Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36934 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32053/2020 R.G. proposto da:

N.R., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Visone Domenico e Catapano Andrea, con domicilio eletto in Roma, Via Monte Santo, n. 68, presso lo studio dell’Avv. Iasonna Stefania;

– ricorrente –

contro

HDI Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Scarpa Giuseppe, con domicilio eletto in Roma, Via Cicerone, n. 49, presso lo studio dell’Avv. Bernardini Sveva;

e nei confronti di F.M. e G.D.;

– intimate –

avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 39/2020, depositata il 9 marzo 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021 dal Consigliere Iannello Emilio.

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 9 marzo 2020 il Tribunale di Lagonegro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da N.R., nei confronti delle altre parti indicate in epigrafe, avverso la decisione di primo grado che ne aveva rigettato la domanda risarcitoria per danni da sinistro stradale;

lo ha infatti ritenuto tardivo, in quanto notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza appellata, pur considerando la sospensione per il periodo feriale;

per la cassazione di tale sentenza N.R. propone ricorso affidato ad unico mezzo;

vi resiste HDI Assicurazioni S.p.a. depositando controricorso;

le altre intimate non svolgono difese nella presente sede;

essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai ricorrenti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, e art. 58, per avere il giudice a quo ritenuto applicabile il più breve termine semestrale fissato dal novellato testo dell’art. 327 c.p.c., non considerando che, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado prima del 4 luglio 2009, in base alla menzionata norma transitoria andava invece applicato il precedente testo che fissava in un anno il termine lungo per impugnare;

va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dalla controricorrente per asserita inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6;

l’esposizione sommaria dei fatti, benché offerta attraverso la trascrizione della parte ad essa dedicata nella sentenza impugnata, consente di avere chiara contezza dei termini della controversia, per quel poco che, nella specie, è necessario in relazione alla circoscritta e specifica questione processuale sottoposta al vaglio di legittimità;

altrettanto deve dirsi quanto all’onere di specifica indicazione degli atti richiamati, quanto dedotto risultando ampiamente sufficiente a indicare quelli cui indirizzare la verifica da compiersi, per la quale, trattandosi di questione processuale, questa Corte è giudice anche del fatto (processuale);

ciò premesso, il motivo è fondato;

secondo pacifica interpretazione, fondata peraltro sul chiaro tenore letterale della norma transitoria appresso citata, in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’art. 327 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi della medesima legge, art. 58, ai “giudizi instaurati”, e non quindi alle “impugnazìonì proposte”, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (Cass. n. 6784 del 04/05/2012; n. 14267 del 08/07/2015);

nella specie, trattandosi – secondo quanto dedotto in ricorso, con pieno rispetto, come detto, degli oneri di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6 e come l’esame diretto degli atti ha consentito a questa Corte di verificare – di giudizio introdotto, in primo grado, in data 18/08/2008 ed essendo stata la sentenza di primo grado depositata in data 26/06/2012, detto termine veniva a scadere il 26/09/2013 (computando due volte il termine di sospensione per il periodo feriale: v. Cass. n. 20817 del 29/09/2009; n. 2978 del 20/03/1998): scadenza ampiamente rispettata dall’odierno ricorrente essendo stato l’atto d’appello spedito per la notificazione alle parti appellate – come evidenziato anche in sentenza – il 09/09/2013;

la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lagonegro, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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