LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33417/2019 R.G. proposto da:
R.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Priamo Siotto, con domicilio eletto in Roma, Via Sabotino, n. 22, presso lo studio dell’Avv. Marco Tronci;
– ricorrente –
contro
N.A. e D.C., rappresentati e difesi dall’Avv. Salvatore Nicola Lorusso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 373/2019, depositata il 22 luglio 2019;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
FATTI DI CAUSA
1. N.A. e D.C., proprietari di un’area edificata nell’abitato di Burgos, posta ad un livello inferiore rispetto al fondo di R.A. (dal quale era divisa da un muro di contenimento del terrapieno), dopo aver espletato accertamento tecnico preventivo, convennero quest’ultimo in giudizio affinché l’adito Tribunale di Nuoro accertasse l’alterazione del normale deflusso delle acque prodotta dagli interventi eseguiti dal convenuto sul suo fondo, condannandolo conseguentemente al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni subiti nel loro fabbricato in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dalla proprietà a monte.
Instaurato il contraddittorio ed espletata c.t.u., accolse la domanda avendo ritenuto che gli interventi eseguiti dal R. nella sua proprietà, consistiti nel terrazzamento creato tra il frutteto e l’orto e nell’ampliamento del tetto di copertura e del piazzale, avessero alterato il normale deflusso delle acque, cagionando le estese infiltrazioni manifestatesi all’interno della proprietà degli attori.
2. Pronunciando sul gravame interposto dal R., la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, all’esito di nuova c.t.u., lo ha rigettato, confermando la decisione di primo grado.
Ha infatti rilevato che, all’esito di indagini assai accurate, l’ausiliario è arrivato alla medesima conclusione già espressa dal primo c.t.u. sulla sicura incidenza causale degli interventi operato da R. sull’equilibrio idrogeologico del terreno Tali indagini, in particolare, avevano consentito di appurare che gli interventi eseguiti dal R. – consistiti nell’incremento di terra e l’impianto del frutteto e dell’orto, nella realizzazione di un muro di terrazzamento che funge da barriera, impedendo il decorso delle acque superficiali e agevolando invece il ristagno e l’infiltrazione, nell’aumento delle superfici e dei volumi insediativi, del tetto di copertura e della pavimentazione del cortile, con un’innegabile funzione di implemento delle acque meteoriche, convogliate direttamente o indirettamente nella porzione del frutteto dal quale trovano come principale via di sfogo proprio il muro di sostegno del terrapieno – erano all’origine degli evidenti fenomeni d’infiltrazione umida manifestatisi all’interno della proprietà N.- D..
I giudici d’appello hanno inoltre bensì riconosciuto l’esistenza di una incidenza concausale cattiva fattura e condizioni del muro di contenimento, ma hanno anche tale fattore ricondotto a responsabilità del proprietario del fondo superiore, per aver eseguito interventi che avevano inciso sull’equilibrio idrogeologico del terreno senza adottare i necessari accorgimenti, tra i quali andavano evidentemente annoverati anche quelli sul muro di contenimento del terrapieno naturale, di cui egli è tenuto per legge a sopportare i costi di manutenzione e costruzione ai sensi dell’art. 887 c.c..
3. Avverso tale sentenza R.A. propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resistono gli intimati, depositando controricorso.
4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Lamenta che la corte d’appello ha omesso di prendere in “giusta ed adeguata considerazione” le dichiarazioni, a suo dire confessorie, rese da parte appellata all’ausiliario incaricato del rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio in appello nel corso del suo sopralluogo. Rimarca che, con tali dichiarazioni, l’appellato N.A. aveva ammesso di aver realizzato in proprio il muro di confine con l’altrui proprietà sino al livello di altezza del terreno R. e di aver poi in epoca successiva costruito in aderenza al richiamato muro.
Sostiene che tanto basta a dimostrare che alcuna modifica è stata posta in essere dal R. sul suo terreno circa altezza, inclinazione e pendenza e la conferma si rinviene proprio in forza dell’altezza del muro edificato da controparte alto quanto il piano di livello del fondo R. da oltre cinquant’anni.
Precisa che il c.t.u., nella propria relazione (peraltro in contrasto con le conclusioni rassegnate nella bozza preliminare), aveva ritenuto che tali dichiarazioni non rappresentassero elemento determinante nella valutazione delle rispettive responsabilità, ma aveva demandato alla Corte d’appello di valutarne la rilevanza: compito che però, secondo il ricorrente, questa ha disatteso, non avendo preso posizione alcuna circa il contenuto delle richiamate dichiarazioni.
Riconosce il ricorrente che “in sentenza si vorrebbe individuare la causa delle infiltrazioni… in una modificazione dello stato dei luoghi” tale da modificare il naturale declivio delle acque, ma afferma che tale modifica “e’ rimasta indimostrata, poiché mai avvenuta”.
Critica infine l’assunto secondo il quale sarebbe stato onere del proprietario del fondo soprastante, prima di eseguire gli interventi sul proprio fondo, adottare i necessari accorgimenti sul muro di contenimento del terrapieno, rilevando che, essendo stato il N. ad edificarlo diversi anni prima, non poteva conoscere ed avere contezza della tipologia e delle caratteristiche del muro né, poteva sapere che nel corso del tempo il medesimo N. avesse costruito in aderenza allo stesso muro.
2. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma essere stata effettuata in data 30 luglio 2019), in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
Manca invero qualsiasi documentazione relativa alla notifica della sentenza.
Copia di tale relazione non è stata nemmeno aliunde acquisita.
La notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (Cass. 10/07/2013, n. 17066), essendo stata effettuata in data 29/10/2019, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (22/7/2019).
3. Può comunque rilevarsi che, ove il ricorso non fosse stato improcedibile, sarebbe andato incontro a declaratoria di inammissibilità.
La doglianza svolta a fondamento dell’impugnazione si espone infatti a diversi rilievi di inammissibilità.
3.1. Rimane anzitutto inosservato l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati.
La censura ruota attorno alle dichiarazioni rese da uno degli appellati al c.t.u. e verbalizzate nel corso del sopralluogo eseguito in adempimento dell’incarico di consulenza.
Di tale atto viene bensì sintetizzato il contenuto ma si omette di precisare se, come e quando esso sia stato sottoposto al dibattito processuale, né se mai sia stato acquisito e comunque se e dove esso sia reperibile negli atti di causa (si dice solo che “la questione” venne “avanzata e formulata da parte appellante nei propri atti difensivi e finanche con la espressa richiesta di acquisizione del verbale”: richiesta della quale non si riferisce l’esito).
3.2. Appare in ogni caso evidente l’estraneità di tale doglianza all’unico modello di censura che, secondo il vigente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente un sindacato sulla motivazione (alla stregua del quale va anche valutata l’ammissibilità di censure con le quali si lamenti la mancata ammissione di richieste istruttorie): quello cioè di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Viene piuttosto evocato un vizio cassatorio (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) non più previsto tra quelli tassativamente elencati dall’art. 360 c.p.c., ed è del tutto evidente che la censura si risolve in una critica alla valutazione di merito e nella inammissibile sollecitazione ad una sua rinnovazione in sede di legittimità.
Va al riguardo rammentato che, secondo principio più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053-8054).
Nella specie, al di là dei già rilevati limiti di specificità ed autosufficienza del ricorso, è di tutta evidenza che, come del resto si riconosce espressamente in ricorso, il fatto storico veicolato dalle dichiarazioni confessorie – che in altro non consiste se non nella attribuzione al N. della paternità della costruzione del muro di contenimento al confine tra i due e nella sua collocazione temporale ad epoca di molto precedente gli interventi operati dal R. – è stato in realtà esaminato e motivatamente valutato dalla corte di merito, come irrilevante, in conformità alle conclusioni del c.t.u. e sulla scorta degli altri elementi di giudizio traibili dagli accertamenti operati.
Il ricorrente critica tale valutazione ed in ciò si identifica la reale essenza della doglianza che, però, è evidentemente del tutto estranea al modello censorio (indirettamente e malamente) evocato e si risolve in una mera apodittica e oppositiva contestazione della valutazione delle prove e in definitiva del giudizio di fatto insindacabilmente operato dal giudice del merito.
4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
PQM
dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021