LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32088-2020 proposto da:
SANTUARIO DELLA BEATA MARIA VERGINEDI VALLE DI POMPEI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 46, presso lo studio dell’avvocato RANIERO TRINCHIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato TITO PERNA;
– ricorrente –
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO RUPERTO, che lo rappresenta e difende;
– cantroricorrente –
FERSERVIZI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1387/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Napoli, con riguardo a un remoto titolo con il quale il dante causa del Santuario della Beata Vergine di Pompei e la Prelatura Territoriale di Pompei (Santuario) aveva ceduto a titolo gratuito al Demanio dello Stato, Ramo Ferrovia, una porzione di terreno perché fossero eseguiti lavori di impianto di una stazione ferroviaria, con annessi servizi di piccola velocità, con previsione del rientro del bene nella proprietà del cedente in ipotesi di abolizione o soppressione del servizio, ha confermato la sentenza di primo grado resa nel contraddittorio fra il Santuario e Rete Ferroviaria Italiana.
Il Santuario aveva preteso la retrocessione del terreno in conseguenza della soppressione del servizio di piccola velocità e la creazione sul suolo di un’area parcheggio e di altre strutture accessorie (bar tavola calda ed altri corpi di fabbrica a diversa destinazione).
La Corte d’appello ha riconosciuto che la previsione, la quale prevedeva la retrocessione del terreno al cedente, costituiva condizione risolutiva; quindi, ha ritenuto che la previsione, correttamente interpretata, non giustificasse la risoluzione invocata dal Santuario. Essa ha riconosciuto che le modificazioni intervenute nel tempo, a seguito della evoluzione tecnologica, erano compatibili con la destinazione impressa dal cedente.
Per la cassazione della sentenza il Santuario ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
Rete Ferroviaria Italiana ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., comma 2, cod. art. 1865 c.c. e art. 1360 c.c., comma 1. La disposizione costituiva condizione risolutiva, tale che il suo avveramento giustificava la ceduazione della cessione.
Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha fatto propria la qualificazione della disposizione nei termini proposti dall’attuale ricorrente (condizione risolutiva), ma ha negato che la medesima si fosse avverata; sotto la veste delle violazione di legge, pertanto, si censura la valutazione operata dal giudice di merito circa il mancato avveramento.
E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476/2019).
Nella memoria si assume che tale conclusione, anticipata con la proposta, non sarebbe corretta, perché la Corte d’appello, “pur a fronte di una conclusione esatta”, non ne avrebbe fatto “coerente governo”, avendo malamente interpretato la clausola contrattuale che prevedeva la condizione risolutiva.
I rilievi, a un attento esame, confermano quanto anticipato con la proposta del relatore sul reale significato della censura. Questa Suprema Corte ha chiarito che l’applicazione di una norma a una fattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quella stessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio di merito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnata in modo evidente dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004).
Ora nel caso in esame può tranquillamente riconoscersi che l’errore che il Santuario imputa alla Corte d’appello non riguarda la nozione di condizione risolutiva o la individuazione delle conseguenze del suo avveramento. Il supposto errore consisterebbe nel non avere riconosciuto che la condizione si era nel caso di specie avverata, e ciò in base a un errore interpretativo del testo contrattuale.
Tale errore è oggetto della censura proposta con il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 1362 c.c. Si sostiene che la previsione contrattuale, essendo chiara, non consentiva il ricorso a criteri interpretativi ulteriori. La supposta intenzione del cedente doveva essere verificata ex- ante e non in base a considerazioni attinenti all’evoluzione tecnologica intervenuta nel tempo successivo alla conclusione dell’atto.
Il motivo è infondato. Nell’interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell’integrale contesto negoziale, ai sensi dell’art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell’altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale (Cass. n. 24699/2021). In altre parole, l’art. 1362 c.c., vieta una interpretazione diversa da quella suggerita dal senso letterale delle parole usate nei limiti in cui non ci sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione (Casso. n. 21576/2019).
In contrasto con tali principi la ricorrente sostiene, invece, che il giudice di merito, nella ricerca dell’intenzione del disponente in ordine alla previsione della condizione risolutiva, avrebbe dovuto fermarsi al senso letterale delle parole usate, senza compiere alcuna indagine circa l’interesse concreto che si intendeva realizzare tramite quella stessa previsione. Sviluppata nelle sue logiche implicazione la tesi porterebbe alla non accettabile conclusione di legittimare un’interpretazione, fondata sul dato puramente letterale, pure qualora essa si rilevasse non compatibile con lo spirito del negozio.
Consegue che l’interpretazione della Corte d’appello, nella parte in cui ha valutato l’intenzione del cedente in connessione con l’evoluzione tecnologica, finisce così per rientrare nel novero delle questioni di fatto, quale è quello della interpretazione di una disposizione negoziale, e un giudizio di tal genere, riservato alla competenza esclusiva del giudice di merito, è soggetto, in sede di cassazione, a controllo, e quindi a censura, non per la sua sostanziale esattezza o erroneità, da verificarsi in base a rinnovata interpretazione della dichiarazione considerata, bensì soltanto per ciò che attiene alla sua legittimità, e cioè alla conformità a legge dei criteri ai quali è adeguato e alla compiutezza, coerenza e conformità a legge della giustificazione datavi (Cass. n. 11254/2018; n. 38319/2017).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.
PQM
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro. 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021
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Codice Civile > Articolo 1363 - Interpretazione complessiva delle clausole | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1366 - Interpretazione di buona fede | Codice Civile
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