Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37165 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 33908 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

F.C. (C.F.: *****) F.S. (C.F.: *****) rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Antonio Freno (C.F.:

*****) e Paolo Panariti (C.F.: *****);

– ricorrenti –

nei confronti di:

BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. (C.F.:

*****), in persona del rappresentante per procura Z.G. rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Francescon (C.F.:

*****) e Alberto Cirio (C.F.: *****)

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Trieste n. 309/2019, pubblicata in data 16 maggio 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

La Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti di F.C. e F.S. per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di disposizione di beni immobili posto in essere dal primo in favore del secondo.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Udine.

La Corte di Appello di Trieste, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta.

Ricorrono F.C. e F.S., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. comma 1, n. 2, in riferimento al dettato degli art. 2697 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”. I due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili.

I ricorrenti contestano la valutazione delle prove operata dalla corte di appello, in relazione alla conoscenza da parte di F.S., acquirente dei beni immobili del padre F.C., del pregiudizio che l’atto dispositivo arrecava alle ragioni dei creditori di quest’ultimo.

Orbene, le censure di violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché 115 c.p.c., non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo, cfr. anche, sul tema, Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02: “in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”).

I ricorrenti, nella sostanza, si limitano a contestare la valutazione effettuata dai giudici del merito in ordine al carattere grave, preciso e concordante degli elementi di prova presuntiva acquisiti agli atti, in merito alla conoscenza da parte di F.S. del pregiudizio che l’atto di disposizione immobiliare posto in essere dal padre in suo favore arrecava ai creditori, sottolineando, in particolare, la mancanza di coabitazione tra padre e figlio e la mancata assunzione ruoli dirigenziali da parte del figlio nell’impresa gestita dal padre.

Gli elementi presuntivi di prova presi in considerazione dalla corte di appello risultano peraltro molteplici (tra questi: lo stretto legame di parentela tra le parti dell’atto impugnato; la loro residenza in luoghi non lontani, sebbene distinti; l’usualità della loro stabile frequentazione, anche per il rapporto di lavoro dipendente esistente tra il figlio e la società gestita dal padre, società cui era peraltro riconducibile il debito principale garantito; la contestuale e repentina alienazione da parte dei genitori, garanti dei debiti della società, di tutti i propri beni immobili, in favore dei figli; la modestia del prezzo delle vendite e, con specifico riguardo all’alienazione in favore di F.S., addirittura la peculiare natura del corrispettivo, consistente in un generico impegno futuro del figlio a provvedere all’assistenza morale e materiale del genitore; la prossimità dei fatti alla richiesta di concordato preventivo della società debitrice principale e la situazione di grave indebitamento della stessa, desumibile tra l’altro dalla mancata corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, tra cui lo stesso F.S.).

Tutti questi elementi sono stati oggetto di prudente ed esaustiva valutazione, dettagliatamente motivata, da parte dei giudici di merito, i quali – tenendo tra l’altro espressamente conto anche dell’assenza di coabitazione tra padre e figlio, nonché della qualifica di quest’ultimo di mero dipendente subordinato, quale operaio, della società debitrice principale – li hanno ritenuti comunque sufficienti a dimostrare, in via presuntiva, la conoscenza, da parte di F.S., del pregiudizio che l’atto dispositivo arrecava ai creditori del padre C..

Le censure avanzate con il ricorso in esame, dunque, si risolvono, in buona sostanza, nella contestazione di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico (come tale non sindacabile nella presente sede), nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione, in quanto la costituzione della controricorrente (a mezzo di procuratore) è da ritenersi irregolare.

In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01).

Nella specie, la società controricorrente risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario Z.G., i cui poteri si assumono derivare da una procura per notaio P.L. di ***** (*****): si tratta quindi di un procuratore della società che, in tale qualità, ha sottoscritto il mandato difensivo al legale che ha redatto il ricorso.

L’indicata procura non è stata però prodotta in giudizio.

Il controricorso è pertanto inammissibile.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2020, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovutoe nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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