LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26804/2019 proposto da:
L.F., La.Fe., quali eredi di D.A.T., elettivamente domiciliati in Roma, Via Montello n. 20, presso lo studio dell’avvocato Marano Florangela, rappresentati e difesi dagli avvocati Mandara Alfonso, Mandara Massimo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
nonché contro D.D., D.M., D.V., elettivamente domiciliati in Roma, Via della Frezza n. 59, presso lo studio dell’avvocato Actis Giovanni, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Corte di Appello di Napoli, Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3167/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 12/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3167/2019, depositata in data 12/6/2019, – in controversia promossa, nel dicembre 2004, da F. e La.Fe., in qualità di procuratori speciali di D.A.T., dinanzi al Tribunale di Napoli, nei confronti di M., V. e D.D., per sentire dichiarare la falsità dell’abusivo riempimento, absque pactis, di tre lettere del 15/7/003, indirizzate alla Sanpaolo Vita spa e sottoscritte da D.A.T., con le quali quest’ultima aveva sostituito il proprio nominativo, quale beneficiaria di tre contratti assicurativi, stipulati nel maggio 2003 (con investimento della somma di Euro 510.000,00), indicando il nipote D.M. (figlio di un fratello della contraente) ed i di lui figli, D. e V., e condannare i convenuti al risarcimento dei danni, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto la querela di falso, con le statuizioni accessorie consequenziali.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame proposto da S.B., moglie di La.Fe. e tutrice della D.A.T., nelle more interdetta, hanno sostenuto, non ritenendo necessario l’espletamento di consulenza tecnica grafologica (atteso che le denunciate anomalie poste a base della richiesta non si prestavano ad indagini tecniche), che: a) le annotazioni a penna rossa (ossia la sottolineatura delle parole “scadenza della polizza e morte dell’assicurato”, la nota a margine “ok fatto” e, dopo le firme – della contraente e dei tre beneficiari – la scritta “18-7-03 Inserito vincolo x opportunità”, seguita da sigla illeggibile) non assumevano alcun rilievo significativo riguardo alla dedotta falsità materiale (vale a dire, per indicare alla D. il punto esatto ove apporre la propria sottoscrizione sui fogli in bianco), atteso che gli anzidetti segni grafici potevano essere stati vergati anche ad altro scopo (come per separare la parte destinata alla firma della disponente da quella destinata alla firma del beneficiario); b) la valutazione delle dichiarazioni rese da alcune delle parti e dai testimoni doveva essere inserita nel contesto famigliare emergente anche dalle comunicazioni epistolari in atti (la D. aveva compiuto ottant’anni nell'***** ed era da tempo vedova e senza discendenza), da cui risultava che i rapporti tra la D. ed i due gruppi famigliari della sorella Ma., residente in Piemonte, e dei discendenti del fratello V. avevano attraversato “fasi alterne con momenti fortemente conflittuali, che tuttavia non hanno impedito successive riappacificazioni”, cosicché il forte risentimento espresso in via epistolare dalla D. con circostanziate accuse rivolte ora all’uno ora all’altro dei due gruppi parentali (la sorella Ma. ed il nipote M.) doveva ritenersi “in qualche modo fomentato dai parenti cui la parte era a momento vicina”; c) attesa l’età avanzata della donna, riconosciuta anni dopo incapace d’intendere e di volere, non era inverosimile ritenere che ella, maturate ragioni di contrasto nei confronti dei nipoti ex fratre, una volta trasferitasi da Napoli a Piemonte, nell’agosto 2003, avesse “dimenticato l’atto di liberalità compiuto in favore dei nipoti, specie se deciso, senza adeguata ponderazione, in un momento di slancio affettivo”; d) lo stato d’incapacità che aveva portato la D. alla interdizione, su ricorso del ***** della sorella Ma. e di Fe. e L.F., era derivato da una patologia (vasculopatia cerebrale) cronica e, nella sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, si era dato atto della propensione dell’interdicenda a pronunciare offese nei confronti dei presenti, il che induceva a ritenere che le missive indirizzate ai parenti fossero “una prima avvisaglia di uno stato patologico alterato per l’inizio di una patologia degenerativa”, aggravatasi in seguito, e che le accuse rivolte prima alla sorella Ma. e poi al nipote M. erano state determinate “dalla convinzione in buona fede, ma non per questo necessariamente fondata, che i parenti abbiano inteso approfittare di lei”; e) in sostanza, le dichiarazioni ed il comportamento della D. si prestavano a congetture di diverso contenuto e non assurgevano né a prova né a rilievo indiziario, a fronte dell’onere della prova della falsità spettante al querelante (ad es.: le confidenze della D. alla sorella Ma., in ordine al consiglio ricevuto dal nipote M., di investire le somme in tre distinte polizze assicurative, poteva essere ritenuto un suggerimento legato alla opportunità di maggiore facilità di svincolo parziale dell’investimento, in caso di necessità; lo stato d’animo manifestato dalla stessa nel novembre 2003, nella missiva indirizzata al nipote M., con la quale la stessa lo accusava di avere utilizzato il suo denaro per contrarre tre polizze intestate a lui ed ai suoi figli e ne chiedeva la restituzione, poteva dipendere dalla convinzione di essere ancora intestataria delle polizze, per averne dimenticato il compimento in occasione di un festeggiamento famigliare; non vi erano contraddizioni tra la testimonianza della S.R., fidanzata di D.V., e le dichiarazioni di D.M. o nelle dichiarazioni di quest’ultimo, in sede di interrogatorio libero ed in risposta all’interrogatorio formale).
Avverso la suddetta pronuncia, L.F. e La.Fe., quali eredi di D.A.T., deceduta nelle more del giudizio, propongono ricorso per cassazione, notificato il 9/9/2019, affidato a tre motivi, nei confronti di D.M., D.D. e D.V. (che resistono con controricorso e ricorso incidentale in unico motivo, notificato il 3/10/2019). Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, e/o vizio di motivazione, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3, in relazione all’omessa trascrizione, in sentenza, delle conclusioni del PM; b) con il secondo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine all’omessa pronuncia sul rigetto della richiesta di consulenza al fine di dimostrare il dedotto abusivo riempimento di fogli firmati in bianco e per violazione degli artt. 115 e 116 c.p., in ordine all’erronea ricostruzione dei fatti; c) con il terzo motivo, sia la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c. e art. 221 c.p.c. in combinato disposto normativo con l’art. 2702 c.c., sia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 221 c.p.c..
2. I controricorrenti e ricorrenti incidentali formulano, oltre un’eccezione di improcedibilità del ricorso principale per mancata sottoscrizione autografa del difensore, L. n. 53 del 1994, ex art. 9, comma 1 bis e 1 ter dell’attestazione di conformità del ricorso per cassazione, predisposto in originale telematico e notificato a mezza posta telematica, un unico motivo, per violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 91, 92, 94 e 96 c.p.c., in punto di disposta compensazione delle spese.
3. L’eccezione di improcedibilità è infondata.
Invero, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 22438/2018; conf. 27480/2018; cfr. anche Cass. SU 8312/2019) hanno chiarito che “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2”, mentre “ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio”.
Nella specie i ricorrenti hanno provveduto in data 10/1/2019, entro l’adunanza in camera di consiglio, al deposito dell’attestazione di conformità in forma cartacea.
4. La prima censura del ricorso principale è infondata.
Nella sentenza impugnata, si legge che il PM aveva concluso il 30/12/2015 per iscritto, chiedendo il rigetto dell’appello.
Ora, come già affermato da questa Corte (Cass. 12984/2009) “nelle cause in cui il P.M. può assumere conclusioni solo nei limiti delle domande proposte dalle parti – come nel caso del procedimento disciplinato dall’art. 250 c.c., nel quale interviene obbligatoriamente ma non gli è riconosciuto il potere di impugnazione, non potendo proporre autonomamente il giudizio -, l’omissione o l’incompletezza della trascrizione delle suddette conclusioni non comporta la nullità della sentenza, qualora non abbia determinato una mancata pronuncia sulle conclusioni non trascritte” (nella specie, si era verificato che il P.M. aveva rassegnato le stesse conclusioni della parte privata, questa Corte ha escluso la nullità della sentenza per aver il giudice motivato unitariamente).
5. Il secondo motivo è infondato, non ricorrendo il vizio denunciato di omessa pronuncia sul rigetto della richiesta di consulenza tecnica grafologica.
Invero, la Corte di merito ha ritenuto non necessaria una consulenza tecnica, atteso che le denunciate anomalie dei documenti, poste a base della querela di falso per abusivo riempimento absque pacits di fogli in bianco, non si prestavano ad indagini tecniche quanto a valutazione giuridica circa la loro effettiva valenza indiziaria.
Vi è stata quindi pronuncia in modo esplicito sulla richiesta di consulenza tecnica.
6. Il terzo motivo è inammissibile.
Questa Corte ha più volte ribadito che il principio del libero convincimento di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del Giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, censurabile nei soli limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo vigente (Cass. n. 23940/2017; Cass. 11892/2016; Cass. 15107/2013; Cass.190642006; Cass. 2707/2004), essendo esclusa in ogni caso una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (cfr. Corte cass. S.U. 13045/1997; Cass.5024/2012; Cass. 91/2014).
Sempre questa Corte (cass. 27000/2016; Cass. 1229/2019) ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
Ora, tanto precisato, nella specie, la Corte d’appello ha motivatamente valorizzato, nel loro insieme, specifici elementi di fatto, cosicché il relativo apprezzamento di merito risulta incensurabile in sede di legittimità.
Ne’ i ricorrenti indicano alcun fatto decisivo il cui esame sia stato omesso, bensì propongono inammissibilmente una diversa lettura di una prova documentale rispetto a quella, non implausibile, esposta nella sentenza impugnata, diversa lettura che, peraltro, attenendo ad uno solo degli elementi indiziari complessivamente valutati dal giudice di merito, non sarebbe comunque idonea di per sé ad invalidare tale valutazione complessiva.
7. Il ricorso incidentale è inammissibile.
La Corte territoriale ha ritenuto di dovere compensare integralmente tra le parti le spese del grado di appello, presentando la vicenda “qualche residuo profilo d’ombra” ed essendo, in ogni caso, apparsa la querelante D. in buona fede, sia perché la rigorosa applicazione del principio di soccombenza avrebbe gravato sul patrimonio dell’interdetta, non essendo ravvisabili i presupposti per una condanna, ex art. 94 c.p.c., personale della tutrice o per una responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c..
Ora, questa Corte ha chiarito che “in tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c., (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263), poiché il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni, che il giudice di merito non ha obbligo di specificare, senza che la relativa statuizione sia censurabile in cassazione, poiché il riferimento a “giusti motivi” di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia” (Cass. 20457/2011).
Nella specie, sono state espresse le ragioni fondanti i giusti motivi di compensazione delle spese, essenzialmente basate sulla complessità della ricostruzione della fattispecie.
8. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nella misura dei due terzi, ricorrendo giusti motivi, in considerazione della parziale soccombenza reciproca, per compensarle tra le parti nella misura di un terzo.
PQM
La Corte respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; liquida le spese processuali del presente giudizio di legittimità in complessivi Euro 8.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, e condanna il ricorrente principale al rimborso dei due terzi del suddetto importo, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge, compensato tra le parti il residuo un terzo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021
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