LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29913/2020 proposto da:
C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIO ROMANELLI GRIMALDI;
– ricorrente –
contro
CR.IO.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3048/2020 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI depositata in data 8/9/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 8/9/2020 (n. 3048/2020), la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice il primo grado ha condannato C.N. al pagamento, in favore di Cr.Io., delle somme da quest’ultima rivendicate in esecuzione di un accordo intercorso tra le parti e comprovato, unitamente ai restanti elementi istruttori, da una scrittura privata prodotta in fotocopia dall’originaria attrice;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto irriducibilmente generica la contestazione avanzata dal C. nei confronti della documentazione prodotta dalla controparte, nonché laddove aveva ritenuto adeguatamente comprovato il credito della Cr., attesa, tra l’altro, l’infondatezza delle eccezioni di nullità sollevate dal C. in ordine al negozio sostanziale dedotto in giudizio;
avverso la sentenza d’appello C.N. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
Cr.Io. non ha svolto difese in questa sede;
con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, C.N. ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;
infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’adunanza collegiale) il ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto;
si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;
non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021