LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17204-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.A., L.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 8510/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 18935/16, sez. 47, accoglieva il ricorso proposto da C.A. e L.P. avverso l’avviso di accertamento n. ***** per estimi catastali.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.
Il giudice di seconde cure, con sentenza 8510/2018, dichiarava inammissibile l’appello.
Avverso la detta sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
I contribuenti non hanno resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura, l’Agenzia deduce la validità della notifica effettuata e mezzo di operatore postale privato e che l’atto era stato spedito tempestivamente.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 156 c.p.c. avendo comunque l’atto raggiunto lo scopo essendosi la contribuente costituita in giudizio con conseguente sanatoria della nullità.
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso, indirizzato agli avvocati L.M. e R.A., risulta inviato in data 31.5.19 per la notifica, a mezzo del servizio postale, al loro studio in via ***** ove i destinatari sono risultati trasferiti.
Non risulta in atti che l’Avvocatura dello Stato abbia compiuto i necessari atti successivi per portare a compimento la notifica.
Non vi è dunque la prova della avvenuta notifica del ricorso ai resistenti.
Si osserva comunque, ancorché del tutto superfluamente, che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile anche sotto altro profilo.
L’atto di appello dell’Amministrazione è stato notificato a mezzo di posta privata ed a tale proposito risulta in atti che la sentenza di primo grado è stata depositata il 29.7.16 ed a seguito dell’acquisizione del fascicolo di ufficio, si è potuta constatare la presenza solo dei seguenti atti potenzialmente utili a ricostruire la tempestività o meno dell’appello: l’elenco delle raccomandate da spedire da parte della Nexive recante la presumibile data del 27.2.17 ma non vi è alcun documento attestante la consegna dell’atto ai contribuenti.
Manca dunque in atti una qualsiasi attestazione relativa alla effettiva tempestiva notifica dell’appello agli appellati. Questi ultimi, del resto, si sono costituiti in giudizio il 4.1.18 oltre i sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado onde la loro costituzione non ha prodotto alcun effetto sanante della inesistenza della notifica.
Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. Nulla per le spese non avendo i resistenti svolto attività difensiva. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021