LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30531-2018 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA *****, in persona del Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
D.P., S.A., D’.AD., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI, 73 SC. B, INT.2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO AUGUSTO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO D’ADDABBO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 664/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.
RILEVATO
Che:
1. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 16 aprile 2018, ha parzialmente accolto l’appello di D.P., S.A. e D’.Ad. – tutti assunti con plurimi contratti a termine alle dipendenze della amministrazione scolastica in qualità di collaboratori o docenti – e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a corrispondere a D. e S. un’indennità ragguagliata a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto – negata invece alla D’., il cui appello sul punto è stato rigettato – nonché anche alla D’. le differenze retributive maturate per effetto della progressione stipendiale in relazione all’anzianità maturata per tutti i periodi di servizio effettivamente prestati.
1.1. A fondamento della decisione ha ritenuto che, con riguardo alla D., le supplenze annuali su organico di fatto protrattesi per cinque anni scolastici fino al 30 giugno evidenziavano, per durata, cronologia e tipologia, un “uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico”; lo stesso giudizio era formulato per S., assunto per supplenze su organico di fatto per sei anni scolastici, gli ultimi quattro presso lo stesso istituto; con riguardo, invece, alla D’., ha escluso che i contratti a termine con lei stipulati evidenziassero un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, trattandosi di supplenze su organico di fatto e relative a cattedre diverse per ciascun anno.
Ha poi accolto la domanda avente ad oggetto le differenze retributive sulla base del principio di non discriminazione di cui all’art. 4 dell’Accordo quadro.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR sulla base di un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso la parte originaria ricorrente.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
In prossimità dell’adunanza, i controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1.- i motivi di ricorso sono tre:
1.1. nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: si assume che la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto, per “durata, cronologia e tipologia delle supplenze su organico di fatto”, sussistente un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, è affetta da nullità per inesistenza o apparenza della motivazione, limitandosi a richiamare le pronunce di questa Corte 22552-22558 del 2016, senza illustrarne le ragioni e senza individuare i presupposti di fatto concreti da cui ha desunto l’abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato da parte dell’amministrazione scolastica;
1.2. violazione e/o falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999 e dell’accordo quadro sul contratto di lavoro a tempo determinato, clausola n. 5, violazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 nonché dell’art. 2697 c.c.: assume che il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno cosiddetto comunitario a fronte di una reiterazione di contratti a termine per supplire a vacanze di posti in organico di fatto, ovvero per far fronte a supplenze fino al termine delle attività didattiche regolate dalla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, su posti non vacanti ma resisi disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico (organico di fatto), era in contrasto con i principi affermati da questa Corte nelle sentenze 22552-22558/2016, nonché con i principi affermati anche dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza Mascolo, trattandosi di contratti imposti all’amministrazione scolastica per far fronte alle esigenze di “particolare flessibilità” dell’organico;
1.3. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 485 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: rileva l’erroneità della decisione nella parte in cui ha confuso i piani della ricostruzione della carriera e della spettanza delle differenze retributive, uniche spettanti al lavoratore in applicazione della clausola n. 4 dell’accordo quadro.
2. I primi due motivi, che si affrontano congiuntamente, sono fondati. E’ accertato in sentenza che gli odierni controricorrenti sono stati assunti con contratti a tempo determinato per coprire vacanze su posti in organico di fatto, con scadenza al 30 giugno: l’affermazione contenuta pagina 6 della sentenza 52) è lapidaria e non è stata oggetto di censura. Sono pertanto inammissibili le osservazioni compiute nel controricorso, in cui si insiste nell’affermazione che i contratti hanno avuto ad oggetto supplenze su posti vacanti in organico di diritto.
2.1. La Corte territoriale ha ritenuto che il ricorso dell’amministrazione ai contratti a termine relativi agli appellanti D. e S. fosse espressione di un uso improprio e distorto del potere di organizzazione del servizio. Le ragioni di tale affermazione sono tutte contenute nella laconica espressione “durata, cronologia e tipologia” dei contratti, senza che tuttavia siano indicati elementi fattuali, diversi dalla mera reiterazione, dai quali desumere le concrete modalità di svolgimento dei singoli rapporti sì da far ritenere, sia pur presuntivamente, provata la sussistenza della vacanza e della disponibilità del posto e, quindi, l’intento elusivo e abusivo dell’amministrazione nel ricorso a tale tipologia contrattuale.
2.2. A tal fine non può ritenersi sufficiente la circostanza che le supplenze su posti vacanti in organico di fatto siano avvenute per alcuni anni (quattro per lo S. e due per la D.) presso le stesse scuole, in mancanza di ogni altro elemento quale, ad esempio, il numero di ore settimanali di ciascuna supplenza, l’identità dell’insegnamento ad essi assegnato, l’effettiva e stabile vacanza di organico atto ad evidenziare l’improprio e distorto ricorso al contratto a termine.
2.3. Un tale obbligo di motivazione si imponeva a fronte di un potere riconosciuto alla stessa amministrazione di servirsi di forme di flessibilità per soddisfare le esigenze delle attività didattiche.
Al riguardo vanno richiamate le considerazioni già espresse nella sentenza Mascolo nella parte in cui (paragrafi 91- 95), si è affermato che “una normativa nazionale che consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per sostituire, da un lato, personale delle scuole statali in attesa dell’esito di procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo nonché, dall’altro, personale di tali scuole che si trova momentaneamente nell’impossibilità di svolgere le sue funzioni non è di per sé contraria all’accordo quadro. Infatti, la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare, in sostanza, esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale può, in linea di principio, costituire una “ragione obiettiva” ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a), di tale accordo quadro (v., in tal senso, sentenze Angelidaki e a., da C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, punti 101 e 102, nonché Kiiciik, EU:C:2012:39, punto 30).” E ciò sul presupposto che “nell’ambito di un’amministrazione che dispone di un organico significativo, come il settore dell’insegnamento, è inevitabile che si rendano spesso necessarie sostituzioni temporanee a causa, segnatamente, dell’indisponibilità di dipendenti che beneficiano di congedi per malattia, per maternità, parentali o altri. La sostituzione temporanea di dipendenti in tali circostanze può costituire una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a), dell’accordo quadro, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze emergenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati al riguardo dall’accordo quadro (v., in tal senso, sentenza Kiiciik, EU:C:2012:39, punto 31)”.
“Tale conclusione si impone a maggior ragione allorché la normativa nazionale che giustifica il rinnovo di contratti a tempo determinato in caso di sostituzione temporanea persegue altresì obiettivi di politica sociale riconosciuti come legittimi. Infatti, come risulta dal punto 87 della presente sentenza, la nozione di “ragione obiettiva” che figura alla clausola 5, punto 1, lett. a), dell’accordo quadro comprende il perseguimento di siffatti obiettivi. Orbene, misure dirette, in particolare, a tutelare la gravidanza e la maternità nonché a consentire agli uomini e alle donne di conciliare i loro obblighi professionali e familiari perseguono obiettivi legittimi di politica sociale (v. sentenza Kiiciik, EU:C:2012:39, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza ivi citata)”. La Corte ha peraltro segnalato come l’insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione della Repubblica italiana che impone allo Stato l’obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari e tale adeguamento non può non dipendere da un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili.
Tali fattori, prosegue la Corte, impongono, nel settore dell’insegnamento, un’esigenza particolare di flessibilità che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lett. a), dell’accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia.”
2.4. Tali principi sono stati recepiti anche da questa Corte nella sentenza 22552/2016, nella parte in cui si è ritenuto che “125. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
2.5. In conclusione, la Corte non ha dato atto di elementi da cui desumere che, nella concreta attribuzione delle supplenze su posti in organico di fatto, vi sia stato un uso improprio del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio e nemmeno che i ricorrenti abbiano allegato e provato circostanze concrete atte a dimostrare che negli Istituti in cui la prestazione fu eseguita non sussisteva un’effettiva esigenza temporanea (vd. punti 97-102 e 125 H. della sentenza citata).
Sotto tale profilo la sentenza va cassata e, non risultando dal controricorso, nel rispetto del necessario requisito di specificità, se ed in che termini, nonché in quale atto e fase dei giudizi di merito, le parti abbiano allegato e offerto di provare l’abusivo ricorso di contratti a tempo determinato, nei termini su indicati, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dai dipendenti.
3. Il terzo motivo è invece inammissibile perché il motivo proposto è inconferente rispetto alla decisione.
Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la Corte ha condannato il MIUR al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale, dell’anzianità di servizio in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati.
Che questo sia il decisum appare chiaro sin dallo svolgimento del processo, nella parte in cui la Corte riassume l’oggetto della domanda proposta dei dipendenti e rigettata dal Tribunale di Bari, nonché dalla lettura dei motivi di appello proposti, incentrati non già sulla ricostruzione della carriera a fini giuridici ma solo sul diritto alle differenze retributive (cosiddetti gradoni: pag. 8, p.3 della sentenza).
Gli argomenti adoperati per accogliere il motivo di ricorso vertono tutti sul diritto dei lavoratori di godere del medesimo trattamento retributivo previsto per gli assunti a tempo indeterminato, richiamando le sentenze della Corte di giustizia sul principio di non discriminazione, nonché le pronunce di questa Corte (per tutte Cass. N. 22558/2016). Coerentemente il dispositivo ha riconosciuto alle parti le differenze retributive conseguenti all’anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine, dalla data della prima assunzione.
Così delimitato l’ambito della cognizione del giudice d’appello, come emerge dalla lettura della motivazione e del dispositivo, il motivo di ricorso del MIUR, che, invece, mira a contrastare il diritto dei dipendenti alla ricostruzione della carriera attraverso il riconoscimento a fini giuridici del servizio pre-ruolo, è eccentrico.
Ne’ possono valere a identificare il decisum, nei termini prospettati in ricorso, gli accenni compiuti in sentenza all’art. 485 del T.U., a fronte chiarezza con cui è stata individuata la portata della sentenza del tribunale e delimitati i motivi di gravame.
Va peraltro rilevato che questa Corte, in numerose pronunce (Cass. 27/12/2019, n. 34546; Cass. 28/11/2019, n. 31149), ha avuto modo di precisare che, nel quadro dei diritti spettanti ai lavoratori precari della scuola occorre in primo luogo distinguere (v. Cass. n. 23535 del 18 novembre 2016) la ricostruzione di carriera, che si pretende costituire effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato, la quale resta assorbita nel rigetto di tale ordine di domanda, e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della medesima progressione stipendiale attribuita al personale assunto a tempo indeterminato, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro, la quale prescinde dalla illegittimità della reiterazione dei contratti (Cass. n. 31149/2019).
Ancora diversa è poi la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato e la ricostruzione della carriera a fini giuridici, oltre che economici.
Il diritto riconosciuto dal giudice del merito ha riguardato solo le differenze stipendiali conseguenti al riconoscimento dell’anzianità pregressa in virtù del principio di non discriminazione tra lavoratori, sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro in tutto analogo a quello dei lavoratori a tempo indeterminato e dell’assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare un diverso trattamento retributivo (clausola 4 dell’Accordo quadro).
La diversa latitudine che il ricorrente attribuisce al comando giudiziale contenuto nella sentenza non trova pertanto riscontro, sicché la censura si rivela del tutto inconferente, ove anche si consideri che il ricorrente non ha trascritto il ricorso introduttivo del giudizio – da cui avrebbe potuto individuarsi la diversa domanda volta alla ricostruzione della carriera – né la sentenza di primo grado, confermata dal giudice d’appello, che quel diritto avrebbe rigettato, né infine il ricorso in appello dei dipendenti.
4. In conclusione, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso e dichiarato inammissibile il terzo; la sentenza d’appello va cassata in parte qua, con il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dagli appellanti di D. e S.. Deve invece essere confermato nel resto l’impugnata sentenza, anche con riferimento alle spese delle fasi di merito.
In ragione della complessità delle questioni giuridiche affrontate nel contenzioso per cui è causa, si reputano esistenti le ragioni per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dagli odierni controricorrenti D. e S.. Conferma nel resto l’impugnata sentenza. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021