LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4740-2020 proposto da:
D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO, 14, presso lo studio dell’avvocato SERGIO MASSIMO MANCUSI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 5156/2018 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il 25/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che, con decreto del 25 luglio 2019, il Tribunale di Velletri, all’esito dell’accertamento tecnico preventivo promosso da D.R. nei confronti dell’INPS, in difetto di contestazione delle conclusioni del CTU, omologava l’accertamento in termini negativi del requisito sanitario utile ai fini delle prestazioni date dal riconoscimento di handicap grave, della pensione di inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza, con attribuzione a carico della D. delle spese di lite non trovando applicazione l’art. 152 disp. att. c.p.c.;
– che, per la cassazione di tale decisione ricorre la D., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso l’INPS;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
– che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., imputa al Tribunale l’erroneità della statuizione relativa alle spese, deducendo di aver riportato nelle conclusioni dell’atto introduttivo e nella dichiarazione sostitutiva ad essa allegata la formula di legge per cui non è richiesta alcuna formula predeterminata né la specificazione del quantum del reddito conseguito;
che il motivo merita accoglimento alla stregua dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 29.11.2016, n. 24303 e Cass. 25.6.2018, n. 16616) secondo cui in tema di esenzione dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. con modif. dalla L. n. 326 del 2003 e risultante dall’aggiunta operata dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6, stante il richiamo limitato ai commi 2 e 3, con esclusione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, del comma 1, che disciplina l’istanza per il gratuito patrocinio, non impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica dell’entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un’ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la ratio ispiratrice della disciplina di favorire l’effettivo accesso alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, benché diretta ad evitare e punire gli abusi;
che infatti il Tribunale ha nella specie erroneamente ritenuto che tali adempimenti non fossero stati osservati dalla D., cui nel decreto di omologa addebitava di non aver prodotto una autocertificazione, personalmente sottoscritta, attestante che l’ammontare specifico della posizione reddituale del nucleo familiare convivente fosse inferiore al limite legale relativamente all’anno precedente all’introduzione del giudizio; che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando l’originaria parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite e ponendo a carico dell’INPS le spese di consulenza tecnica con condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’originaria parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite e pone a carico dell’INPS le spese di consulenza tecnica. Condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021