LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1413-2015 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANT’AGNESE 16, presso lo studio dell’avvocato PAOLA DANESI, rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO SALVATO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FOGGIA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE CENTRALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 267/2013 della COMM. TRIB. REG.PUGLIA SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata il 04/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.
RITENUTO
che:
Il contribuente M.L., titolare di ditta individuale corrente in Foggia, ricorreva contro l’avviso di accertamento ai fini imposte dirette ed iva per l’anno 2003 con cui, a seguito di verifica condotta nel 2008 e relativo processo verbale di constatazione, veniva recuperata l’iva detratta, ritenendosi che la contabilizzazione dei costi rappresentati dalle fatture della ditta V.A. fosse indebita, in quanto emesse per operazioni inesistenti.
Eccepiva, in particolare, la mancanza di contraddittorio sugli elementi che avevano portato l’ufficio a ritenere che le fatture della ditta V. fossero fittizie, in quanto conclusione derivante da un processo verbale di constatazione del 2005 a carico di quest’ultima, alla cui formazione il M. era rimasto estraneo e di cui non aveva neppure avuto visione.
La CTP di Foggia respingeva il ricorso e la CTR della Puglia rigettava l’appello del contribuente.
Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre il contribuente sulla base di tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo il contribuente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 2700 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La CTR avrebbe errato nell’attribuire valore di presunzione agli elementi emersi nel processo verbale di constatazione del 2005 a carico della ditta V., senza valutare l’esito di quel procedimento e senza valutare gli elementi contrari addotti da esso M..
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione di principi di diritto giurisprudenziali e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti. Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. 212 del 2000, art. 7, e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il processo verbale di constatazione a carico della ditta V. è stato semplicemente riportato per estratto nell’avviso di accertamento a carico della ditta M. e non allegato e la CTR avrebbe errato nell’attribuire valore probatorio agli elementi del suddetto processo verbale della ditta V. trascurando gli elementi contrari addotti dal M. per dimostrare che le fatture erano per operazioni reali.
Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione di principi di diritto giurisprudenziali e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti. Violazione della L. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5.
La CTR avrebbe errato laddove, ai fini della verifica del rispetto del termine di 60 giorni, ha fatto riferimento alla data di spedizione al contribuente anziché al momento in cui l’avviso di accertamento è stato redatto.
Da un punto di vista logico, occorre trattare in primo luogo il terzo motivo, atteso che il suo eventuale accoglimento prevarrebbe sul merito dei primi due motivi.
Lo stesso è fondato.
Sul punto il principio affermato dalla CTR, come sopra riportato, è errato.
Questa Corte (sez. VI-5, ord. n. 17202 del 2017; sez. V, n. 20267 del 2018) ha, infatti, affermato che:
“l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell’ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contraddittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l’atto impositivo è ancora “in fieri”, integrando, viceversa, la notificazione una mera condizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato”.
Ora, per quanto il motivo non abbia un elevato livello di specificità, perché, a rigore, avrebbe dovuto indicare – anche per evidenziare la rilevanza della questione nel caso concreto – per esempio le date di fine accesso e le date di notifica dell’accertamento, e da quale elemento riteneva che l’avviso fosse stato emanato prima della scadenza del termine, tali elementi si ricavano comunque dagli atti.
Dalla parte narrativa della sentenza emerge, in primo luogo, che il motivo era stato dedotto fin dal primo grado.
Inoltre, dagli atti risulta che, per affermazione del contribuente nel ricorso di primo grado, la verifica è terminata ed il processo verbale di constatazione gli è stato consegnato il 26.5.2008.
L’avviso di accertamento non ha data, ma sulla relata, su carta intestata dell’Agenzia, si può constatare che l’atto è stato spedito per mezzo dell’ufficio postale di Foggia tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. *****, con la data “*****”.
Da ciò, si deduce che certamente è stato redatto entro il 22 luglio 2008; dalla sentenza della CTP si comprende anche che è stato notificato agosto.
L’emissione, quindi, è certamente anteriore alla scadenza dei 60 giorni.
Per giurisprudenza di questa Corte divenuta costante, l’avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di cui alla L. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è nullo.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata per avere affermato un principio errato e la causa, non richiedendo ulteriori accertamenti di merito, può essere decisa, con accoglimento del ricorso originario del contribuente sul punto.
Ciò determina logicamente l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza per quanto riguarda il giudizio di legittimità; sono pertanto a carico dell’ufficio soccombente e si liquidano in Euro 4.100, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro 200 ed accessori di legge.
Sussistono, invece, giusti motivi per la compensazione delle spese dei gradi di merito, atteso che la sopra citata giurisprudenza di questa Corte in base alla quale viene decisa la controversia si è comunque consolidata successivamente alle sentenze dei primi due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo, con assorbimento dei primi due.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente con annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio di merito e condanna l’ufficio al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4100 per compensi, oltre le spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro 200 ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021