LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –
Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giul – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 27887 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
Amore e Vita s.r.l.- già Immobiliare Amore e Vita s.r.l.- in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Marcello Galiffa elettivamente domiciliato presso il sig. C.S., in Roma, Via Bevagna n. 4;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 24/04/15, depositata in data 18 giugno 2015, non notificata.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale Dott. De Matteis Stanislao, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
che:
– con sentenza n. 203/04/15, depositata in data 18 giugno 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale delle Marche accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti dell’Immobiliare Amore e Vita s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 86/3/11 della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previ p.v.c. della G.d.F, aveva contestato nei confronti di quest’ultima, per gli anni 2005-2008, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, maggiori ricavi non dichiarati, ai fini Ires, Irap e Iva, in relazione a movimentazioni risultate ingiustificate su conti correnti bancari intestati a G.P. (dal 2007 socio unico e amministratore della società e precedentemente socio e amministratore unico della stessa) e su libretti di deposito a risparmio intestati alla convivente Gr.Fr. (fino al 2007 socia al 98%), da ricondursi all’attività di intermediazione immobiliare esercitata dalla società;
– in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) La sostanziale riferibilità alla società Immobiliare Amore e Vita s.r.l. dei movimenti bancari sui conti intestati a soci e amministratori era dimostrata da una serie di elementi indiziari quali la ristretta compagine sociale (il G. a partire dal 2007 era stato socio unico e amministratore, in precedenza socio e amministratore unico, essendo socia al 98% la convivente Gr.Fr.), l’esiguità dei redditi dichiarati dal G. – la cui unica fonte nota consisteva nella partecipazione alla società – rispetto all’entità di centinaia di migliaia di Euro ogni anno delle movimentazioni rilevate sui conti correnti intestati al medesimo, il difetto di chiarimenti verosimili sulla diversa fonte delle imponenti risorse monetarie, tali non potendosi ritenere, anche solo per la loro complessiva esiguità, le dichiarazioni attestanti “prestiti a terzi” prodotte dal G. e quelle acquisite da Gr.Fr., collaboratrice dal 2001 e convivente (che, con riguardo al libretto di deposito intestato alla medesima, aveva riferito di averlo aperto su richiesta del G. il quale lo aveva utilizzato per la gestione della società); 2) a fronte della presunzione di maggiori ricavi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7 , e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, commi 2 e 7, la contribuente non aveva fornito alcuna prova analitica (a contrario) della riferibilità delle movimentazioni ad operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero della estraneità delle stesse all’attività di impresa;
– avverso la sentenza della CTR, Amore e Vita s.r.l.- già Immobiliare Amore e Vita s.r.l.- in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
– preliminarmente va disattesa l’istanza di riunione del presente procedimento con quello R.G. n. 27619/15 pendente dinanzi a questa Corte proposto da G.P. avente ad oggetto le stesse questioni giuridiche non sussistendo ragione alcuna di opportunità o di economicità che consiglia il differimento del presente procedimento, già pronto per la decisione, per consentirne la trattazione congiunta;
– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, per avere la CTR accolto l’appello dell’Ufficio ancorché il giudizio fosse stato svolto in violazione del principio del contraddittorio, stante la mancata riunione, sin dal primo grado, del ricorso proposto dalla Immobiliare Amore e Vita s.r.l. e di quello proposto dal socio unico G.P. avverso gli avvisi di accertamento con i quali era stato imputato a quest’ultimo un maggiore reddito da capitale stante la presunta distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base azionaria; in particolare, ad avviso della ricorrente, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40;
– che statuisce, come affermato da Cass., sez. un. 14815/2008, l’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società e associazioni indicate nell’art. 5 TUIR e dei soci delle stesse – si applicherebbe anche alle società di capitali come in presenza di unico socio di s.r.l., con conseguente automatica imputazione dei redditi delle società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e necessario svolgimento del giudizio nel contraddittorio tra società e soci, trattandosi di una ipotesi di litisconsorzio necessario originario;
– il motivo è infondato;
– questa Corte ha da tempo precisato (Cass. 426/203; Cass.2214/2011; Cass.16913/2016; Cass. 6175/2017) che, nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento, emesso nei confronti di una società di c.tali (avente ad oggetto il recupero delle somme da questa riscosse a titolo di ritenuta d’acconto, ma non versate all’erario) i soci non sono litisconsorti necessari, non ricorrendo l’ipotesi del litisconsorzio necessario; identico ragionamento deve essere fatto in relazione al giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l’atto impositivo allo stesso notificato, a titolo di maggior reddito derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata; infatti, come ribadito da questa Corte da ultimo in Cass., sez. 5, n. 23825/2020, l’invocata pronuncia di questa Corte S.U. n. 14815/2008 si riferisce unicamente alle società di persone ed associazioni, non essendovi riconosciuto litisconsorzio necessario fra soci e società di capitali, anche se ristretta base azionaria. Per contro, questa Corte ha ritenuto che nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario con la società (cfr. Cass. VI – 5, Ordinanza n. 20507 del 29/08/2017, Rv. 645046 01); ne consegue che, non essendo configurabile litisconsorzio necessario fra soci e società di capitali, anche se ristretta base azionaria, nella specie, non vi era un dovere di riunione dei ricorsi proposti dalla società e dal socio unico G.P. che sarebbe stato violato sin dal primo grado di giudizio;
– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, e art. 33 per avere la CTR ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento, condividendo l’operato dell’Agenzia che, limitandosi a recepire i rilievi della G.d.F., pur in presenza di una contabilità regolare, aveva ricondotto alla società verificata, svolgente esclusivamente attività di “agenzia di mediazione immobiliare”, i movimenti su conti correnti bancari intestati al socio unico G. e su libretti di deposito intestati all’assunta convivente dello stesso, senza che l’Ufficio avesse fornito elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (ma solo illogici, contraddittori e basati su altre presunzioni), della fittizietà delle intestazioni e, quindi, della ascrivibilità in capo alla società delle operazioni risultanti da detti conti e, ancorché la contribuente avesse prodotto, a giustificazione delle contestate movimentazioni bancarie, numerose dichiarazioni sostitutive di “atto di notorietà” attestanti prestiti effettuati dal G. a terzi e relative restituzioni;
– il motivo si profila inammissibile;
– va premesso che per consolidata giurisprudenza di questa Corte (in particolare, cfr. Cass. 22 aprile 2016, n. 8112), in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e dell’omologa norma in tema di iva, incombe sulla contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa” (da ultimo, Cass. n. 21424/2017; Cass. n. 2407/2020); Quindi, l’amministrazione finanziaria non deve necessariamente provare la “natura fittizia dell’intestazione dei conti correnti” ai soci, essendo sufficiente la presunzione di “sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati”; la riconducibilità delle movimentazioni bancarie dei soci alla società partecipata implica infatti una prova indiziaria, l’acquisizione cioè, anche mediante una presunzione semplice, della prova che il conto bancario del terzo, qual è il socio, appartenga in realtà alla (società) contribuente medesima. Si è infatti reiteratamente affermato che nell’effettuazione di indagini bancarie valide ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, l’utilizzo dei movimenti effettuati sui conti correnti bancari dei soci implica che l’Amministrazione finanziaria provi, anche tramite presunzioni, il carattere fittizio dell’intestazione o la riferibilità all’ente delle posizioni annotate sui conti medesimi (Cass., sent. n. 33449/18; n. 5849/2012; ord. n. 11145/2011; sent. 9760/2010; sent. n. 374/2009sent. n. 13819/2003); in particolare, si è precisato che, in tema di accertamenti fiscali, tanto in tema di imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, quanto in materia di IVA, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 51, comma 2, n. 2, le rispettive presunzioni ivi stabilite secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, operano anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che debbono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari soggetti a verifica, risultando, in tal caso, particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (cfr., tra le molte, Cass. n. 22224 del 2018; Cass. sez. 6-5, ord. 14 ottobre 2016, n. 20851; Cass. sez. 5, 11 marzo 2016, n. 4788; Cass. sez. 5, 12 giugno 2015, n. 12276; Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 428; Cass. sez. 5, 18 dicembre 2014, n. 26829);
– questa Corte ha, altresì, chiarito che “In tema di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, l’onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio “praesumptum de praesumpto non admittitur” (o “divieto di doppie presunzioni” o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena) sia perché tale principio e’, in realtà, inesistente, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma dell’ordinamento, sia perché, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un’altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale, sicché non ricorrerebbe nel caso di specie” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15003 del 16/06/2017;); in particolare, in tema di presunzioni, si è evidenziato che la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto “noto” attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto “ignorato”, il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l’equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni (Cass., sez. 5, n. 27982/2020; nello stesso senso, Cass. sez. 5, n. 23860 del 2020);
– nella specie, il motivo di ricorso, pur prospettando una violazione D.P.R. n. 633 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7 e art. 33, in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo la CTR, in ossequio ai suddetti principi, ritenuto sostanzialmente ascrivibile all’attività di intermediazione immobiliare esercitata dalla società verificata le movimentazioni, risultate ingiustificate, rilevate sui conti correnti bancari intestati al socio unico G.P. e su libretti di deposito a risparmio intestati alla convivente (e socia al 98% fino al 2007) Gr.Fr., sulla base della plurima concorrenza di “inequivoci elementi indiziari” e, pertanto, stimati – con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità – gravi, precisi e concordanti, quali: 1) la ristretta compagine sociale (il G. a partire dal 2007 era stato socio unico e amministratore, in precedenza socio e amministratore unico, essendo socia al 98% la convivente Gr.Fr.); 2) l’assoluta incompatibilità degli esigui redditi dichiarati dal G. – la cui unica fonte nota consisteva nella partecipazione alla società – con le movimentazioni, per centinaia di migliaia di Euro ogni anno, rilevate sui conti correnti intestati al medesimo; 3) il difetto di chiarimenti verosimili sulla diversa fonte “di tali imponenti risorse monetarie”, non potendo valere, a tal fine, anche solo per la loro complessiva esiguità, le dichiarazioni attestanti “prestiti a terzi” prodotte dal G. e quelle acquisite da Gr.Fr., collaboratrice dal 2001 e convivente (che, con riguardo al libretto di deposito intestato alla medesima, aveva riferito di averlo aperto su richiesta del G. il quale lo aveva utilizzato per la gestione della società); a fronte del ritenuto assolvimento, in base a elementi presuntivi- stimati gravi, precisi e concordanti- da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’onere probatorio circa la fittizietà dell’intestazione dei conti correnti bancari e dei libretti di deposito, con sostanziale riconducibilità alla società delle movimentazioni risultate ingiustificate e operatività, in relazione a queste ultime, della presunzione legale (relativa) di cui all’art. 32 cit. di imputabilità alla società di maggiori ricavi non dichiarati, la CTR ha ritenuto – con un uguale apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità- non fornita dalla contribuente la necessaria prova analitica (a contrario) della riferibilità di ogni singola movimentazione ad operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità di ognuna di essa all’attività di impresa della società medesima (in tal senso, Cass. n. 24419 del 2018; n. 4829 del 2015; Cass. n. 21303 del 2013); va, al riguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. Sez. 6 – 3, n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, n. 18721 del 13/07/2018; Cass., sez. 5, 26 novembre 2020, n. 26961);
– in conclusione il ricorso va rigettato;
– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito;
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021