Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37150 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21295/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.V., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Maria Caianiello, elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma dell’avvocato Astolfo Pellegrini, viale Angelico, 163;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 168, depositata il 13 gennaio 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RILEVATO

CHE:

– la controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento emesso dall’agenzia delle entrate nei confronti di V.V. con cui veniva recuperato a tassazione il credito Iva indebitamente utilizzato in compensazione siccome derivante da fatture emesse dalla ditta di Ve.Ma., nei confronti della quale si erano riscontrate una serie di irregolarità fiscali (assenza dei dati contabili dei quadri VA – RF per l’anno 2009, cessazione dell’attività di impresa in data 3/9/2009, omessa dichiarazione Modello Unico per lo stesso anno di imposta);

– la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha accolto il ricorso del contribuente;

– la Commissione tributaria regionale della Campania (CTR) ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l’appello proposto dall’ufficio;

– i giudici di appello hanno ritenuto che: – l’ufficio non aveva allegato all’avviso di accertamento la segnalazione dell’U.T. di Napoli sul quale si fondava, almeno in parte, il provvedimento impositivo, da ciò derivando l’illegittimità del medesimo; – l’avviso era illegittimo anche dal punto di vista sostanziale in quanto, le irregolarità fiscali segnalate nei confronti della ditta Ve.Ma., pur essendo sintomatiche di una fatturazione relativa ad operazioni inesistenti, non erano idonee a comprovarne la natura fittizia, e a tal fine la stessa amministrazione aveva suggerito di effettuare un approfondimento di indagine per verificare di specifici rapporti economici tra il contribuente e il ditta; gli accertamenti suppletivi non erano stati eseguiti, cosicché mancava la riprova che le irregolarità riscontrate comportassero l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, “e soprattutto che di tale illecita attività il V. fosse compartecipe o comunque consapevole fruitore”; – pertanto, il quadro probatorio carente, come ammesso dallo stesso ufficio, escludeva la legittimità del diniego alla compensazione dell’Iva;

– l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza sulla base di tre motivi;

– il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

– preliminarmente si rileva l’infondatezza dell’eccezione del contribuente di tardività del ricorso;

– la sentenza impugnata è stata depositata in segreteria il 13 gennaio 2017 ed il termine per l’impugnazione scadeva il 13 luglio 2017;

– il ricorso dell’Avvocatura dello Stato è stato notificato a mezzo PEC il 7 settembre 2017;

– nell’incipit dell’atto si legge che: “il presente ricorso viene proposto nel rispetto dei termini come sospesi dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, conv. in L. n. 96 del 2017”;

– la norma richiamata, nel comma di interesse, recita: “Art. 11 (Definizione agevolata delle controversie tributarie).

9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

– la lettura della norma evidenzia che la sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce decisorie, nell’ottica della riduzione dell’ingente quantità di ricorsi pendenti in materia tributaria, opera automaticamente per tutte le controversie definibili, prescindendo dall’aver o meno il contribuente presentato la domanda di definizione.

– con il primo motivo di ricorso, l’agenzia denuncia la “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5 come novellati, nonché della L. n. 212 del 2000, art. 7 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”: in particolare, rileva che, nel caso in cui non si ritenesse che il giudice di appello aveva accettato la tesi per cui il contenuto della segnalazione era già riprodotto negli atti notificato alla parte, la mancata allegazione della segnalazione da cui era scaturito l’avviso di accertamento non aveva impedito al contribuente di avere conoscenza piena delle ragioni della pretesa fiscale, riportate sia nel diniego di rimborso sia nella motivazione dell’accertamento;

– la censura è fondata;

– la CTR ha affermato espressamente che “L’omessa allegazione non può che implicare l’illegittimità dell’atto in epigrafe”;

– tale affermazione non è condivisibile: sulla questione specifica, il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n.13110/2012; n. 4176/2019) è che, “l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento, o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notifica”;

– tale motivazione è quindi sufficiente ad individuare la causa giustificativa della contestazione in relazione al contenuto dell’atto richiamato, ed a porre i contribuenti in grado di adeguatamente spiegare le proprie difese, sia negando i fatti costitutivi della pretesa fiscale, sia contrastando le risultanze dell’atto impositivo mediante acquisizione di ulteriore documentazione e di altri elementi probatori idonei a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale;

– va aggiunto che l’art. 7 dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 15327/2014);

– nella fattispecie, l’ufficio ha riportato integralmente il contenuto sia della segnalazione che del provvedimento di diniego di accertamento, ai fini dell’autosufficienza;

– con il secondo motivo, si eccepisce la “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, per aver la CTR reso una motivazione apparente, laddove aveva argomentato in merito a operazioni soggettivamente inesistenti, e contraddittoria affermando che una fatturazione inesistente non ne comprovava la natura fittizia;

– la censura è fondata;

– secondo l’insegnamento di questa Corte “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento);

– pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

– tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, mentre tale vizio resta escluso con riguardo alla valutazione delle circostanze in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. Sez. U, 21 dicembre 2009, n. 26825);

– nel caso in esame, la sentenza merita censura sia perché la CTR ha affermato che la controversia concernesse una fattispecie di fatture emesse per operazioni inesistenti, tesi questa non sostenuta dall’ufficio che nell’accertamento aveva escluso il credito in compensazione perché non documentato, sia perché è comunque intrinsecamente contraddittorio affermare che elementi sintomatici di una fatturazione relativa ad operazioni inesistenti, non siano idonei a comprovare la natura fittizia delle operazioni interessate; si può dunque affermare che la motivazione della sentenza medesima non superi la soglia del c.d. “minimo costituzionale”;

– con il terzo motivo si deduce la “Violazione del D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1, comma 1, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 e art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” per aver la CTR escluso la legittimità dell’avviso nella parte in cui aveva negato il diritto alla compensazione relativamente alle fatture della ditta Ve.;

– anche questa doglianza è fondata;

– questa Corte ha affermato che “In tema di IVA, la disposizione di cui al D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1 prevede la possibilità di portare in detrazione il credito per il quale non è stato accordato il rimborso in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, purché, contestualmente al diniego di rimborso, l’Amministrazione provveda alla “indicazione del credito spettante” al contribuente: ne deriva che, se il provvedimento di diniego di rimborso non contenga alcuna indicazione circa l’ammontare del credito perché l’Ufficio ne abbia disconosciuto l’esistenza, nessun credito potrà essere portato in detrazione dal contribuente nei successivi anni di imposta”. (Sez. 5 – Ordinanza n. 2599 del 30/01/2019, Rv. 652331 – 01);

– infatti, il diritto alla detrazione presuppone pur sempre che, contestualmente al diniego del rimborso, l’amministrazione provveda all’indicazione del credito spettante” al contribuente che provvederà, poi, a portarlo in detrazione negli anni di imposta successivi, secondo le modalità suindicate;

– senonché, nel caso concreto, come si legge nell’accertamento, il provvedimento di diniego di rimborso non conteneva indicazione alcuna circa l’ammontare del credito spettante al contribuente, per l’ovvia considerazione che l’amministrazione ne aveva disconosciuta – come dianzi detto – l’esistenza, per avere la ditta “prodotto una documentazione carente ed incompleta, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto del rimborso Iva richiesto”;

– pertanto, tale credito, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non avrebbe potuto essere portato in detrazione dal contribuente nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2008.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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