Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.36897 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso R.g. n. 35570/2019 proposto da:

TALETE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Livio Andronico 25, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe DI PIETRO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.M., C.A., e M.M., elettivamente domiciliati in Roma, Via Nazario Sauro 16, presso lo studio dell’avvocato Massimo PISTILLI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, Via Marcantonio Colonna 27, presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente, rappresentata e difesa dall’avvocato Rodolfo MURRA;

– controricorrente –

e contro

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE n. 1 LAZIO NORD-VITERBO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1086/2019 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi 1, 3 e 5;

uditi gli avvocati Andrea GRECO, per delega orale dell’avvocato Giuseppe DI PIETRO, Rodolfo MURRA e Riccardo CASINI, per delega orale dell’avvocato Massimo PISTILLI.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 131/15, depositata il 30 dicembre 2014, Talete S.p.a. venne condannata dal Giudice di pace di Viterbo al pagamento di importi risarcitori, ciascuno inferiore a 5.000,00 Euro (precisamente Euro 700,00 ciascuno), in favore di V.M., C.A. e M.M., tre utenti dei servizi idrici forniti dalla predetta società nell’ambito della zona di competenza dell’ATO 1 Lazio Nord, per eccessivo quantitativo di arsenico nell’acqua, nonché alla riduzione dell’importo per costo di depurazione in misura del 50% in favore degli utenti attori e fu accolta la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della Regione Lazio, chiamata in causa unitamente all’Autorità d’Ambito 1 Lazio Nord Viterbo dalla Talete S.p.a..

Nelle more del giudizio di primo grado, la convenuta rinunciò alla domanda di manleva proposta nei confronti della ATO n. 1 Lazio Nord Viterbo, che accettò la rinuncia (senza che il Giudice adito provvedesse alla sua estromissione dal giudizio).

La decisione di primo grado, appellata in via principale dalla Regione Lazio e in via incidentale dai predetti utenti, venne parzialmente riformata, con sentenza 1086/2019, pubblicata il 16 settembre 2019, dal Tribunale di Viterbo che dichiarò il difetto di giurisdizione del G.O. relativamente alla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti delle chiamate in causa, condannò la Talete S.p.a. a pagare a ciascuno degli attori, appellanti incidentali, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di Euro 1.834,65 e, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di Euro 300,00, oltre interessi in misura legale dalla data di quella decisione al saldo; accertò il diritto degli attori, appellanti incidentali, alla riduzione al 50% dei costi di depurazione indicati nella tariffa idrica da versare alla Talete S.p.a., fino a quando non sarebbe stata erogata acqua potabile; condannò la Talete S.p.a. alle spese di quel grado in favore degli appellanti incidentali, della Regione Lazio e dell’ATO Lazio Nord 1.

Avverso la sentenza d’appello Talete S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Hanno resistito con separati controricorsi la Regione Lazio e V.M., C.A. e M.M..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’Autorità d’Ambito territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, essendo state ritenute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c..

La società ricorrente ha depositato memorie.

Con O.I. n. 12591/21, depositata in data 12 maggio 2021, la Sesta Sezione Civile – 3 ha disposto la rimessione della causa a queste Sezioni Unite, investendo due dei motivi proposti (e precisamente il secondo e il terzo) questioni di giurisdizione alle medesime riservate.

Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento dei motivi primo, terzo e quinto.

V.M., C.A. e M.M. hanno depositato memoria prima della pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ preliminare l’esame del secondo motivo con il quale la ricorrente lamenta il difetto di giurisdizione del G.O. adito sul rilievo che gli attori avevano chiesto al Giudice di pace di Viterbo di disporre la riduzione della tariffa idrica, così ponendo in discussione la legittimità del potere autoritativo della P.A. in materia di sue scelte discrezionali.

1.1. Il motivo è infondato.

Nella specie, come pure evidenziato dal P.G., l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, proposta dagli utenti, come già statuito in altre controversie, sovrapponibili alla presente, che vedevano quale parte convenuta la medesima odierna ricorrente (Cass., sez. un., 19/12/2018 n. 32780; Cass., Sez. Un., 21/12/2018, n. 33209; Cass., Sez. Terza, 18/09/2019, n. 23314).

L’erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi costituisce, infatti, un inadempimento all’obbligazione, contrattualmente assunta, del gestore del servizio, imposta da norme di rango comunitario (art. 9, Direttiva CEE 3.11.1998, n. 83) e nazionale (D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, che della norma sovranazionale costituisce attuazione) ed attiene, quindi, unicamente al rapporto di utenza.

La giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente a sostegno del motivo in scrutinio (Cons. Stato, n. 3319/2013) non è conferente al caso all’esame, concernendo impugnative di ordinanze sindacali contingibili e urgenti con le quali era stata dichiarata la non potabilità delle acque e la loro inibizione al consumo umano, senza contestualmente prevedere la riduzione delle tariffe idriche; trattavasi, pertanto, di impugnative che contestavano direttamente l’esplicazione dei poteri amministrativi in materia.

2. Va, poi, esaminato il terzo motivo con il quale la ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione dell’artt. 141 e segg. del T.U. Ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006), D.Lgs. n. 31 del 2001, artt. 9, 12 e 13 (“Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”) e della O.P.C.M. n. 3921 del 2011, rapportati all’art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., n. 3", avendo il Tribunale di Viterbo escluso la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento alla domanda di manleva rivolta dalla ricorrente avverso la Regione Lazio, pur essendo tale domanda riconducibile esclusivamente al rapporti civilistico fra tali parti.

2.1. Il motivo di ricorso è fondato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio.

Si osserva che la sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria sulla domanda di manleva, ritenendo che il gestore Talete S.p.a. avesse lamentato l’inadeguato esercizio dei poteri da parte della Regione Lazio e l’omissione di interventi a tutela della potabilità dell’acqua, in tal modo censurando il non corretto esercizio di un pubblico potere, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo, anche ex art. 133 cod. proc. amm..

Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez. Un., 33209/2018 già cit., p. 6 e 7).

3. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta “omesso esame di un fatto… decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, costituito dal “ruolo-chiave” della Regione Lazio in relazione alla vicenda di cui si discute, attiene, in sostanza, al merito della domanda di manleva rivolta dalla Talete S.p.a., nei confronti della Regione Lazio, e, pertanto, è assorbito dalla ritenuta fondatezza del terzo motivo.

4. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza per valore nonché violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e della cd. clausola di contenimento, con conseguente emissione di una statuizione ultra petita, avendo il Tribunale esteso la condanna risarcitoria, ancorata alla riduzione del 50% dei costi di depurazione, oltre i limiti della ordinaria competenza del Giudice dl pace, pari ad Euro 5.000,00, ed avendo stabilito che tale riduzione permarrà sino al momento del ripristino dell’erogazione di acqua potabile.

4.1. Il motivo è fondato.

Stante la espressa limitazione della domanda alla competenza per valore del Giudice di pace, il capo di condanna censurato, concernente i danni futuri patienti dagli attori, avrebbe dovuto essere contenuto entro il limite della cd. clausola di contenimento, pena l’ultrapetizione. Ed invero questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass., Sez. Terza, 5/09/2011, n. 18100 e 11/12/2003, n. 18942) che: “In caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l’attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell’ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta “clausola di contenimento”), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell’individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione e, in ogni caso, anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento”.

A tale orientamento va data continuità in questa sede.

Non potendo, quindi, il danno futuro pari al 50% delle spese di depurazione essere ritenuto accessorio rispetto alla domanda risarcitoria principale, lo stesso si cumula con questa, ai fini della determinazione del valore della causa (Cass., Sez. Seconda, 14/03/1978, n. 1282).

5. Con il quinto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sul regolamento delle spese, nella parte in cui l’attuale ricorrente è stata condannata, dal Tribunale di Viterbo con la sentenza impugnata in questa sede, alla rifusione delle spese nei confronti di Autorità di Ambito Territoriale Ottimale N. 1 Lazio Nord-Viterbo, rimasta contumace in grado di appello.

5.1. Il motivo è fondato, essendo pacifica la contumacia della predetta parte appellata nel giudizio di secondo grado e non avendo, pertanto, la stessa, sopportato alcuna spesa che debba esserle rifusa. Al riguardo si evidenzia che questa Corte ha più volte affermato il principio, che va ribadito anche in questa sede, secondo cui la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., Sez. Sesta – 3, ord., 19/06/2018, n. 16174; Cass., Sez. Seconda, 19/08/2011, n. 17432).

8. Conclusivamente, va accolto il terzo motivo di ricorso e va dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; vanno altresì accolti i motivi primo e quinto; va rigettato il secondo e dichiarato assorbito l’esame del quarto. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.

9. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; accoglie, altresì, i motivi primo e quinto, rigetta il secondo e dichiara assorbito l’esame del quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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