Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36921 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15061-2020 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, N. 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentata e difesa dagli avvocati VEZZOSI STEFANO, TOMASSINI ALBERTO;

– ricorrente –

contro

B. AUTOMOBILI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2439/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

1. Con sentenza n. 1764/2012 il Tribunale di Firenze condannava la società B. Automobili spa a pagare in favore di S.M. la somma di Euro 14.263, essendo obbligo della società venditrice consegnare una vettura, ancorché usata, perfettamente funzionante.

2. La sentenza era impugnata da B. Automobili spa. La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava prescritto per decorso del termine il diritto alla garanzia per vizi e difetti della vettura acquistata da S.M. e, pertanto, accoglieva il gravame.

3. Avverso la sentenza n. 2439/2019 della Corte d’appello S.M. ricorre per cassazione.

L’intimata B. Automobili spa non ha proposto difese.

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1495,2943 e 2945 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte d’appello riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione all’espletato procedimento per accertamento tecnico preventivo.

Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui “l’accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’art. 2943 c.c., l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente” (così, da ultimo, Cass. 8637/2020).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Firenze che deciderà la causa alla luce del principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio si pronuncerà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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