Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37143 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15165-2020 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FILOMENA D’ADDARIO;

– ricorrente –

contro

INAIL, – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 19/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

CHE:

Con sentenza n. 423 depositata il 19.11.2019, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dall’INAIL nei confronti di C.A., in applicazione dell’art. 348 c.p.c., comma 2, e a fronte della mancata comparizione dell’appellante per due udienze successive;

avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la C. deducendo un motivo di censura;

l’INAIL ha resistito con controricorso;

veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 91,112 e 348 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, omesso di decidere sulle spese di lite, nonostante l’Istituto previdenziale fosse obbligato a rimborsare le spese del giudizio che lo stesso Istituto aveva incardinato e poi ritenuto di non coltivare;

il ricorso è manifestamente fondato;

la Corte territoriale ha emesso il seguente dispositivo: “dichiara l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 c.p.c. Nulla per le spese”;

la dizione letterale della statuizione consente di escludere che la Corte territoriale abbia adottato una pronuncia di condanna alle spese ovvero una pronuncia di compensazione, e di ritenere che il giudice di merito abbia ritenuto che non ricorressero le condizioni per adottare una pronuncia in materia di regolamento delle spese di lite;

la statuizione adottata dalla Corte territoriale configura una omissione della verifica, secondo il criterio della soccombenza virtuale, di quale sarebbe stato l’esito ipotetico del giudizio nonché del dovere di esplicitazione, nonostante tale esito, di quali ‘analoghe gravi ed eccezionali ragionì (cfr. Corte Cost. n. 77 del 2018) potessero eventualmente giustificare la compensazione delle relative spese tra le parti;

questa Corte ha affermato che “A seguito dell’entrata a regime della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89 (confermativa della disciplina già applicabile alle controversie di lavoro alla stregua della L. n. 533 del 1973), che ha abrogato il disposto dell’art. 357 c.p.c. (in base al quale l’ordinanza ex art. 348 c.p.c., comma 2, era suscettibile di reclamo al collegio), ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell’appello per il suo carattere definitivo e decisorio, pur se assunta in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, e, pertanto, deve contenere la pronunzia sulle spese, stante il suo carattere conseguenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio. Ne consegue che, in mancanza di detta pronunzia, la decisione del giudice del gravame è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, il cui accoglimento determina il rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunziato la sentenza cassata, atteso che la condanna alle spese del giudizio a carico della parte soccombente – o la compensazione (totale o parziale) di dette spese – è di esclusiva competenza del giudice di merito” (Cass. n. 12636 del 2004);

in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata; decidendo nel merito, questa Corte liquida, per le spese del secondo grado di giudizio, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie al 15% a carico dell’INAIL e in favore di C.A.; condanna il controricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida, per le spese di lite del secondo grado di giudizio, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie al 15% a carico dell’INAIL e in favore di C.A.; condanna il controricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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