LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8864/2015 proposto da:
UniCredit Leasing S.p.a. (nuova denominazione assunta da LOCAT S.p.a.), e per essa quale mandataria Unicredit Credit Management Bank S.p.a. (nuova denominazione assunta da UGC Banca S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima n. 28, presso lo studio dell’avvocato Nicolosi Marco, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento della ***** S.r.l.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 18/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – Unicredit Credit Management Bank s.p.a., quale procuratrice di Unicredit Leasing s.p.a., ha richiesto di essere ammessa al passivo del fallimento di ***** s.r.l. per la somma di Euro 73.008,00, con riguardo a cinque contratti di leasing aventi ad oggetto veicoli da lavoro e attrezzature industriali.
La domanda è stata rigettata, sicché la banca ha proposto opposizione L.Fall., ex art. 98.
2. – In esito al giudizio di opposizione il Tribunale di Napoli ha pronunciato decreto con cui, in parziale accoglimento della proposta impugnazione, ha ammesso la banca al passivo del fallimento per il complessivo importo di Euro 20.997,24, oltre interessi, in chirografo. Tale importo corrisponde a quanto dovuto in forza di quattro dei contratti posti a fondamento della domanda di insinuazione: contratti che erano scaduti al momento in cui la concedente ne aveva fatto valere la risoluzione e che impegnavano la società per i ratei di canone maturati a quella data. Il Tribunale ha poi escluso l’applicabilità della L.Fall., art. 72 quater al quinto contratto, dal momento che esso era stato risolto per inadempimento della parte utilizzatrice in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, onde non si era in presenza di un rapporto giuridico pendente. Il giudice dell’opposizione ha osservato, al riguardo, che tale negozio, al pari degli altri quattro, programmava un leasing traslativo, con la conseguenza che la risoluzione di esso risultava regolata dall’art. 1526 c.c., a mente del quale il venditore deve restituire le rate riscosse; ha osservato, pertanto, che, sebbene, in mancanza di una apposita domanda della curatela, dovesse escludersi detta restituzione, l’opponente non poteva essere ammesso al passivo concorsuale per i canoni scaduti e non pagati. Lo stesso Tribunale ha evidenziato, infine, che la banca non aveva proposto alcuna tempestiva domanda avente ad oggetto l’equo compenso per l’uso della cosa locata e il risarcimento dei danni spettanti al concedente in caso di risoluzione, a norma dell’art. 1526 c.c., comma 1.
3. – Avverso il decreto del Tribunale partenopeo, pubblicato il 18 febbraio 2015, ricorre per cassazione Unicredit Credit Management Bank in rappresentanza di Unicredit Leasing. L’impugnazione consta di cinque motivi. Il Fallimento *****, intimato, non ha rassegnato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 1526 c.c. e della L.Fall., art. 72 quater. Si assume aver errato il giudice dell’opposizione nell’escludere che la fattispecie oggetto di causa ricadesse nell’ambito di applicazione del cit. art. 72 quater: la norma, infatti, regolerebbe anche il contratto di leasing che si sia risolto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1526 e 1458 c.c.. Secondo l’istante, il leasing, che si differenzia dalla vendita con riserva di proprietà per la funzione di finanziamento che lo connota, è un contratto ad esecuzione periodica: in base al disposto dell’art. 1458 c.c., quindi, l’effetto della risoluzione di tale contratto non si estende le prestazioni già eseguite.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione gli artt. 1526 e 1382 c.c.. Il decreto del Tribunale avrebbe omesso di considerare la disciplina pattizia, contenuta nelle condizioni generali di contratto, e di trarre dalla stessa la regolamentazione concretamente applicabile al rapporto. Le parti avevano infatti espressamente stabilito le conseguenze della risoluzione contrattuale per inadempimento dell’utilizzatore prevedendo, onde evitare indebiti arricchimenti in favore della concedente, l’obbligo, per la stessa, di dedurre dall’ammontare delle somme dovute quanto ricavato dalla vendita del bene locato. Viene dedotto, in sintesi, che la pattuizione della penale risulterebbe pienamente conforme alla disciplina contemplata dall’art. 1526 c.c.. E’ infine rilevato che, essendo la curatela rimasta contumace nel giudizio di opposizione, non vi era stata domanda di riduzione della detta penale.
Il quarto motivo oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., commi 1 e 2. Si contesta, in sintesi, che il giudice dell’opposizione abbia rilevato che il leasing aveva ad oggetto “beni per i quali nozioni di comune esperienza (art. 115 c.p.c., comma 2) portano ad escludere che rientrino tra quelli destinati a consumarsi economicamente e tecnologicamente nell’arco della durata naturale del contratto, prevista in 72 mesi”. Viene ricordato, poi, che l’odierna ricorrente aveva formulato istanza di consulenza tecnica, proprio al fine di apprezzare il valore finale del bene e, conseguentemente, la congruità del prezzo di opzione pattuito tra le parti.
Col quinto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione della L.Fall., art. 98, con riferimento all’art. 345 c.p.c.. Viene osservato che la ricorrente aveva insistito, nell’ipotesi in cui il collegio avesse ritenuto di applicare l’art. 1526 c.c., comma 1, perché venisse ammessa al passivo per un importo corrispondente all’equo compenso per l’uso della cosa, oltre che al risarcimento del danno. E’ lamentato che il Tribunale abbia rigettato le dette richieste ritenendole inammissibili, in quanto proposte solo in sede di opposizione.
2. – Vanno accolti il terzo motivo e, per quanto di ragione, il quinto. I primi due vanno invece respinti, mentre il quarto deve dichiararsi inammissibile.
2.1. – Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, al leasing traslativo si applica la disciplina di cui all’art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell’utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi (per tutte: Cass. 24 gennaio 2020, n. 1581; Cass. 20 settembre 2017, n. 21895; Cass. 27 settembre 2011, n. 19732). Siffatto quadro regolatorio è stato bensì inciso dalla L. n. 124 del 2017: questa non però reca una disciplina retroattiva, onde si applica alla risoluzione di quei contratti i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente la L.Fall., art. 72 quater (Cass. Sez. U. 28 gennaio 2021, n. 2061; in precedenza, nel senso che l’art. 72 quater cit. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore, mentre, ove si sia già anteriormente risolto, occorre per l’appunto distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o leasing traslativo, solo per quest’ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l’art. 1526 c.c.: Cass. 15 settembre 2017, n. 21476; Cass. 7 settembre 2017, n. 20890; Cass. 9 febbraio 2016, n. 2538; cfr. pure: Cass. 12 febbraio 2019, n. 3965; Cass. 18 giugno 2018, n. 15975).
Ciò detto, merita condivisione, nei termini in cui è espresso, il rilievo formulato dalla ricorrente circa la derogabilità della disciplina relativa alla restituzione delle rate riscosse dal venditore (dal concedente, nell’ipotesi di leasing): il comma 2 di tale articolo ammette, infatti, che le parti possano stabilire che tali rate sfuggano all’effetto restitutorio di cui al comma 1 e restino quindi acquisite al venditore (sempre al concedente, nella fattispecie che interessa).
Come precisato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’equo compenso, ai sensi dell’art. 1526 c.c., comma 1 comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l’uso; non include, invece, il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione. Il risarcimento del danno del concedente può essere tuttavia oggetto di determinazione anticipata attraverso la clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c. e l’autonomia privata è venuta foggiando clausole di tale contenuto, in conformità, appunto, della previsione contenuta nell’art. 1526 c.c., comma 2. Su tali pattuizioni incide il potere del giudice di ridurre a norma dell’art. 1384 c.c. ad equità la penale “che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamente eccessiva, così da ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento integrale” (Cass. Sez. U. 28 gennaio 2021, n. 2061, cit., in motivazione, ove il richiamo a Cass. Sez. U. 13 settembre 2005, n. 18128): in tale quadro si collocano i numerosi arresti di questa Corte secondo cui, ove nel contratto sia stabilito che, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, al concedente spetti, oltre alla proprietà e al possesso del bene, anche un’indennità pari all’intero ammontare del finanziamento, il giudice può ridurre in via equitativa tale importo (così: Cass. 19 settembre 2019, n. 23336; Cass. 21 agosto 2018, n. 20840; Cass. 17 gennaio 2014, n. 888). Naturalmente la riduzione ad equità della penale non avrebbe ragione di operare ove il bene manchi di rientrare nella disponibilità del concedente (come dedotto, nella fattispecie, dalla ricorrente): in tal senso, è stato osservato che se non trovi riscontro la vendita o altra allocazione sul mercato del bene concesso in leasing, non vi può essere una locupletazione che eluda il limite ai vantaggi perseguiti e legittimamente conseguibili dal concedente in forza del contratto (Cass. 12 giugno 2018, n. 15202, in motivazione, richiamata da Cass. Sez. U. 28 gennaio 2021, n. 2061, cit.).
Orbene, il Tribunale di Napoli è incorso in errore, ritenendo, sul piano sostanziale, che la disposizione di cui all’art. 1526 c.c. avesse natura imperativa (cfr. pag. 5 del decreto impugnato) e fosse tale, quindi, da rendere inoperante la disciplina convenzionale quanto all’attribuzione dei canoni della locazione finanziaria alla concedente.
Tale vizio della sentenza va associato a un secondo errore del giudice dell’opposizione. Il Tribunale ha infatti ritenuto che l’odierna ricorrente non avesse proposto una tempestiva domanda di ammissione al passivo del risarcimento del danno. Poiché il risarcimento può essere prestabilito attraverso una clausola penale e tale è da considerarsi la disposizione contrattuale che disciplina la sorte dei canoni scaduti e a scadere in caso di risoluzione del leasing, era però sufficiente che la banca oggi ricorrente domandasse l’attribuzione di tali ratei di corrispettivo: e, come rammentato in ricorso (pagg. 2 s.), il credito insinuato ricomprendeva sia il canone scaduto che il “capitale residuo”.
Alla luce di tale dato, resta assorbita la questione vertente sulla domanda relativa all’equo compenso, svolta all’interno del quinto motivo.
2.2. – Resta da dire del quarto mezzo.
La censura investe l’accertamento del Tribunale circa la natura traslativa della locazione finanziaria convenuta col quinto contratto. Deduce la banca istante che “il collegio, in assenza di compiuto accertamento di fatto sulla effettiva natura di leasing non poteva affermarne la natura traslativa, con ogni evidente conseguenza”.
Ora, con riferimento all’utilizzo del notorio, la ricorrente manca anzitutto di confrontarsi con l’intera ratio decidendi della pronuncia impugnata, la quale ha desunto la natura traslativa del contratto non solo dalla natura del bene oggetto del contratto ma anche dall’irrisorietà del prezzo di opzione, contrattualmente previsto in Euro 940,00, rispetto al valore dei beni – ed è da rammentare, in proposito, che figura del leasing traslativo ricorre proprio ove l’insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione (Cass. 23 maggio 2019, n. 13965) -, oltre che dalle clausole che prevedevano obblighi di manutenzione e di assicurazione del bene: clausole reputate “espressive della consapevolezza delle parti in ordine alla mancata consumazione del bene e dell’avere essi alla scadenza del contratto un significativo valore residuo”.
La doglianza relativa al notorio non coglie, del resto, nel segno: infatti, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, mentre allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l’inveridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione (Cass. 22 maggio 2019, n. 13715; Cass. 18 maggio 2007, n. 11643). Nella specie, la ricorrente contesta, in sintesi, che la deperibilità dei beni strumentali quali quelli oggetto del contratto di leasing rientrasse nella comune esperienza; ma la censura, così strutturata, non può avere ingresso in sede di legittimità, perché si traduce nella mera negazione della notorietà del fatto: notorietà che – è bene aggiungere – può ricorrere anche ove il fatto sia generalmente conosciuto, da una collettività di persone di media cultura, in un particolare settore di attività o di affari (Cass. 18 luglio 2011, n. 15715; Cass. 12 marzo 2009, n. 6023).
Quanto alla consulenza tecnica d’ufficio, essa è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel potere discrezionale di questo la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario, potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (da ultimo: Cass. 13 gennaio 2020, n. 326): sicché è escluso, almeno di regola, che il giudizio circa la necessità o l’opportunità di ricorrervi sia sindacabile in sede di legittimità (Cass. 23 marzo 2017, n. 7472). Il provvedimento impugnato ha dato conto, come si è visto, delle ragioni per cui, ad avviso del Tribunale, il leasing per cui è causa doveva ritenersi traslativo: è evidente, pertanto, che il giudice dell’opposizione abbia reputato superfluo l’esperimento della consulenza proprio alla luce dei richiamati argomenti.
4. – In conclusione, il decreto è cassato in accoglimento del terzo e, per quanto di ragione, del quinto motivo: la causa va rinviata al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il terzo e, nei sensi di cui in motivazione, il quinto motivo; rigetta i primi due e dichiara inammissibile il quarto; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021
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