Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37162 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11617/2020 proposto da:

Q.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato ANGELO BARBETTI che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI GESTIONE GALLERIA GARDA DUE, elettivamente domiciliato in Roma, presso l’avvocato RAFFAELA SALA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22558/2019 resa dal GIUDICE DI PACE DI ROMA, depositata il 26/8/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 26/8/2019 (n. 22558/2019), il Giudice di pace di Roma, per quel che rileva in questa sede, ha rigettato l’opposizione proposta da Q.M. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Consorzio di Gestione Garda Due per il pagamento, da parte del Q., di oneri consortili;

a fondamento della decisione assunta, il giudice di pace ha ritenuto pienamente comprovata, da parte del consorzio opposto, i presupposti del credito azionato in sede monitoria, con il conseguente riscontro dell’infondatezza dell’opposizione proposta dal Q.;

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma, Q.M. propone ricorso per cassazione sulla base un unico motivo d’impugnazione, illustrato da successiva memoria;

il Consorzio di Gestione Garda Due resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal Giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari) (cfr. da ultimo, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 10063 del 28/05/2020, Rv. 657759 – 01);

tale conclusione si giustifica, oltre che per ragioni di coerenza, anche in forza della lettura dell’art. 360 c.p.c., laddove nel comma 1, prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado e non rientrando in tali ipotesi la sentenza equitativa del giudice di pace;

né, d’altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui dell’art. 360, n. 5, sulla base dell’ultimo comma del nuovo testo dello stesso articolo che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze e i provvedimenti diversi dalla sentenza peri quali, a norma dell’art. 111 Cost., comma 7, è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al comma 1 e, quindi anche per quello di cui al n. 5 citato;

la sentenza del giudice di pace, pronunciata nell’ambito della giurisdizione equitativa, sfugge, infatti, all’applicazione del suddetto comma 7, che riguarda le sentenze e i provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (cfr. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 10063 del 28/05/2020, cit.);

sulla base di tali premesse, rilevata l’appartenenza del provvedimento del Giudice di pace direttamente impugnato in questa sede all’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria (in ragione del valore della causa, inferiore al limite posto dall’art. 113 c.p.c.), dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore del consorzio controricor-rente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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