Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36935 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 770/2021 R.G. proposto da:

Sagittario Distribuzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Bordoni;

– ricorrente –

contro

R.G. e S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 535/2020, depositata il 29 maggio 2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

RILEVATO

che:

la Sagittario Distribuzioni S.r.l. ricorre, con due mezzi, nei confronti di R.G. e S.L., per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 535/2020, depositata il 29 maggio 2020, che, in riforma della decisione di primo grado e in accoglimento della domanda proposta da questi ultimi, ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare concluso tra le parti il *****, condannando la società alla restituzione della somma di Euro 16.400, oltre interessi;

gli intimati non svolgono difese nella presente sede;

essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai ricorrenti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

risulta, infatti, totalmente omessa l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U 18/05/2006, n. 11653);

la prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602);

stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata;

nel caso di specie il ricorso, come detto, omette del tutto tali requisiti contenutistici, ma procede immediatamente alla esposizione dei motivi che ne sono posti a fondamento, nemmeno i quali, peraltro, consentono di trarre alcuna chiara e completa indicazione sui fatti sostanziali e processuali presupposti;

il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

non avendo gli intimati svolto difese nella presente sede, non v’e’ luogo a provvedere sul regolamento delle spese;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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