Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36969 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25060/2020 R.G., proposto da:

F.J.P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Piero Petrocchi e Massimo Scardigli, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 36/B.

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Gigliotti, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 114, presso l’avv. Luigi Parenti.

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1341/2019, depositata in data 20.12.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13.10.2021 dal Consigliere Dott. Fortunato Giuseppe.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. F.J.P. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Pisa avverso il verbale di accertamento con cui gli era stata contestata la violazione degli artt. 7 e 14 C.d.S., lamentando che la relativa notifica era stata eseguita oltre il termine di 360 gg. dall’accertamento dell’infrazione.

Il Giudice di primo grado ha respinto l’opposizione, ritenendo tempestiva la notifica del verbale.

La pronuncia è stata conferma dal tribunale di Pisa sul rilievo che la notifica era stata tempestivamente indirizzata all’Avis, che dai registri automobilistici risultata titolare del veicolo, e successivamente anche al ricorrente dopo che l’amministrazione aveva avuto conoscenza dell’identità dell’effettivo trasgressore.

La cassazione della sentenza è chiesta da F.J.P. con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Pisa.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 201, comma 1, C.d.S., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la violazione era stata commessa in data 3 agosto 2015 e che il verbale doveva essere notificato entro il 31 Luglio 2016, mentre il Comune, venuto a conoscenza dell’indirizzo del responsabile in data 28.12.2015, aveva effettuato la notifica solo il 14 settembre 2016, quando era ormai decorso il termine di 360 gg. dalla violazione, da ritenersi perentorio.

Il motivo è inammissibile.

Il termine di gg. 360 per la notifica all’estero del verbale di contestazione non può essere superato, ma la sua decorrenza non coincide con la commissione dell’infrazione.

Qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall’art. 201 C.d.S., salvo che ricorra l’ipotesi prevista dall’ultima parte del citato art. 201 C.d.S., e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell’Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile.

Tale ipotesi residuale, che consente la decorrenza del termine dal momento in cui è possibile identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile in presenza di situazioni di difficoltà non imputabili all’amministrazione (Cass. 7066/2018; Cass. 6971/2011). A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 201 C.d.S., comma 1, nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile o comunque, dalla data in cui la p.a. era posta in grado di provvedere all’identificazione (cfr. Corte Cost. n. 198 del 1996), compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo impiegato per l’identificazione (o – a tal fine oggettivamente necessario).

Difatti, a seguito del ricordato intervento della Corte Cost., la norma di cui all’art. 201 C.d.S. va interpretata nel senso che la decorrenza del termine per la notificazione va valutata in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo (Cass. 2951/1998).

Nella specie, il veicolo era stato concesso in noleggio e il nominativo del conducente e il suo domicilio non risultavano dal registro automobilistico.

Come ha evidenziato il tribunale, l’identificazione del trasgressore era stata possibile solo in base alle informazioni ricevute dall’Avis (intestataria dell’auto), cui la notifica era invece pervenuta tempestivamente.

Sul piano fattuale – puntualmente ricostruito dal giudice di merito-l’amministrazione, non avendo potuto procedere alla contestazione immediata, neppure era in condizione di verificare che, al momento della violazione, il veicolo fosse condotto a noleggio o quale fosse l’identità del conducente, stante risultando utili neppure le risultanze del registro automobilistico: solo la società di noleggio era in possesso – ed era in condizione di comunicare alla p.a. – il nominativo del responsabile.

La decorrenza del termine per la notifica dal momento in cui (in data 28.12.2015) l’amministrazione era stata informata dell’identità del conducente appare conclusione del tutto logica e giuridicamente condivisibile, dovendo precisarsi che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, le verifiche per risalire all’identità del trasgressore non si sono affatto protratte per nove mesi, ma dall’agosto al dicembre 2015 e quindi entro un intervallo correttamente reputato ragionevole, dopo che la notifica era stata effettuata tempestivamente all’ente titolare del mezzo.

Le contrarie deduzioni – sviluppate anche in memoria – volte a sostenere che l’amministrazione fosse non solo tenuta ad eseguire la notifica già al momento dell’infrazione – ma fosse anche in grado di farlo, propongono valutazioni in fatto che non possono avere ingresso in cassazione, avendo trovato una puntuale e motivata confutazione nella sentenza impugnata.

Il ricorso è quindi inammissibile, con regolazione delle spese processuali in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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