Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3712 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5588/2019 proposto da:

B.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Picchioni giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2259/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2020 da CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n. 2259/2018 depositata il 3-12-2018, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da B.S., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese perchè si era appropriato di una somma di danaro che era stata consegnata, per la costruzione di una moschea, a suo padre, il quale era imam, e temeva di essere ucciso, come era accaduto a suo padre per quegli stessi fatti, dagli abitanti del suo villaggio, nonchè temeva di essere arrestato dalla Polizia del suo Paese, alla quale, perciò, non si era rivolto. La Corte territoriale, affermando che la vicenda narrata, non circostanziata, fosse in ogni caso di natura privatistica, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione del Senegal, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia: (1) con il primo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, dolendosi del mancato riconoscimento dello status di rifugiato, nonostante egli avesse chiarito di rischiare la vita per tutte le ragioni addotte sia in primo che in secondo grado; (2) con il secondo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 comma 1 lett. g) e h), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1 lett. f) e g), per non avere la Corte territoriale valutato la sua condizione personale unitamente al quadro socio-politico instabile e fortemente segnato dal mancato rispetto di diritti umani fondamentali, come risulta dai rapporti di Amnesty International e da altre pronunce del Tribunale di L’Aquila; (3) con i motivi terzo e quarto, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 10 Cost., comma 3 e 6CEDU, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria, senza considerare il percorso di integrazione intrapreso in Italia, documentato da attestati di frequenza di corsi in italiano; (4) con il quinto motivo l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo di aver addotto due motivi di vulnerabilità, ossia il primo costituito “dalla mancata celebrazione di un processo per i fatti addebitati” e il secondo dalla sua particolare condizione di salute.

2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

2.1. Le censure difettano di specificità e non si confrontano con il decisum. La Corte territoriale ha affermato che la vicenda personale narrata, oltre che scarsamente circostanziata, è, in ogni caso, di natura privatistica, così escludendo il riconoscimento del rifugio politico, e che, quanto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), il richiedente non aveva chiesto protezione alla Polizia del suo Paese per timore di essere arrestato, mentre in base alle fonti consultate il sistema carcerario sta migliorando e sono episodici e “combattuti dalle autorità governativa e giudiziaria” le torture e i trattamenti disumani (pag.n. 9 sentenza). Non sono censurate specificamente dette asserzioni, espresse motivatamente dai Giudici di merito, che hanno perciò ritenuto che il ricorrente potesse ottenere protezione dalle Autorità del Senegal.

Quanto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), le fonti di conoscenza sulle condizioni generali del Senegal, in base alle quali la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, sono state indicate (pag.7 sentenza), l’accertamento di fatto su quella situazione è una valutazione di merito, insindacabile al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass.30105/2018), e il ricorrente non denuncia detto ultimo vizio con i primi due motivi.

3. Sono inammissibili anche i motivi terzo, quarto e quinto.

3.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

3.2.Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge e motivazionale (peraltro secondo il paradigma legale previgente), richiama la normativa di riferimento, sentenze di merito e di legittimità e indica, quale motivi di vulnerabilità, il proprio stato di salute, limitandosi a richiamare la produzione di documentazione sanitaria senza alcuna specificazione sul contenuto della stessa, le condizioni del sistema giudiziario del Senegal e in generale l’instabilità del suo Paese. Ancora una volta le censure non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte d’appello esaminato la condizione di salute dedotta (pag.n. 10 sentenza-problemi di cuore non ancora diagnosticati, secondo quanto riferito dallo stesso richiedente), nonchè affermato che il ricorrente potesse avere protezione adeguata dal suo Stato, come infra precisato in relazione alla vicenda personale. Inoltre la Corte di merito ha correttamente precisato che la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

Il fattore di integrazione in Italia non è menzionato nella sentenza impugnata e, poichè il ricorrente non ha indicato quando, come e dove aveva prodotto la documentazione attestante la frequenza di corsi di italiano, la corrispondente doglianza difetta di autosufficienza. 3.3. La censura in ordine alla violazione dell’art. 10 Cost. è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato, nel regime vigente ratione temporis, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (tra le tante Cass. n. 16362/2016 e Cass. n. 11110/2019). La tutela complessivamente risultante dai tre istituti suindicati è idonea a garantire la protezione di ogni condizione di vulnerabilità rilevante in base ad obblighi costituzionali o internazionali.

4. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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