LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1646/2020 R.G. proposto da:
P.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Angelino Alessandro, con domicilio eletto in Roma, Via Montezebio, n. 28;
– ricorrente –
contro
UnipolSai Ass.ni S.p.a., B.M.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, n. 1262/2019, depositata il giorno 31 maggio 2019;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
P.G. ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, ne ha accolto solo in parte la domanda risarcitoria proposta nei confronti di B.M. e della UnipolSai Ass.ni S.p.a., per i danni subiti a seguito di sinistro stradale, avendo ritenuto l’esistenza di un suo concorso di colpa nella prevalente percentuale del 70%;
gli intimati non svolgono difese;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;
risulta, infatti, del tutto carente l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653);
la prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602);
stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata;
nel caso di specie il ricorso, come detto, non soddisfa tali requisiti contenutistici;
contiene bensì la narrazione del fatto sostanziale posto a fondamento della pretesa, ossia del sinistro in relazione al quale è dedotta la pretesa risarcitoria, ma la premessa espositiva si ferma lì, non essendo fatto alcun cenno né alle difese delle parti, né alle ragioni della decisione di primo grado, né ai motivi d’appello, né alle motivazione della sentenza d’appello, sicché nulla è detto in buona sostanza su quali fossero le questioni dibattute, in primo grado e in appello, e quali le soluzioni ad esse date dalla corte di merito;
può peraltro soggiungersi che è anche inosservato l’onere di specifica indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione (in palese violazione anche del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4);
l’illustrazione delle censure è svolta attraverso la mera indicazione astratta del tipo di vizio che si intende denunciare e la successiva formulazione di quesiti di diritto (come noto, peraltro, non più richiesti essendo stato abrogato l’art. 366-bis c.p.c.) altrettanto astratti, in quanto prescindenti da ogni confronto con la motivazione della sentenza impugnata e tali da risolversi in un elenco di affermazioni di principio alternata ad apodittiche considerazioni di merito;
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
non avendo gli intimati svolto difese, non v’e’ luogo a provvedere sul regolamento delle spese;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021