LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO A. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24269/2016 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– ricorrente –
contro
Costruzioni Futura Srl In Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Degli Strozzi, presso lo studio dell’avvocato Ierardi Alessandro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1505/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 24/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2021 dal consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO, tenutasi mediante collegamento da remoto.
FATTI DI CAUSA
In data 11 ottobre 2012, l’ufficio di ***** dell’Agenzia delle Entrate notificò alla società Costruzioni Futura s.r.l., esercente attività di lavori di costruzione di immobili e di successiva rivendita, l’avviso di accertamento n. *****, relativamente all’anno di imposta 2007, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dai funzionari dell’amministrazione finanziaria.
Nell’anno 2007 la società aveva venduto un solo immobile, sito in ***** (RI), per un corrispettivo pari ad Euro 330.000, con un utile pari ad Euro 23.512,87, considerando che i costi sostenuti per la costruzione dell’immobile ammontarono ad Euro 306.487,13.
Con il detto avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, rilevando una condotta antieconomica nella gestione dell’attività sociale, accertò maggiori ricavi per Euro 29.000 e costi non documentati, e quindi non deducibili, pari ad Euro 64.100.
La CTP, su ricorso della società contribuente, per quel che in questa sede ancora interessa, annullò l’avviso di accertamento nella parte in cui aveva ripreso a tassazione parte (Euro 64.100) dei costi dedotti dalla contribuente.
Su appello dell’ufficio, la CTR confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.
Resiste la società contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Agenzia delle Entrate si duole che non sarebbe stato rispettato il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, e che la fattura n. *****, in cui sono stati esposti anche i costi di costruzione dell’immobile venduto nel 2007, sarebbe priva del contenuto minimo previsto dalla legge. A dire dell’Agenzia ricorrente, il giudizio di congruità della fattura n. ***** dato dalla CTR si fonderebbe acriticamente sulla linea difensiva adottata dalla società contribuente. In particolare, la CTR avrebbe valorizzato l’esistenza di un contratto di appalto concluso tra la società e P.V., socio della prima al cinquanta per cento nonché titolare di una ditta individuale, la relazione di stima di un geometra ed i prospetti di computo metrico allegati prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
Tali rilievi, secondo l’Agenzia delle Entrate, non sarebbero sufficienti a giustificare la deduzione dei costi per Euro 64.100 in relazione all’immobile venduto dalla contribuente nel 2007.
1.1. Il motivo è inammissibile.
L’Agenzia ricorrente, deducendo un vizio di violazione di legge, intende in realtà censurare il giudizio di affidabilità dato dalla CTR alla fattura n. *****.
La detta fattura e’, dal punto di vista formale, conforme al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21.
La sentenza impugnata, d’altra parte, contiene una spiegazione plausibile circa l’attendibilità dell’imputazione all’immobile venduto nel 2007 del costo di Euro 64.100, dedotto dalla base imponibile del reddito di quell’anno: l’esistenza di un contratto di appalto con il P., di una relazione di stima e di un computo metrico, già in un tempo antecedente all’emissione dell’avviso di accertamento, e dunque non preordinati ad arte per erodere la base imponibile, consentirebbe, secondo la CTR, di ritenere verosimile l’imputazione di Euro 64.100 alla costruzione dell’unico immobile venduto nel 2007, nonostante che la fattura ricomprendesse anche costi ulteriori relativi ad altri immobili.
Si tratta di un giudizio di fatto non censurabile con ricorso per cassazione.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.2. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della società contribuente, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro quattromila, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021