LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18130/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente principale –
contro
G.A., (CF *****), rapp.to e difeso per procura in calce al controricorso dall’avv. Luigi Quercia, elettivamente domiciliato in Roma al Viale del Vignola n. 5 presso lo studio dell’avv. Livia Ranuzzi;
– controricorrente –
EQUITALIA SUD s.p.a., (CF e P.IVA *****) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al controricorso dall’avv. Michela Nocco, elettivamente domiciliata in Roma alla via Cicerone n. 28 presso lo studio dell’avv. Bianca Maria Casadei;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 128/24/12, depositata in data 5 giugno 2012, della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
Con sentenza del 5 giugno 2012 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva l’appello proposto da G.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che ne aveva rigettato il ricorso contro una cartella di pagamento, relativamente alla quale aveva eccepito di non aver mai ricevuto alcuna notifica, e per ottenere la dichiarazione di nullità dell’iscrizione a ruolo per violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412, e della L. n. 212 del 2000, art. 6 nonché per intervenuta decadenza.
Osservava la CTR che, non essendovi prova della notifica della cartella esattoriale, l’estratto ruolo era impugnabile e la doglianza del contribuente era fondata avendo l’Ufficio iscritto a ruolo l’importo di Euro 21.356,16 senza notificare preventivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’attività di liquidazione, come espressamente richiesto dalla normativa vigente.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste il contribuente mediante controricorso. Si è costituita Equitalia Sud s.p.a. mediante controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.
Con ordinanza interlocutoria del 24 febbraio 2020 la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo l’Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR omesso di applicare il principio secondo il quale la mancata ricezione della comunicazione di irregolarità, di cui alla liquidazione ai sensi dell’art. 36-bis cit., non determina mai la nullità della cartella di pagamento, potendo al più determinare l’annullamento delle sole sanzioni.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. L’assunto dell’Ufficio contrasta con quanto condivisibilmente statuito da Cass. 18398/18, secondo cui “In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis nell’ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412, l’Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo” (nello stesso senso, Cass. n. 12927/16 e n. 11000/14).
2. Il secondo motivo lamenta l’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c. ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, circa l’assoluta mancanza di eccezioni del contribuente riguardo al merito delle violazioni ed omissioni accertate.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Correttamente la CTR ha omesso di prendere in considerazione le questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria, avendo condiviso il rilievo preliminare del contribuente concernente la mancanza della comunicazione preventiva dell’esito della liquidazione, ragione da sola sufficiente, come rilevato in relazione al precedente motivo, a determinare l’accoglimento della pretesa.
3. Il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la motivazione utilizzata dalla CTR non permetterebbe di comprendere le ragioni del totale annullamento della pretesa e non potendo l’omessa notifica della cartella giustificare, di per sé sola, l’annullamento della pretesa evidenziata nell’estratto del ruolo, pur conosciuto ed impugnato dal contribuente.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. La motivazione della CTR non solo evidenzia con chiarezza le ragioni dell’annullamento della pretesa, collegate alla mancata comunicazione preliminare dell’esito della liquidazione (“L’Agenzia delle Entrate di Ostuni invero ha iscritto a ruolo l’importo di Euro 21.356,16 senza notificare previamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento l’esito di tale attività di liquidazione, come espressamente richiesto dalla norma”: cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), ma rende altresì irrilevante l’ulteriore profilo della doglianza, in quanto l’omessa notifica della cartella (che secondo l’Ufficio sarebbe insufficiente a determinare l’annullamento della pretesa) non ha formato una ragione posta a fondamento della decisione.
4. Con il primo motivo del ricorso incidentale, Equitalia Sud si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e dell’art. 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto, ove il contribuente contesti il solo ruolo sull’assunto dell’omessa notifica della cartella, sarebbe ravvisabile una carenza di interesse ad agire, non avendo egli subito alcuna lesione concreta ed attuale del proprio interesse.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. L’esame del ricorso introduttivo, infatti, evidenzia come il contribuente abbia indirizzato fin dall’origine le proprie doglianze non solo contro la cartella di pagamento (ritenuta nulla, in difetto di 9na valida notifica), ma anche contro il ruolo (Ndr: testo originale non comprensibile) (per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis), palesando in tal modo la piena sussistenza dell’interesse ad agire per ottenere la caducazione della pretesa sostanziale.
5. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e della L. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), avendo la CTR ignorato la documentazione versata in atti sin dal primo grado da Equitalia, consistente nell’estratto del ruolo e nella copia della raccomandata con avviso di giacenza, riferite proprio alla notifica della cartella di pagamento che il ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. Secondo quanto condivisibilmente statuito da Cass. n. 32201 del 2018 “Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso”.
5.3. Tanto premesso, va rilevato che nel caso in esame, al di là dei profili relativi all’autosufficienza della doglianza, l’esame dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale, non solo non evidenzia che di essa il destinatario abbia ricevuto conoscenza effettiva, ma nemmeno disvela quale sia stato il fatto impeditivo della conoscibilità (trasferimento, decesso o altra circostanza ostativa), recando semplicemente due linee incociate, apposte sul nominativo e sull’indirizzo del destinatario, e l’aggiunta di un corsivo privo di significato (“dato Novelli 1 sx. e villa a dx”). Non trova, dunque, alcun riscontro quanto sostenuto da Equitalia Sud circa la validità del procedimento notificatorio.
6. Le ragioni che precedono impongono di rigettare entrambi i ricorsi; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
7. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (Agenzia delle entrate), in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica nei suoi confronti il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
rigetta entrambi i ricorsi. Pone a carico dei soccombenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida a carico di ciascuno in Euro 2.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di Equitalia Sud s.p.a. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021