Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37195 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24401/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via di Portogruaro, 3, presso lo studio dell’avvocato Di Giannatale Fabrizio, rappresentata e difesa dall’avvocato Carandente Tartaglia Leopoldo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6455/33/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 05/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2021 dal consigliere Dott. Francesco Federici.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenza n. 6455/33/2016, depositata il 5.07.2016 dalla Commissione tributaria regionale della Campania.

Ha riferito che a seguito di verifica condotta D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38, comma 4, nei confronti di B.A. era stato rideterminato il reddito della contribuente relativo all’anno d’imposta 2008, elevandolo da Euro 10.830,00 ad Euro 82.322,95. Alla rideterminazione l’Ufficio era pervenuto per la constatata disponibilità di automezzi ed immobili incongruenti con il reddito dichiarato.

Contestando i presupposti dell’atto impositivo, la contribuente adì la Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 7256/22/2015 rigettò le ragioni della B.. La pronuncia fu appellata dalla soccombente ed accolta dalla Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto che le spese sostenute dalla contribuente fossero giustificate da rate di mutuo, bonifici a proprio favore ricevuti dal coniuge e da prestiti di famigliari, oltre che da disinvestimenti operati dal medesimo coniuge, ad ulteriore supporto delle disponibilità economiche del proprio nucleo famigliare. Ha peraltro evidenziato che nella motivazione dell’atto impositivo impugnato l’Amministrazione finanziaria non avrebbe tenuto conto degli elementi probatori addotti dalla contribuente in sede di contraddittorio, così violando le regole poste a presidio del riparto degli oneri probatori e degli obblighi di motivazione dell’avviso di accertamento.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la decisione affidandosi ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la B..

Nell’adunanza camerale del 27 settembre 2021 la causa è stata trattata e decisa sulla base degli atti depositati dalle parti.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, e dei collegati D.M. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, nonché degli artt. 2728 e 2697 c.c., degli artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché il giudice regionale ha sostenuto che l’ufficio non aveva tenuto conto della documentazione allegata dalla contribuente a giustificazione delle spese. Nella sentenza, secondo la prospettazione della Amministrazione finanziaria, si è pertanto erroneamente ritenuto che la B. avesse adempiuto ai propri oneri probatori, mentre, al contrario, ai fini della determinazione ed emissione dell’atto impositivo, la ricorrente aveva esaminato la documentazione allegata dalla contribuente, tenendone conto nei limiti dell’efficacia probatoria ad essa riconducibile.

La censura è fondata nei termini appresso chiariti.

Questa Corte ha affermato che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M. 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva. Resta invece a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., 19 aprile 2013, n. 9539; 10 agosto 2016, n. 16912; 31 ottobre 2018, n. 27811). Qualora tale allegazione avvenga già in sede di contraddittorio endoprocedimentale, spetta alla Amministrazione finanziaria esaminare le giustificazioni del contribuente e valutare se, ed entro quali limiti, quelle prove rendano compatibile gli indici di spesa con il reddito dichiarato. Qualora l’Amministrazione ritenga di escluderne, in tutto o in parte, la rilevanza e completezza, deve darne atto in motivazione. Ciò vale in ogni caso in sede contenziosa, ed in tale ottica si è anche affermato che “Al fine del più ampio rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, nel processo, che sia instaurato a seguito di accertamenti sintetici e induttivi per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto giuridico d’imposta, costituisce principio a tutela della parità delle parti quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione della inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere di allegazione il contribuente abbia provveduto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo. Il principio, a garanzia della parità e del regolare contraddittorio processuale per la corretta definizione del rapporto giuridico d’imposta, è tanto più pervasivo quanto più si rifletta sulla limitazione di accesso nel settore tributario ai mezzi di prova, in parte inibiti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4” (Cass., 8 ottobre 2020, n. 21700).

Con riguardo poi alla prova di cui il contribuente è onerato, la giurisprudenza ha identificato le fonti economiche che possono giustificare la spesa, circoscrivendone peraltro i confini entro cui esse assumono efficacia di prova contraria ai fattori-indice di capacità contributiva evidenziati dalla Amministrazione finanziaria. Per quanto qui d’interesse, si è in particolare chiarito che la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento, nel vincolo che li lega (cfr. Cass., 7 marzo 2014, n. 5365; 21 novembre 2019, n. 30355). Valorizzandosi peraltro la qualità del vincolo, minor rilievo assume la circostanza della convivenza, quando in sé considerata, così escludendosi la desumibilità da quest’ultima del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare (Cass., 5365/2014, cit.). Nella ricerca di un filo logico, lungo cui spiegare una ricostruzione giuridica che non prescinda dagli aspetti pratici e dalle ricadute di un accertamento di tipo induttivo sul rapporto tra contribuente e fisco, si è anche avvertito che nell’accertamento sintetico del reddito, quando il contribuente deduca che la spesa sia frutto di liberalità o di altra provenienza, deve fornire adeguata prova documentale non solo della disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche della loro entità e della durata del possesso, ancorché non sia tenuto a dimostrare la specifica destinazione alle spese contestate (Cass., 28 marzo 2018, n. 7757; 13 novembre 2018, n. 29067; 4 agosto 2020, n. 16637). Deve in altri termini offrire la tracciabilità delle fonti di spesa, pervenute nella propria disponibilità, ma che siano comunque escluse dalla formazione della base imponibile. Si tratta di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende dare continuità.

Perimetrato l’alveo entro cui, nelle controversie su accertamenti induttivi fondati su indici di spesa, il giudice è tenuto a valutare il materiale probatorio confluito nel processo, nel caso di specie la Commissione regionale ha innanzitutto sostenuto che alla allegazione di “indicazioni e giustificazioni fornite dalla contribuente a seguito di richiesta di chiarimenti” non corrispondeva nell’avviso di accertamento una motivazione adeguata a superare la produzione documentale della contribuente. Ha sostenuto anzi che di tale materiale l’ufficio non ne avrebbe tenuto conto, anche solo per affermarne l’irrilevanza (pagg.3-4 della pronuncia). La lettura degli stralci dell’atto impositivo, riportati nel ricorso dalla Agenzia delle entrate in osservanza del principio di autosufficienza, depongono in senso contrario. L’Ufficio, diversamente da quanto rappresentato dal giudice d’appello, ha dettagliatamente elencato le proprietà immobiliari della contribuente; ha poi indicato gli acquisti immobiliari avvenuti nel 2008, anno accertato; ha riportato i disinvestimenti considerati agli effetti della ricostruzione delle disponibilità patrimoniali ed economiche della B., a giustificazione delle spese. Al contrario dunque di quanto sostenuto in sentenza, l’avviso di accertamento non ha ignorato le pezze giustificative allegate dalla contribuente in occasione del contraddittorio endoprocedimentale. Quanto poi alla valutazione complessiva della documentazione, dalla motivazione della decisione si evince che il giudice d’appello ha valorizzato tutte le fonti economiche indicate dalla contribuente, tanto provenienti dal coniuge quanto da altri famigliari. Sennonché nella globalità degli elementi valorizzati emerge un procedimento logico che non tiene conto dei principi di diritto formulati dalla giurisprudenza. Se infatti non può esservi dubbio che le fonti economiche fornite dal coniuge con i bonifici dettagliatamente elencati rientrino tra quei finanziamenti, esclusi dalla formazione della base imponibile del contribuente, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, u.p., non altrettanto esaustiva e corretta è la pronuncia quando valorizza i prestiti da familiari per l’importo complessivo di Euro 86.000,00, per i quali non si fa riferimento ad alcun riscontro documentale che ne comprovi la tracciabilità; e altrettanto dicasi per la somma di Euro 99.000,00, derivante da un disinvestimento immobiliare del coniuge, risalente però al lontano 2004, del quale, secondo i principi di diritto riportati, era necessario chiarire la sua persistenza ancora nel 2008.

Si tratta pertanto di motivazione che, a prescindere dalle valutazioni in fatto, indiscutibilmente riservate al giudice del merito, viola, nei termini specificati, le regole sulla prova (contraria) presuntiva.

Il motivo va pertanto accolto, nei termini illustrati, e la sentenza va cassata, con rinvio del processo alla Commissione tributaria regionale della Campania, che in diversa composizione provvederà ad esaminare la documentazione allegata dalla contribuente a giustificazione delle spese sostenute, tenendo conto dei principi di diritto dispensati da questa Corte, nonché a liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Cassa la sentenza nei termini di cui in motivazione e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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