Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36907 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37589/2019 R.G. proposto da:

G.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Scarpulla e dall’Avv. Silvia Felicetti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, Viale Mazzini, n. 25;

– ricorrente –

contro

C.D., C.C. e Ca.Ca., UnipolSai Ass.ni S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 3091/2019, depositata il giorno 11 luglio 2019;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

RILEVATO

che:

l’Avv. G.G. ricorre con due mezzi avverso la sentenza in epigrafe nella parte in cui ne ha confermato la condanna alla restituzione, in favore degli odierni intimati C.D., C.C. e, Ca.Ca., dei compensi percepiti in relazione all’incarico da questi conferito per l’impugnazione di licenziamento, in conseguenza della risoluzione del contratto d’opera professionale ritenuta ascrivibile a suo inadempimento;

gli intimati non svolgono difese;

essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

deve preliminarmente rilevarsi l’improcedibilità del ricorso, in quanto tardivamente depositato nella cancelleria della Corte di cassazione in data 20 dicembre 2019, oltre il termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto (nella specie effettuata in data *****): termine dettato, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c.;

l’improcedibilità avrebbe dovuto comunque dichiararsi anche in ragione del mancato deposito, da parte del ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma essere stata effettuata in data 3 ottobre 2019), in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

manca invero qualsiasi documentazione relativa alla notifica della sentenza;

copia di tale relazione non è stata nemmeno aliunde acquisita;

la notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (Cass. 10/07/2013, n. 17066), essendo stata effettuata in data *****, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (11/7/2019);

non avendo gli intimati svolto difese, non v’e’ luogo a provvedere sul regolamento delle spese;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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