Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36950 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19971-2020 proposto da:

M.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNIBALE CONFORTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 29478/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con ordinanza 13 novembre 2019, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso di M.M. avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, che ne aveva rigettato il gravame avverso la sentenza di primo grado (di improponibilità della domanda di condanna del Ministero della Salute alla corresponsione, in suo favore, dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 per decadenza triennale), per inammissibilità dei motivi, in quanto, al di là della formale deduzione di errores in iudicando, intesi a criticare l’accertamento in fatto del giudice di merito in ordine al momento di decorrenza del termine di decadenza;

2. con atto notificato il 15 luglio 2020, il predetto ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., cui il Ministero resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce omessa pronuncia sul secondo motivo di cassazione, per errore revocatorio, quale errore di percezione del fatto processuale e quindi di fatto oggettivamente e immediatamente rilevabile, in quanto denunciante l’omesso accertamento del momento di consapevolezza della soglia minima di indennizzabilità (senza alcuna connessione con il primo, invece relativo all’omesso accertamento del momento di consapevolezza della eziologia post-trasfusionale della epatite virale), senza alcun cenno ad esso: fatto non controverso in giudizio e di carattere decisivo al fine dell’insorgenza del diritto ex L. n. 210 del 1992 e pertanto di decorrenza del termine triennale per la relativa istanza (primo motivo);

2. esso è infondato;

3. in via di premessa, giova ribadire, in tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, la necessità del requisito di consapevolezza del superamento della soglia minima, ai fini del decorso del termine di decadenza stabilito dalla L. n. 210 del 1992, art. 3 (Cass. 8 settembre 2016, n. 17800; Cass. 30 ottobre 2019, n. 27874; nel solco di: Cass. s.u. 1 aprile 2010, n. 8064; Cass. 8 novembre 2010, n. 22706, con principio enunciato ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., comma 1, n. 1);

3.1. l’omissione di pronuncia dalla Corte di cassazione su un motivo di ricorso è revocabile per errore di fatto, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, sul presupposto dell’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (Cass. 21 luglio 2011, n. 16003; Cass. 18 ottobre 2018, n. 26301): dovendosi escludere qualora la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e quindi un errore di giudizio (Cass. s.u. 27 novembre 2019, n. 31032);

3.2. nel caso di specie, l’errore revocatorio denunciato non sussiste, per avere la Corte regolatrice preso in esame il secondo motivo di ricorso del danneggiato, congiuntamente con il primo per ravvisata intima connessione (terz’ultimo e penultimo capoverso di pag. 2 della sentenza) e pronunciato su di esso (insieme con l’altro), con argomentazione sotto il profilo di inammissibilità (al penultimo capoverso di pag. 3 della sentenza), per la consistenza della censura, non già nella corretta prospettazione della violazione di legge (formalmente denunciata), bensì in una critica dell’accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, proprio in tema di superamento della soglia minima di indennizzabilità, ai fini del decorso del termine di decadenza in questione, con richiamo di un arresto (Cass. n. 17800 del 2016), citato al superiore punto 3.1.;

4. il ricorrente deduce errore revocatorio per confusione tra i concetti di “eziologia virale” e di “eziologia post-trasfusionale”, avendo la sentenza della Corte di Cassazione recepito dalla Corte d’appello il riferimento (a conferma del Tribunale) alla prima nozione (come “conoscenza del danno” o della “patologia contrattà) e mai alla seconda, in realtà confondendo il concetto di “eziologia virale nonA nonB”, citato dal Tribunale, con quello di “eziologia post-trasfusionale dell’epatite(virale)”(secondo motivo);

5. esso è inammissibile;

6. non si configura un errore di fatto revocatorio, in difetto in particolare del requisito di essenzialità e decisività, nel senso che, in sua assenza, la decisione (non) sarebbe stata diversa (Cass. 14 febbraio 2006, n. 3190; Cass. 10 giugno 2021, n. 16439): posto che essa non ha affrontato il merito della questione, essendosi limitata a rilevare l’inammissibilità dei motivi di devoluzione della questione per la ragione sopra illustrata;

7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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