Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36911 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13082-2021 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via GIROLAMO CARPI n. 6, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato OLINTO RAFFAELE VALENTINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, domiciliata per legge in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 737/2021 del GIUDICE di PACE di BARI, depositata il 19/04/2021;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Pepe che chiede che la Corte di Cassazione accolga il regolamento di competenza.

Osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

La vicenda di merito trae le mosse dall’accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità di tal M.P..

Tra i chiamati rinuncianti vi è anche M.F. che dopo che un suo bene mobile (motociclo) venne assoggettato a fermo amministrativo a causa della violazione dell’art. 1161 c.n., ascrivibile al suo dante causa, propose azione dinanzi al Giudice di Pace di Bari che, con sentenza, rigettò l’opposizione all’esecuzione, ma in realtà si dichiarò incompetente (in motivazione il giudice scrive di rilievo di carenza di competenza funzionale), senza adottare alcuna statuizione nel merito.

Il M. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Bari con istanza di regolamento, ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

L’Agenzia del Demanio, difesa dall’Avvocatura dello Stato, ha depositato “Atto di costituzione in giudizio”.

Il P.G., nelle sue conclusioni, ritiene che il ricorso sia fondato, in quanto, alla stregua della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18041 del 04/07/2019 Rv. 654525 – 01) l’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo è un’azione di accertamento negativo cosicché si applicano le regole di riparto di competenza ordinaria, anche per valore, e trattandosi di credito inferiore a cinquemila Euro (art. 7 c.p.c., comma 1) dovrebbe accogliersi il ricorso per regolamento e rimettere la causa al Giud. di Pace di Bari.

Il ricorso, al contrario da quanto opinato dall’Ufficio della Procura Generale, non può essere ritenuto ammissibile, in applicazione dell’art. 46 c.p.c., in quanto la sentenza del Giud. di Pace di Bari, non era impugnabile con il regolamento di competenza ma doveva essere impugnata con l’appello al Tribunale, come da oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende dare continuità (Cass. n. 00711 del 18/01/2021 (Rv. 660275 02): “T a statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell’art. 46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c., non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice.”.

Il ricorso e’, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non v’e’ luogo a provvedere sul regolamento delle spese, non avendo controparte svolto difesa nella presente sede.

Tale non può infatti considerarsi l'”atto di costituzione in giudizio” sopra menzionato, poiché finalizzato solo a consentire la partecipazione della parte pubblica all’eventuale discussione orale, che però non ha avuto luogo, essendo stato il ricorso destinato a diverso modello processuale che tale incombente non prevede, ossia alla trattazione in Camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.”.”.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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