LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25016/2015 R.G. proposto da:
LECCI GESTIONI s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dal prof. avv. Andrea Gemma (PEC:
andreagemma.ordineavvocatiroma.org);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC:
ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it)
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana sez. staccata di Livorno n. 512/14/15 depositata il 20/03/2015 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/09/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello dell’Ufficio e quindi riformato la pronuncia della CTP di Livorno che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA riferiti all’anno 2007;
– avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a quattro motivi che illustra con memoria; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 109 TUIR, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto indeducibili i costi (precisamente gli interessi passivi relativi all’operazione di leasing) relativi ad una imbarcazione da diporto in ordine alla quale la CTR ha ritenuto, illegittimamente, non fornita la prova dell’inerenza di tali elementi negativi di reddito all’attività dell’impresa;
– va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo di cui al controricorso dell’Erario;
– la questione posta con il mezzo di impugnazione, infatti, risulta (dalla lettura della sentenza della CTR, a pag. 2 dalla terza riga in poi come dalla lettura della sentenza della CTP trascritta in ricorso per cassazione alle pagg. 8 e 9, sia ancora dal contenuto e dall’ammontare delle riprese contestate nell’avviso di accertamento pari a Euro 13.361,53, pure esse trascritte a pag. 7 del ricorso per cassazione) esser stata tempestivamente posta di fronte al giudice di primo grado con modalità tali da ritenerla riferita da contribuente e decisa dai giudici del merito sia con riguardo al tributo IRAP sia con riferimento agli altri tributi IRES ed IVA;
– venendo all’esame del motivo, lo stesso risulta infondato;
– la CTR in realtà non ha preso in esame la deduzione di interessi passivi relativi alle tradizionali operazioni finanziarie, quali contratti di mutuo, sempre pacificamente deducibili; in ordine a queste costituisce orientamento consolidato di legittimità quello secondo cui “ai fini della determinazione del reddito d’impresa, gli interessi passivi, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 5 (ora art. 109), ed a differenza della precedente normativa contenuta nel D.P.R. 20 settembre 1973, n. 597, art. 74, sono sempre deducibili, anche se nei limiti di cui al detto D.P.R. n. 917 del 1986, art. 63 (ora art. 96), che indica misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza” (Sez. 5, 14 maggio 2014, n. 10501; Sez. 5, 21 aprile 2009, n. 9380; Sez. 5, 13 ottobre 2006, n. 22034; Sez. 5, 2 febbraio 2005, n. 2114; Sez. 5, 21 novembre 2001, n. 14702; in ultimo Cass. Ord. N. 5332 del 27 febbraio 2020 che le richiama in motivazione); va infatti rammentato che il cit. D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, comma 2, stabiliva, con previsione generale sull’inerenza, che “I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa”, senza alcuna distinzione tra interessi passivi ed altri costi ed oneri, mentre l’art. 75 T.U.I.R., comma 5, (ora art. 109), pone una disciplina diversa poiché prevede che “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”: da tale norma, sicuramente di portata generale per la determinazione del reddito d’impresa, emerge chiara la volontà legislativa di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito d’impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità degli interessi è riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza, anche se nei limiti della disciplina contenuta nell’art. 63 T.U.I.R. (ora art. 96, indicante la misura e le modalità di calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale nella previsione del comma 1, ed in via particolare nella fattispecie disciplinata nel comma 3), donde i principi fissati dalla giurisprudenza sopra richiamata;
– quanto sopra però non trova applicazione agli interessi oggetto del motivo: l’art. 102 TUIR, comma 7, in vigore ratione temporis, specificamente dedicato alla disciplina della deduzione dei costi derivanti da beni concessi in leasing, e quindi applicabile al caso di specie, non prevede espressamente alcun rimando alla disciplina dell’art. 96 TUIR, ridetta; solo successivamente, detto art. 102, nel testo in vigore dal 01/01/2008 (periodo successivo a quello per cui è processo, il 2007) in quanto modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, nel suo art. 1, prevede al comma 7, ultimo periodo, che “la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’art. 96”;
– ne deriva che, in forza della applicazione all’elemento negativo di reddito in parola delle regole ordinarie in forza della quale per la deducibilità di un costo dell’impresa (salvo previsione legislativa ad hoc, quale l’art. 96 TUIR, qui non applicabile, come appena detto) è necessario che detto costo superi positivamente il giudizio dell’inerenza all’attività;
– il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., per non avere la CTR ritenuto inerenti i costi relativi all’imbarcazione di cui si è sopra detto, pur riguardando gli stessi beni e servizi compresi nella “normale attività” dell’impresa (gerente una struttura balneare di alto livello); tal circostanza, secondo la prospettazione del ricorrente avrebbe dovuto far ribaltare in capo all’Ufficio l’onere di provare, viceversa, il difetto di inerenza degli elementi negativi contestati;
– il motivo può esaminarsi congiuntamente con il successivo terzo motivo che censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la CTR omesso di valutare una serie di fatti e circostanze la cui disamina avrebbe potuto far concludere in ordine all’inerenza dei costi contestati;
– tali motivi, strettamente congiunti tra di loro sia logicamente che giuridicamente, sono infondati;
– la CTR infatti ha ritenuto che a fronte dell’onere della prova che gravava sul contribuente in ordine alla sussistenza del requisito dell’inerenza, detto onere non sia stato concretamente assolto in quanto la documentazione in atti non era bastevole a tal fine;
– le doglianze relative alla mancata valutazione degli altri elementi probatori dedotti dal contribuente, quindi, si risolvono in censure di merito che non rivalutabili in questa sede di Legittimità; si tratta di elementi indiziari di prova che ben poteva la CTR non tenere in considerazione;
– il quarto motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere reso la CTR motivazione “perplessa”, è parimenti infondato;
– la CTR infatti non mostra nessuna perplessità nell’esposizione della propria ratio decidendi, mostrando di aver ritenuto non provata l’inerenza sulla base della genericità della documentazione in atti;
– conclusivamente, il ricorso è rigettato;
– sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari.
PQM
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.300,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021