LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33390/2019 R.G. proposto da:
R.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola di Foggia, con domicilio eletto in Roma, Piazza di Spagna, n. 35, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Paoletti;
– ricorrente –
contro
Generali Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Domitilla Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Antonio Pollaiolo, n. 5;
– controricorrente –
e nei confronti di:
R.R. e P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 2366/2019, depositata il 12 settembre 2019;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Napoli Nord ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria di R.A., proposta nei confronti di Generali Italia S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, per i danni subiti per essere stato investito, mentre a piedi procedeva lungo il margine destro di una strada, da veicolo rimasto non identificato, che, provenendo da tergo, lo aveva attinto con lo specchietto destro al polso ed alla mano sinistra.
Ha infatti ritenuto che l’attore (appellante) non avesse fornito convincente prova dell’essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale cagionato da un veicolo non identificato.
Ha premesso, in punto di diritto, che:
– in ipotesi di danno cagionato da veicolo o natante non identificato, è onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenerne il risarcimento, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest’ultimo sia rimasto sconosciuto (Cass. 08/03/1990, n. 1860);
– la prova deve riguardare non solo la presenza di un veicolo non identificato ma anche la impossibilità incolpevole della mancata identificazione;
– l’imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell’identificazione del veicolo risponde all’esigenza di impedire eventuali frodi;
– l’onere di denuncia all’autorità giudiziaria non può essere considerata condizione per l’accoglimento della domanda (non rilevando pertanto a maggior ragione la presentazione della denuncia dopo circa tre mesi dal fatto) e, tuttavia, la semplice presentazione della denuncia non può valere a dimostrare l’impossibilità incolpevole di identificare il veicolo investitore.
Ha poi concluso che “nel caso di specie, dalla complessiva valutazione del materiale probatorio in atti, deve ritenersi corretto il rigetto operato dal primo giudice, tenuto conto del fatto che l’investito non si (e’) nell’immediatezza recato al pronto soccorso e che solo dopo circa tre mesi (ha) presentato querela in relazione al sinistro…, querela, che, sebbene tempestiva, non contiene alcun riferimento al teste P.A. (che sulla base della testimonianza resa, non solo sarebbe stato presente sui luoghi perché aveva accompagnato il minore, ma addirittura lo aveva soccorso nell’immediatezza), al quale parte appellante non fa riferimento neppure nella pluralità di richieste risarcitorie rivolte alla compagnia; circostanze che, da un lato fanno dubitare dell’effettiva presenza del teste sui luoghi di causa e, dall’altro, in caso di presenza effettiva, l’omessa indicazione non ha consentito alla Procura di svolgere le opportune indagini per l’identificazione del responsabile” (così testualmente in motivazione, pag. 2).
2. Per la cassazione di tale sentenza R.A. ricorre con due mezzi.
Generali Italia S.p.a. resiste con controricorso.
Gli altri intimati (genitori del ricorrente, attori in primo grado in rappresentanza del figlio allora minorenne ma anche in proprio) restano tali.
3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e non corretta applicazione” del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283 (Codice delle assicurazioni private), dell’art. 2054 c.c., e degli artt. 112 e 116 c.p.c..
Lamenta che il giudice di appello ha pretermesso ogni valutazione delle risultanze istruttorie e segnatamente della prova testimoniale, ancorando la sua decisione al non corretto presupposto – non richiesto in materia – della mancata prova della impossibilità di identificazione del veicolo investitore da parte del danneggiato.
Osserva che non corrisponde al vero che egli non si fosse recato nell’immediatezza al pronto soccorso, risultando dal relativo certificato che, dal momento dell’accaduto al ricevimento delle cure presso il presidio ospedaliero, erano decorse appena due ore.
Rileva che contraddittoriamente il tribunale, da un lato, esclude che la denuncia all’autorità giudiziaria possa essere considerata condizione per l’accoglimento della domanda (e che quindi ad esso possa ostare, nella specie, la presentazione della querela circa tre mesi dopo l’evento), dall’altro, finisce col predicare comunque l’esistenza, a carico del danneggiato, di un “onere di diligenza nell’identificazione del veicolo”, che si traduce – sul piano processuale – non solo nell’obbligo della presentazione della querela, ma, anche nella necessità che l’attore fornisca la “prova dell’impossibilità incolpevole dell’identificazione”.
Rileva che, in tal modo, la decisione impugnata si pone in contrasto con il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”.
Ne deriverebbe la violazione anche del principio del libero convincimento e della disponibilità delle prove ex art. 116 c.p.c., avendo il tribunale operato una valutazione non in linea con le prove in atti.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “vizio motivazionale su circostanze astrattamente idonee ad assumere valenza decisoria; violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c., e dell’art. 111 Cost.”.
Lamenta l’omessa valutazione delle prove testimoniali raccolte in primo grado in tesi idonee a dimostrare la violazione, da parte del conducente del veicolo rimasto non identificato, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), artt. 140,190 e 191, e l’operatività nella ricostruzione della dinamica dell’art. 2054 c.c..
3. il primo motivo è inammissibile.
Le considerazioni svolte in sentenza circa, in particolare, la mancata indicazione nella querela e nelle varie richieste di risarcimento della persona poi chiamata a testimoniare in sede civile, se da un lato sono poste a supporto dell’espresso convincimento in ordine alla scarsa diligenza dimostrata dal danneggiato nel consentire l’identificazione del veicolo asseritamente danneggiante (tema in effetti estraneo all’accertamento demandato al giudice del merito: v. ex multis Cass. 30/12/2016, n. 27541; 04/11/2014, n. 23434), dall’altro, tuttavia, sono anche poste a fondamento dell’ulteriore convincimento circa la dubbia presenza del teste sul luogo dell’incidente e dunque sulla inattendibilità, quanto meno oggettiva, della sua deposizione.
Con tale autonoma, pertinente e decisiva ratio decidendi il ricorrente omette di confrontarsi.
Pare opportuno evidenziare al riguardo che se è vero che, in base al principio correttamente evocato in ricorso e qui pienamente condiviso, in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno, né tanto meno lo è la sua tempestività, è anche vero però che, una volta che tale denuncia sia stata comunque presentata, come nella specie, essa e il suo contenuto divengono fatti pienamente valutabili, da parte del giudice del merito, unitamente alle altre prove raccolte, ai fini dell’accertamento da compiere – secondo regola probatoria che vede l’attore onerato della relativa prova – sulla storicità del sinistro e sul fatto che esso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.
In tale diversa prospettiva la valutazione operata dal giudice a quo – sfrondata da considerazioni in effetti non pertinenti su inesistenti oneri di diligenza in capo al danneggiato nell’attivarsi per rendere possibile o agevolare l’identificazione del veicolo investitore e/o del suo conducente – rimane chiaramente isolabile nel percorso argomentativo e idonea a fondare la statuizione di rigetto, oltre che insindacabile in quanto intrinsecamente congrua sul piano logico e giuridico.
4. E’ altresì inammissibile il secondo motivo.
Va al riguardo rammentato che, secondo principio più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053-8054).
Nella specie il ricorrente omette di specificare, con evidente inosservanza dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, il fatto il cui esame sarebbe stato omesso da parte del giudice di merito, ma si limita a dolersi del mancato esame di prove testimoniali, il cui contenuto non è nemmeno riportato ma che sono solo genericamente evocate attraverso l’indicazione dell’atto processuale nel quale esse sono asseritamente raccolte (“verbale di udienza del 25/09/2015”): atto che a sua volta non è nemmeno localizzato nel fascicolo di causa.
E’ appena il caso di soggiungere che, peraltro, dalla motivazione della sentenza si ricava che il giudice di merito ha in realtà valutato la prova testimoniale raccolta (quanto meno la deposizione del teste P.), giudicandola inattendibile per la ragione sopra detta.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
6. Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 2.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021