Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36893 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E.L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ul ricorso iscritto al numero 29848 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C. & B. s.n.c.- Ferramenta e Colori, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3445/30/14, depositata in data 11 novembre 2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 settembre 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 3445/30/14, depositata in data 11 novembre 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di C. & B. s.n.c.- Ferramenta e Colori, in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 294/9/10 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., aveva contestato, nei confronti di quest’ultima, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, un maggior reddito di impresa ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, oltre sanzioni, Vanno 2002, con conseguente imputazione ai soci delle rispettive quote di partecipazione, ai fini Irpef, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; è rimasta intimata la società;

– l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c., chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere stante il perfezionamento della definizione agevolata da parte della società contribuente, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con mod., dalla L. n. 136 del 2018;

– il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 101,102 e 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14,49 e 61, per non avere la CTR esaminato il motivo di gravame concernente, atteso il litisconsorzio necessario originario ex art. 102 c.p.c., l’assunta violazione del contraddittorio non essendo stato integrato quest’ultimo, nel giudizio di primo grado, tra società e soci, nonostante l’unicità dell’atto di accertamento e la conseguente imputazione dei maggiori redditi di partecipazione in capo ai soci ex art. 5 TUIR;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 7TUIR, per avere la CTR confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento facendo automaticamente applicazione del giudicato esterno formatosi sulle sentenze, favorevoli alla contribuente, emesse in relazione ad atti impositivi scaturenti dalla stessa verifica della G.d.f. ma attinenti a precedenti periodi di imposta;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, per avere la CTR confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento anche per la parte relativa alle sanzioni, ancorché il conferimento dell’incarico ad un consulente circa la tenuta delle scritture contabili e la presentazione della dichiarazione dei redditi, non esentava la contribuente da responsabilità nel caso di omissione di ogni controllo sull’operato dello stesso (culpa in vigilando);

– con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, e art. 2697 c.c., per avere la CTR apoditticamente rigettato le “questioni relative al merito della controversa vicenda tributaria” e, in particolare, quelle concernenti la quantificazione dei maggiori ricavi operata dall’Ufficio, in assenza di dichiarazione fiscale, ai sensi dell’art. 41 cit., in base a presunzioni non assistite da gravità, precisione e concordanza (peraltro, tenendo conto nella determinazione della base imponibile dei costi forfettariamente determinati nella misura del 75%) senza fare ricadere sulla contribuente l’onere della prova contraria;

– in prossimità dell’udienza camerale, l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria nella quale si dà atto- con riferimento all’avviso di accertamento n. ***** – dell’avvenuta trasmissione in data ***** della domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, della regolarità della stessa, dell’avvenuto pagamento da parte della contribuente della prima rata dovuta per il perfezionamento della definizione;

– stante l’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere;

– le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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