LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.P., e L.G., rappresentati e difesi per procura speciale alle liti a margine del ricorso dall’Avvocato Giammarco Tavolacci, elettivamente domiciliati preso la sig.ra Antonia De Angelis, in Roma, via Portuense n. 104.
– ricorrenti –
contro
P.P., rappresentata e difesa per procura speciale alle liti a margine del controricorso dall’Avvocato Salvatore Paolo Satta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Paolo Tomassini, in Roma, viale Carso n. 57.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 341 della Corte di appello di Cagliari, depositata il 29 aprile 2016.
Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 341 del 29 aprile 2016 la Corte di appello di Cagliari rigettò l’appello proposto da M.P. e L.G., confermando la sentenza di primo grado che, in accoglimento delle domande proposte da P.P., proprietaria del fondo confinante, li aveva condannati ad arretrare le porzioni del proprio edificio al piano sopraelevato poste a distanza inferiore di 10 metri dalle pareti finestrate dell’edificio della P. e di 5 metri dal confine ed al risarcimento dei danni pari al costo della spesa necessaria per la ricostruzione del muro della proprietà dell’attrice. A sostegno delle conclusioni accolte la Corte territoriale affermò che il crollo del muro, avvenuto il ***** in occasione di piogge abbondanti, era addebitabile ai lavori eseguiti dagli appellanti in aderenza allo stesso, che avevano eliminato la copertura di tegole e dell’intonaco originale, lasciando il muro a vista, senza protezioni, per tutto il tempo della costruzione del nuovo edificio, situazione che aveva permesso infiltrazioni d’acqua e causato successivamente il suo crollo; che correttamente il Tribunale aveva disposto l’arretramento del piano sopraelevato dell’edificio dei convenuti, atteso che la sopraelevazione, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione ed è soggetta, pertanto, all’osservanza delle disposizioni in tema di distanze tra costruzioni; che nella specie nemmeno poteva parlarsi di costruzioni in aderenza, atteso che il primo piano dell’edificio della P. non era sul confine, ma discostato in più parti dallo stesso; che altresì condivisibile era la statuizione appellata che aveva disposto l’arretramento ad una distanza di dieci metri dalle pareti finestrate del fabbricato dell’attrice, atteso che la contestazione dei convenuti che non si sarebbe trattato di vedute ma di finestre lucifere era stata sollevata tardivamente e che tale pronuncia non era stata oggetto di censura in appello; che inammissibile era infine la produzione nel giudizio di appello del documento relativo al progetto del fabbricato della P. del 1971, da cui non risulterebbe la presenza delle vedute, non integrando una prova indispensabile ai fini della decisione ed essendo comunque irrilevante, riguardando solo i lavori al piano terra.
Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 19 maggio 2016, con atto notificato il 18 luglio 2016, hanno proposto ricorso M.P. e L.G., affidandosi a nove motivi.
Resiste con controricorso P.P..
I ricorrenti hanno depositato memoria.
La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2010, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con la L. 18 dicembre 2010, n. 176, in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso, denunziando violazione dell’art. 2947 c.c. e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, censura la statuizione impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di risarcimento dei danni per crollo del muro, facendo cattivo uso delle presunzioni e delle risultanze istruttorie. In particolare il mezzo lamenta che il giudice a quo non abbia addebitato il crollo alla costruzione della tettoia a copertura del muro da parte della P., affermando che il manufatto aveva un assetto stabile nel tempo e che l’esecuzione dei lavori di demolizione da parte dei convenuti erano avvenuto non a regola d’arte ed in modo tale da determinare l’assorbimento e le infiltrazione d’acqua, pur non essendovi in atti alcuna fotografia dello stato dei luoghi prima del crollo. Si assume altresì che tale motivazione ha ignorato il principio dell’onere della prova, che incombeva alla controparte.
Il secondo motivo del ricorso denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, lamentando che il giudice a quo abbia motivato l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno avvalendosi della deposizione di un solo teste, secondo cui i lavori eseguiti dai convenuti non erano stati accompagnati da idonee opere di impermeabilizzazione e convogliamento delle acque piovane, senza accertare né chiedere se il manufatto fosse o meno dotato di un sistema di impermeabilizzazione preesistente.
Il terzo motivo del ricorso denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, censurando l’affermazione del giudice di appello in ordine ” alla stabilità del muro di confine”, resa senza in alcun modo considerare le condizioni delle murature esterne quanto alla mancanza di intonaci, alla carenza di manutenzione ed alla risalita di umidità dal terreno, aspetti tutti evidenziati dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio, da cui il giudice si è discostato senza alcuna motivazione.
I primo tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Va premesso che la Corte territoriale ha accertato che i lavori eseguiti dai convenuti M. e L. erano consistiti nella costruzione di un nuovo muro in aderenza a quello preesistente della P., eseguito in mattoni “adiri” aventi un carico notevole sulle murature portanti, e in una copertura a tetto con struttura in legno inserita nella muratura, che tale inserimento aveva causato in più punti delle lesioni, che le demolizioni realizzate per l’esecuzione del nuovo manufatto avevano comportato l’eliminazione della protezione delle tegole e dell’intonaco originario e lasciato il muro a vista e soggetto agli agenti atmosferici per tutto il tempo della costruzione del nuovo edificio, durata non meno di otto mesi, richiamando sul punto sia l’accertamento del consulente tecnico d’ufficio che la deposizione del tecnico che aveva visionato lo stato dei luoghi il giorno dopo il crollo. La Corte ha quindi concluso nel senso che il crollo del muro era addebitabile causalmente ai lavori ed alle demolizioni effettuate dai convenuti ed alla mancata prolungata protezione del muro durante la loro esecuzione, escludendo per altro verso che concausa del crollo potesse individuarsi nella copertura eseguita dalla P., avvenuta molto tempo prima e che non aveva mai creato nel periodo precedente problemi di stabilità o rischio di crollo.
Tanto premesso, le censure svolte dai ricorrenti appaiono in gran parte inammissibili in quanto investono accertamenti squisitamente di fatto del giudice di merito, non sindacabili in sede di giudizio di legittimità. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte infatti che il giudice di merito esercita nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti posti a fondamento del proprio convincimento un potere discrezionale non censurabile da parte di questa Corte, dinanzi alla quale pertanto non sono proponibili rilievi o critiche dirette a delineare e sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio. Si aggiunga che le doglianze in ordine alla applicazione dei criteri logici che sorreggono le presunzioni semplici appaiono formulate in maniera generica ed in forma tale da evidenziare non una violazione di legge ma solo suggerire una diversa ricostruzione dei fatti e che del pari generiche sono le indicazioni degli accertamenti svolti dal consulente tecnico da cui la Corte di appello si sarebbe discostata, limitandosi il ricorso a richiamare passi della relazione contenenti descrizioni dello stato dei luoghi e valutazioni da cui non risulta alcuna evidenza contraria alle conclusioni cui è giunto il giudicante, che è comunque libero di apprezzare criticamente le valutazioni del proprio consulente tecnico e quindi di discostarsene. Dalla stessa sentenza, che ne dà atto, risulta infatti che la consulenza tecnica d’ufficio non aveva affatto escluso ma anzi affermato che l’evento dannoso trovasse causa nella esecuzione dei lavori del convenuti, rappresentando soltanto, come possibile concausa, che il muro presentava lesioni addebitabili alla tettoria eseguita dalla P., circostanza quest’ultima che il giudice ha pienamente valutato ed ha ritenuto, per le considerazioni di fatto sopra riportate, priva di efficacia causale di rilievo nel verificarsi dell’evento dannoso.
Infondata è invece la censura di violazione della regola sull’onere della prova, avendo la Corte di appello fondato il proprio accertamento sulla base dei mezzi di prova richiamati in motivazione e delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
Il quarto motivo del ricorso, che denunzia falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c. e dell’art. 29 del regolamento edilizio del comune di Capoterra in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censura la statuizione impugnata che ha ordinato l’arretramento del piano sopraelevato dell’edificio dei convenuti, reputando nella specie inoperante il principio della prevenzione. Si assume che tale conclusione è contraria all’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 10318 del 2016, che ha affermato che la possibilità di derogare alle distanze rispetto al codice civile stabilita dall’art. 873, u.c., non è limitata alle sole distanze ma deve essere estesa “all’intero impianto di regole e principi dallo stesso dettato per disciplinare la materia”, indirizzo che se applicato avrebbe dovuto portare a ritenere legittima la costruzione di cui si discute in quanto realizzata sul filo del confine, tenuto conto che il regolamento edilizio locale non esclude la possibilità di costruire in aderenza.
Il motivo è infondato.
Il richiamo alla sentenza n. 10318 del 2016 di questa Corte non appare pertinente, atteso che tale decisione ha affermato il principio che, in tema di distanze legali, il criterio della prevenzione opera anche quando il regolamento locale preveda una distanza minima delle costruzioni dai confini, purché tale regolamento consenta di costruire in aderenza o in appoggio.
La soluzione richiamata non è rilevante nella fattispecie atteso che il criterio della prevenzione opera solo a condizione che il fondo vicino non sia edificato, situazione che nel caso di specie risulta smentita palesemente dal fatto pacifico che l’opera contestata eseguita dai convenuti era stata realizzata quando l’edificio della P. era già esistente.
Si aggiunga che l’applicabilità dell’invocato principio trova ostacolo anche nel rilievo della Corte di appello, che integra un accertamento di fatto, secondo cui “l’edificio della P. non è affatto sul confine, ma discostato per più parti dallo stesso, cosicché, come rilevato dal primo giudice, non può neppure parlarsi di sopraelevazione in aderenza”.
In realtà assorbente rispetto alle censure sollevate dal motivo è proprio la circostanza che l’edificazione di cui si discute sia consistita in una sopraelevazione, dal momento che, come questa Corte ha già precisato, in caso di sopraelevazione di un edificio preesistente, il criterio della prevenzione va applicato avendo riguardo all’epoca della sopraelevazione e non a quella della realizzazione della costruzione originaria (Cass. n. 14705 del 2019; Cass. n. 74 del 2011). Ciò comporta che, nel caso in cui, dopo l’edificazione del fabbricato originario del preveniente, il vicino abbia a propria volta edificato sul proprio fondo, la sopraelevazione del fabbricato originario, in quanto nuova costruzione, non può giovarsi della prevenzione del fabbricato originario, ma deve adeguarsi all’assetto che è venuto a formarsi sul terreno, e quindi deve rispettare la distanza legale tra costruzioni dal fabbricato frattanto edificato dal vicino. Sulla scorta della premessa, ormai pacifica nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sopraelevazione deve essere considerata a tutti gli effetti come nuova costruzione, gli effetti riconducibili al criterio della prevenzione si esauriscono pertanto, laddove, si intende, il vicino abbia già a sua volta edificato, con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della prima costruzione (Cass. n. 5049 del 2018; Cass. n. 7456 del 1992).
Il quinto motivo del ricorso denunzia violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile per tardività l’eccezione relativa all’abusività delle aperture poste al primo piano dell’edificio della controparte, riconoscendo applicabile la tutela propria delle vedute.
Assumono i ricorrenti che tale capo della decisione è erroneo, in quanto l’attrice nel proprio atto di citazione non aveva fatto menzione di tali aperture, la cui esistenza era emersa soltanto mediante la deduzione della prova testimoniale ed era stata prontamente contestata. La sentenza ha inoltre affermato che la pronuncia di inammissibilità dell’eccezione emessa dal giudice di primo grado non era stata censurata in sede di appello, senza considerare che la sua impugnazione era implicita nella riproposizione espressa dell’eccezione.
Il motivo è infondato.
Con riferimento al dedotto vizio di extrapetizione che riguarda la presenza delle vedute, si osserva invero che esse sono state considerate dalla Corte d’appello ai fine di precisare la distanza che le costruzioni dovevano rispettare sulla base delle disposizioni applicabili nella fattispecie, rilevando che la loro esistenza imponeva ai convenuti di rispettare la distanza di 10 metri. Il relativo accertamento non era pertanto estraneo all’oggetto della pretesa fatta valere dalla P. con l’atto di citazione.
Con riguardo invece alle contestazioni sollevate dagli appellanti, la Corte di appello ha motivato sul punto rilevando che la statuizione del Tribunale che le aveva dichiarate inammissibili non era stata censurata con l’atto di appello “per cui non può non confermarsene in questo grado l’inammissibilità”.
Sostiene il ricorso che la relativa censura avrebbe dovuto ritenersi implicita nella riproposizione dell’eccezione. Si tratta però di argomentazione priva di pregio, in quanto la riproposizione dell’eccezione introduce il tema della sua fondatezza, senza investire le condizioni richieste dalla legge per la sua ammissibilità. Invero la declaratoria di inammissibilità di una domanda o di una eccezione costituisce una ratio decidendi autonoma, in grado di acquisire stabilità ed incontestabilità in virtù del fenomeno della formazione progressiva del giudicato, sicché la parte interessata, se vuole evitare questo effetto, ha l’onere di impugnarla con un motivo specifico, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. (Cass. n. 12280 del 2016).
Il sesto motivo del ricorso denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibile, per difetto della sua indispensabilità, il documento attestante che alla data del 1971 l’edificio della controparte non presentava aperture.
Il settimo motivo del ricorso denunzia violazione dell’artt. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, censura l’affermazione della Corte che, dopo avere dichiarato inammissibile la produzione del documento menzionato al motivo precedente, lo ha comunque giudicato irrilevante, sulla base della considerazione che ” il progetto del 1971 in questione riguarda solo i lavori del piano terra, e non vengono neppure menzionati il primo piano e le vedute che, anzi, il c.t.u. aveva rilevato essere esistenti fin dagli anni ‘60".
Sostiene il ricorso che tale valutazione è invece errata, in quanto la seconda planimetria si riferisce chiaramente alla situazione al primo piano, nelle cui murature perimetrali non risultano aperture di sorta.
L’ottavo motivo del ricorso denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentando che il giudice a quo, nel confermare la statuizione di primo grado in ordine alla esistenza delle vedute, non si è avveduta che gli elaborati planimetrici menzionati nella pronuncia di primo grado, le cui conclusioni erano state censurate in appello, non risultavano affatto coincidenti, come invece era stato rilevato dal consulente tecnico d’ufficio.
Il settimo motivo è inammissibile, in quanto, al di là del rilievo che esso sembra denunziare un errore di fatto di natura revocatoria, non denunziabile quindi con il ricorso per cassazione, esso sollecita, al pari dell’ottavo motivo, una nuova e diversa valutazione di documenti, non ammissibile da parte di questa Corte, che è giudice del diritto e non del fatto.
Il sesto motivo va per l’effetto dichiarato assorbito.
Il nono motivo di ricorso, denunziando violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamenta che la Corte di appello non si sia pronunciata sul motivo di gravame formulato in relazione alla tutela alle aperture esistenti nell’edificio della controparte, con cui si contestava che esse integrassero delle vedute e non semplici luci. Si assume inoltre che la consulenza tecnica d’ufficio ha qualificato tali aperture vedute, senza che dalla descrizione dello stato dei luoghi emergessero i presupposti necessari.
Il motivo è infondato in quanto dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte cagliaritana ha dato atto della relativa contestazione, ma l’ha ritenuta, insieme alle altre che investivano lo stesso tema, non suscettibili di esame per non avere gli appellanti censurato la decisione di primo grado che le aveva dichiarate inammissibili.
In conclusione il ricorso è respinto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021
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