Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.36927 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22832/2015 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 214, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA AMORESANO, rappresentato e difeso dall’avvocato RINALDO MARTINO;

– ricorrente –

contro

GRUPPO ITALIANO VINI GIV S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO ARDITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 824/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/04/2015 R.G.N. b1300/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 824/201.4 la Corte di appello di Venezia, confermato il rigetto della domanda di L.A. di riliquidazione del tfr con decorrenza dal 1 settembre 1962, epoca in cui aveva iniziato a lavorare presso soggetto diverso dalla Gruppo Italiano Vini s.p.a., ultima datrice di lavoro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Gruppo Italiano Vini s.p.a. al pagamento in favore del detto L. della somma di Euro 1.810,00, oltre accessori a titolo di risarcimento del danno;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso L.A. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2112 e 2697 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; sostiene che il riconoscimento dell’anzianità di servizio del L. a partire dal 1.8.1967 costituiva prova sia della continuità ininterrotta del rapporto di lavoro, sebbene svolto alle dipendenze di società diverse da Gruppo Italiano Vini s.p.a., sia del carattere fittizio dei diversi rapporti di lavoro intrattenuti con società solo formalmente diverse ma legate fra loro da comuni interessi, finanziari, economici e organizzativi; la prova della continuità era stata offerta dalla stessa società convenuta la quale aveva accantonato e versato il tfr anche in relazione al rapporto di lavoro in precedenza instaurato dal L. con la società Wine Food; la Corte distrettuale aveva inoltre errato nel gravare il ricorrente, semplice fattorino, dell’onere di provare la continuità lavorativa con le diverse società;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1176 e 1375 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, censurando il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno riferita alla perdita dello sgravio contributivo ex lege n. 243 del 2004;

3. il primo motivo di ricorso è infondato;

3.1. la Corte distrettuale ha motivato il rigetto della domanda relativa al tfr con la considerazione che non poteva tenersi conto della anzianità di maturata nei pregressi rapporti alle dipendenze di altri datori di lavoro in difetto di allegazioni in ordine alla riconducibilità della vicenda all’ambito dell’art. 2112 c.c. e in difetto di deduzioni circa il carattere fittizio della sussistenza dei singoli rapporti lavorativi;

3.2. la decisione si sottrae alle censure articolate ove si consideri che, a differenza di quanto assume parte ricorrente, era sul lavoratore che ai sensi dell’art. 2697 c.c., ricadeva l’onere della prova del fatto costitutivo della pretesa azionata e quindi della giuridica esistenza di un unico rapporto lavorativo – sia pure a fronte della formale instaurazione nel tempo di rapporti di lavoro con soggetti diversi – tale da determinare per la società Gruppo Italiano Vini l’obbligo alla liquidazione del trattamento di fine rapporto sin dal settembre 1962, epoca coincidente con l’inizio dell’attività lavorativa del L.;

3.3. in presenza, infatti, di rapporti formalmente autonomi, susseguitisi nel tempo con differenti datori di lavoro, occorreva da parte del L. la allegazione e dimostrazione della ragione giuridica per la quale la Gruppo Italiano Vini s.p.a., ultima datrice di lavoro, doveva considerarsi tenuta a rispondere anche per il periodo settembre 1962/settembre 1967; né il difetto di allegazioni in fatto e deduzioni in diritto, destinate a sorreggere l’assunto di una continuità giuridica dei pregressi rapporti di lavoro con quello da ultimo instaurato con la società Gruppo Italiano Vini, rilevato dal giudice di appello, risulta validamente contrastato; l’odierno ricorrente incentra, infatti, le proprie censure sul profilo probatorio, trascurando di considerare che tale profilo presuppone da un punto di vista logico e giuridico positivamente risolta la valutazione relativa alla compiutezza delle allegazioni in fatto e delle deduzioni in diritto che costituiscono la necessaria cornice giuridica in funzione della quale devono essere esaminati e vagliati gli elementi di prova offerti;

3.4. in tale prospettiva si rivela privo di pregio, in quanto destinato inammissibilmente ad impingere in una valutazione riservata al giudice di merito, il riferimento al significato probatorio del riconoscimento da parte di Gruppo Italiano Vini s.p.a. dell’anzianità di servizio a partire dal settembre 1967; sussistono inoltre profili di inammissibilità delle censure articolate derivanti sia dal difetto di decisività del fatto del cui si denunzia omesso esame (riconoscimento dell’anzianità di servizio dal 1967), peraltro espressamente considerato dal giudice di appello, sia dalla carente esposizione, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, della vicenda processuale con riguardo alle allegazioni e difese sviluppate dalle parti nel giudizio di merito in ordine alla questione dell’anzianità ed alla natura (eventualmente convenzionale) del riconoscimento di essa da epoca antecedente all’instaurazione dell’ultimo rapporto di lavoro operato dalla società datrice;

4. il secondo motivo di ricorso è da respingere;

4.1. secondo lo storico di lite del ricorso per cassazione il L. nel gennaio 2005 presentava domanda di pensione e contestuale dichiarazione di volersi avvalere dell’incentivo al posticipo del pensionamento ex lege n. 243 del 2004; ciò gli avrebbe consentito, a partire dal febbraio 2005, di continuare a lavorare rinunziando alla contribuzione previdenziale e assicurativa ed incassando direttamente le somme corrispondenti fino al 30 settembre 2006; in data 6 ottobre 2006, alcuni giorni dopo il compimento del 65 anno di età, era stato inaspettatamente ed improvvisamente licenziato con effetto immediato; le competenze maturate entro il mese di settembre 2006 gli erano state liquidate dalla società datrice solo nell’ottobre 2006 e perciò tardivamente, quando era scaduto il termine inderogabile del 30 settembre 2006; tanto aveva comportato il mancato riconoscimento dello sgravio contributivo in misura pari a Euro 2.861,24;

4.2. la sentenza impugnata ha sul punto osservato che la comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione del lavoratore per la prosecuzione del rapporto successivamente al compimento del 65 anno non impediva l’esercizio del potere datoriale di recedere dal rapporto per cui la conseguente perdita dei benefici contributivi non poteva configurare danno risarcibile;

4.3. parte ricorrente non si confronta specificamente con le ragioni alla base della decisione la quale ha escluso la configurabilità di un danno risarcibile sul rilievo che la comunicazione relativa all’esercizio del lavoratore dell’opzione per la prosecuzione del rapporto successivamente al compimento del 65 anno di età non impediva l’esercizio del potere datoriale di recesso; in altri termini, la Corte distrettuale, con affermazione non specificamente e validamente contrastata dal ricorrente, ha escluso la illegittimità della condotta datoriale e tanto è sufficiente ad escludere la esistenza di un danno risarcibile in capo alla società in relazione alla liquidazione delle competenze nell’ottobre 2006; ciò anche in relazione alla pretesa violazione del principio di correttezza e buonafede la cui verifica è frutto di indagine di fatto riservata al giudice di merito non censurabile in cassazione ove adeguatamente motivata, come nel caso di specie; in tale contesto, il dedotto vizio di motivazione per omesso esame della comunicazione dell’INPS che rendeva edotta la società che l’esonero dal versamento dei contributi all’INPS cessava il 30 settembre 2009, si rivela insussistente per difetto di decisività della circostanza in relazione alla riconosciuta facoltà datoriale di procedere al licenziamento del lavoratore;

5. al rigetto del ricorso consegue la liquidazione secondo soccombenza delle spese di lite;

6. sussistono i presupposti processuali per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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