Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37164 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 32390 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:

80224030587)

– ricorrente –

nei confronti di:

S.G. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Paris (C.F.: *****) e Maria Esposito (C.F.:

*****) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA (C.F.: *****), in persona del Rettore, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Reina (C.F.: *****) e Daniela Impallomeni (C.F.: *****)

– controricorrenti –

e G.P. (C.F.: *****) N.D. (C.F.: *****) GR.Co. (C.F.: *****) C.P. (C.F.: *****) B.R. (C.F.: *****) P.F. (C.F.: *****)

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n. 2414/2018, pubblicata in data 16 novembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

I medici indicati in epigrafe ( S.G., G.P., N.D., Gr.Co., C.P., B.R. e P.F., unitamente ad altri le cui posizioni non rilevano nella presente sede), deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria tra il 1982 ed il 1991, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché dell’Università degli Studi di Catania, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

Le loro domande sono state parzialmente accolte dal Tribunale di Catania, che – escludendo la responsabilità dell’università ha condannato la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare l’importo di Euro 45.000,00 in favore del N. e del G., l’importo di Euro 30.000,00 in favore del C., del B. e del S., l’importo di Euro 37.500,00 in favore del Gr. e l’importo di Euro 15.000,00 in favore della P. (pari ad Euro 7.500,00 per ogni anno di frequenza dei rispettivi corsi).

La Corte di Appello di Catania ha confermato la indicata decisione di primo grado nei confronti dei suddetti medici, rigettando l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché quelli proposti (in via incidentale, in relazione alle spese processuali) dalla P. e dall’Università degli Studi di Catania.

Ricorre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di due motivi.

Resistono, con distinti controricorsi, S.G. e l’Università degli Studi di Catania.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il controricorrente S. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Posizione di S.G.. Esistenza di un precedente giudicato rappresentato dalla sentenza n. 17039/2005 del Tribunale di Roma. Violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il motivo è inammissibile.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri sostiene che S.G. avrebbe già proposto nei suoi confronti, davanti al Tribunale di Roma, la domanda oggetto del presente giudizio, domanda rigettata con sentenza del 2005, passata in giudicato in quanto non impugnata.

Il S. nega invece di avere mai proposto detta domanda davanti al Tribunale di Roma.

L’amministrazione ricorrente richiama (e riproduce nello stesso ricorso) la sentenza n. 17039 del 2005 del Tribunale di Roma, di rigetto delle domande proposte da diverse centinaia di medici specializzati, nella cui epigrafe risulta indicato, tra gli altri attori, il nominativo ” S.G.” (peraltro senza alcuna altra specificazione), nonché la sentenza n. 3694 del 2013 della Corte di Appello di Roma, pronunciata nella medesima controversia in grado di appello, nella cui epigrafe il nominativo del S. non risulta indicato tra gli appellanti.

Il S. nega di avere mai instaurato il suddetto giudizio, contestando in primo luogo la propria identificazione con il ” S.G.” indicato nell’epigrafe della sentenza del Tribunale di Roma e, comunque, escludendo di avere mai conferito in precedenza procura ad alcun legale per la proposizione della domanda poi avanzata davanti al Tribunale di Catania nel 2008.

Le censure di cui al motivo di ricorso in esame non possono ritenersi formulate in modo sufficientemente specifico e, quindi, risultano inammissibili ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6: il richiamo del contenuto delle sole sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Roma, in mancanza di qualunque riferimento al contenuto dei relativi atti introduttivi – con la specificazione dell’esatta identità dell’attore e dell’esatto oggetto delle domande proposte, anche in relazione al corso di specializzazione per il quale veniva chiesto il riconoscimento della remunerazione – non è sufficiente per consentire a questa Corte di valutare in modo adeguato il preciso oggetto del precedente giudizio nonché l’identità dello stesso soggetto che lo aveva instaurato e, quindi, l’effettiva sussistenza del dedotto giudicato, specie in considerazione del carattere seriale e collettivo della tipologia di controversia e delle specifiche contestazioni sollevate in proposito dal controricorrente.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Per tutti. Errata quantificazione delle somme liquidate. Violazione della L. n. 370 del 1999, art. 11, delle Dir. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, nonché dell’art. 117 Cost., degli artt. 1218 e 1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Anche questo motivo è inammissibile.

L’amministrazione ricorrente deduce che sarebbe stato riconosciuto in favore dei medici attori, a titolo risarcitorio, un importo superiore rispetto a quello effettivamente dovuto secondo l’indirizzo di questa stessa Corte (e cioè un importo pari ad Euro 7.500,00 per ogni anno di frequenza di corso, in luogo di quello pari a Euro 6.713,94, previsto dalla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11).

Anche questa censura è inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e, comunque, dovendo sul punto ritenersi formato il giudicato interno. L’importo del risarcimento per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione è stato infatti determinato (in Euro 7.500,00, come afferma la stessa ricorrente) dal giudice di primo grado e tale liquidazione del danno in concreto non risulta oggetto di alcuna specifica censura in sede di gravame, per quanto emerge dagli atti.

Dalla sentenza impugnata (e dallo stesso ricorso) emerge infatti che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva contestato la decisione del tribunale (oltre che per altre ragioni, poi oggetto di espressa rinuncia) sulla base di una questione di carattere esclusivamente processuale, sostanzialmente denunciando una extrapetizione e, segnatamente, sostenendo che era stata avanzata dagli attori la sola domanda di pagamento della remunerazione prevista dalle direttive Europee, da essi ritenute direttamente applicabili nel diritto interno, senza alcuna domanda subordinata di risarcimento del danno per la mancata attuazione delle suddette direttive da parte dello Stato, domanda invece accolta dal giudice di primo grado.

Esclusivamente tale motivo di gravame – come già chiarito, di carattere esclusivamente processuale – è stato esaminato e ritenuto infondato (senza che sul punto siano state avanzate ulteriori censure nella presente sede) dalla corte di appello, che non si è in alcun modo pronunciata sul merito della domanda risarcitoria accolta dal tribunale, in mancanza di relativi motivi di gravame.

Esclusa la dedotta extrapetizione con riguardo alla domanda risarcitoria, deve dunque ritenersi formato il giudicato interno in ordine alla liquidazione del relativo danno operato dal giudice di primo grado, che non è stata oggetto di censure in sede di gravame.

D’altra parte, nel ricorso non solo non è richiamato in modo adeguato l’oggetto specifico della domanda proposta dagli attori, con riguardo all’entità del risarcimento richiesto ma, soprattutto, non è in alcun modo richiamato il contenuto della sentenza di primo grado sulla specifica questione della liquidazione del danno in concreto subito dai medici specializzandi e, tanto meno, il contenuto dell’atto di appello, nella parte in cui eventualmente esso avesse rimesso in qualche modo in discussione tale questione.

Non sarebbe dunque, in realtà, in alcun caso possibile per questa Corte – anche a voler prescindere dall’indicato giudicato interno – procedere all’esame nel merito delle censure avanzate, in diritto, in relazione all’entità del danno liquidato in favore dei medici attori, per il difetto di specificità del ricorso sul punto.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con riguardo alla posizione del controricorrente S.G. (con distrazione in favore dei suoi difensori, che hanno reso la prescritta dichiarazione di anticipo).

Dette spese possono invece essere integralmente compensate nei rapporti tra l’amministrazione ricorrente e la controricorrente Università degli Studi di Catania, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione del fatto che il ricorso non era affatto rivolto nei confronti di quest’ultima, già vittoriosa nei gradi di merito in relazione alla sua stessa legittimazione.

Nulla è a dirsi, infine, con riguardo alle spese del giudizio in relazione agli altri intimati, non avendo essi svolto attività difensiva nella presente sede.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna l’amministrazione ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente S., liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori, avvocati Federica Paris e Maria Esposito;

– dichiara integralmente compensate tra l’amministrazione ricorrente e la controricorrente Università degli Studi di Catania le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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