Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37170 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14704/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Immobiliare F.G. & C. s.a.s., in amministrazione giudiziaria, in persona dell’amministratore giudiziario p.t., corrente in Palermo, con l’avv. Rosario Calì e con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Gioacchino di Marzo 11,

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, Palermo, n. 69/01, pronunciata il 14 giugno 2012 e depositata il 10 aprile 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

1. La società contribuente presentava la dichiarazione “Modello unico 2004” relativa all’anno d’imposta 2003, senza però provvedere al versamento delle relative imposte. L’amministrazione finanziaria notificava pertanto una cartella di pagamento, avente ad oggetto i tributi erariali dovuti ma non versati, poi ritualmente impugnata dalla società contribuente.

2. Tra le plurime censure svolte, la contribuente lamentava l’omessa comunicazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, nonché il difetto di motivazione dell’atto impositivo opposto.

3. I due gradi di merito erano favorevoli alla società, avendo entrambi i Collegi, di primo e secondo grado, condiviso la censura inerente la comunicazione prevista dall’art. 36 bis citata, la cui pretesa mancanza aveva inficiato il diritto di difesa della contribuente.

4. In sede di giudizio di secondo grado, peraltro, l’appellata contribuente svolgeva anche un’eccezione processuale, apparentemente non esaminata dalla Commissione tributaria regionale.

5. Insorge con ricorso l’Avvocatura generale dello Stato che si affida a tre motivi, cui replica la società contribuente con tempestivo controricorso e spiegando altresì ricorso incidentale.

CONSIDERATO

1. Occorre in via preliminare esaminare le due eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte dalla controricorrente, la prima per violazione del principio di autosufficienza e la seconda per violazione del divieto dei nova, avendo il patrono erariale introdotto, nel presente giudizio di cassazione, una questione nuova, ossia la natura non obbligatoria della suddetta comunicazione. Segnatamente, afferma che nei gradi di merito l’Amministrazione finanziaria avrebbe sempre sostenuto l’esecuzione e la regolarità della notifica della suddetta comunicazione: difesa poi mutata nella sua non obbligatorietà, come doglianza di diritto svolta per la prima volta innanzi a questa Corte.

Le eccezioni vanno ambedue respinte.

1.1 Il ricorso promosso dal patrono erariale muove su questioni di puro diritto, ossia sulla necessità – normativamente prevista o meno – della comunicazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

1.2 Rimasto incontestato in atti, da parte della società contribuente, l’esistenza del debito tributario, che quindi non risulta onorato, il ricorso del patrono erariale ha fornito a questa Corte tutti gli (altri) elementi di fatto e di diritto necessari per pronunciarsi sulle censure svolte, come detto circoscritte a meri profili di diritto. Ne’ dall’esame della sentenza, che l’Avvocatura dello Stato ha avuto cura di trascrivere in seno al ricorso, sono evincibili delle circostanze di fatto suscettibili di incidere sui presupposti di fatti sottesi alla decisione di questa Corte.

1.3 Invero, la CTR non fa menzione alcuna né della regolarità della notifica della predetta comunicazione, né delle incertezze sugli aspetti rilevanti della dichiarazione “Modello Unico” che, invece, sono state introdotte dalla controricorrente, pertanto onerata della loro prova, rimasta però incompiuta.

Tanto premesso, è ora possibile passare all’esame delle censure.

2. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2.1 In buona sostanza il patrono erariale denunzia l’illegittimità della sentenza per aver la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto necessaria la previa comunicazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36. Afferma infatti che la suddetta comunicazione, ancorché ritualmente consegnata nella fattispecie in esame, è obbligatoria solo quando sia necessario sanare eventuali irregolarità riscontrate nella liquidazione della dichiarazione, mentre la fattispecie in esame ha ad oggetto il mero recupero di imposte dichiarate e non versate.

Il motivo è fondato.

2.2 Questa Corte ha anche recentemente ribadito il consolidato orientamento secondo cui la normativa riferibile ai controlli automatizzati delle dichiarazioni “non impone un obbligo di comunicazione al contribuente degli esiti del controllo eseguito ai sensi dell’art. 36 bis, tanto meno dalla sua omissione fa discendere la sanzione della nullità dell’atto di riscossione, perché si tratta di un mero riscontro cartolare, in cui è assente ogni valutazione giuridica; e nel caso di specie non esistevano incertezze trattandosi della autoliquidazione del tributo effettuato dallo stesso contribuente secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v. da ultimo Cass., sez. 5, n. 376 del 2019; Sez. 6 5, Ord. n. 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631; Sez. 6 – 5, Ord. n. 42 del 03/01/2014, Rv. 629010; Sez. 5, n. 17396 del 23/07/2010, Rv. 615009)” (cfr. Cass., V, n. 8688/2021).

2.3 Nel caso di specie, non risulta dall’impugnata sentenza l’esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione né la controricorrente, che sembra aver dato atto di tali incertezze nel primo grado di giudizio, ha poi avuto cura di trascrivere le parti relative nel proprio scritto difensivo. L’assenza di rilievi delle parti-dimostrati- sul punto, e il chiaro tenore della decisione impugnata che non ne fa menzione alcuna, preclude a questa Corte di fare applicazione della summenzionata eccezione. S’impone, invece, l’applicazione della regola generale che fa salva la legittimità della cartella esattoriale anche in assenza della comunicazione in oggetto trattandosi di un mero riscontro cartolare, in cui è assente ogni valutazione giuridica.

Il motivo è quindi fondato 3. Con il secondo motivo la difesa erariale prospetta la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 3. Segnatamente, dubita della legittimità della sentenza per aver la CTR ignorato la circostanza che fosse onere del contribuente invocare la lesione del proprio diritto di difesa per effetto dell’indebita pretesa impositiva. Conseguentemente, errata sarebbe la declaratoria di illegittimità della cartella esattoriale fondata sulla mera omessa comunicazione ex art. 36 bis, in assenza di provata lesione dei propri diritti ad opera del contribuente medesimo.

Il motivo resta peraltro assorbito dall’accoglimento del precedente.

4. Con la terza doglianza l’Amministrazione finanziaria censura la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare, il patrono erariale deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver la CTR tenuto conto della circostanza di fatto, dedotta in sede di appello, secondo cui la notifica della cartella sarebbe stata preceduta da due comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36 bis cit.

Anche il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

Così deciso in merito al ricorso principale, è ora possibile passare all’esame di quello incidentale, che si prospetta come ricorso incidentale condizionato.

5. Con l’unico articolato motivo di ricorso incidentale, la società contribuente prospetta la nullità della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale per implicito rigetto delle questioni pregiudiziali sollevate nelle controdeduzioni depositate dalla società contribuente nel giudizio di appello in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per l’illegittimo implicito rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per intervenuto giudicato interno della sentenza di primo grado, nonché per la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di impugnazione e conseguente error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

5.1 In sintesi, il controricorrente deduce di aver svolto, nelle proprie controdeduzioni in appello, un’eccezione processuale che, non risultando esaminata, viene considerata come “implicitamente rigettata”. Afferma, infatti, che l’Amministrazione finanziaria era risultata soccombente rispetto alla terza censura svolta nel ricorso introduttivo di primo grado, avente ad oggetto la pretesa carenza motivazionale della cartella esattoriale, e che il capo specifico della sentenza era rimasto incontestato sicché su di esso era calato il giudicato interno. Svolta in sede di controdeduzioni l’eccezione processuale di formazione del giudicato interno, quest’ultima sarebbe stata implicitamente rigettata dalla CTR.

5.2 In verità, il ricorso incidentale (condizionato) si sostanzia nella riproposizione di doglianze non esaminate in secondo grado perché dichiarate assorbite, per le quali la parte integralmente vittoriosa in secondo grado non ha interesse alla riproposizione avanti questa Corte. Ed infatti, è stato ritenuto che il ricorso incidentale, che ha natura di ricorso incidentale condizionato quando ha ad oggetto questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, dev’essere dichiarato inammissibile, salva la facoltà di riproposizione delle stesse censure dinanzi al giudice di rinvio (cfr., Cass. III, n. 11270/2020; Cass. V, n. 22095/2017).

6. In conclusione la sentenza va cassata in relazione al primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Sicilia, Palermo, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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