Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37196 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4377/2015 R.G. proposto da:

B.A., rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv. ti Oreste Cantillo e Guglielmo Cantillo, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dei ridetti difensori alla via Lungotevere dei Mellini, n. 17;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno n. 6143/09/14 depositata il 18/06/2014 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/09/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di appello ha accolto l’impugnazione dell’Ufficio e quindi in riforma della pronuncia della CTP sancito la legittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IVA ed IRAP per il periodo d’imposta 2003;

– avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la signora B.A. con atto affidato a due motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciandone la nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la CTR accolto l’appello dell’Ufficio statuendo su questioni (la possibilità per l’Erario di agire con la notifica della cartella nei confronti del socio accomandante, B.A., della società Prima di P.T. & c. s.a.s., precedentemente cancellata da registro imprese, per potere quindi in seguito agire nei confronti del socio in caso di incapienza del patrimonio della società ridetta) che non formavano oggetto dell’atto di appello dell’Agenzia;

– il motivo è infondato;

– dalla lettura della gravata sentenza risulta invece che la questione della preventiva escussione del patrimonio sociale era stata effettivamente posta dall’Ufficio in sede di gravame proprio nei termini in cui la stessa è stata percepita e trattata dalla CTR; essa CTR osserva sul punto come “passando ai motivi di gravame, essi concernono essenzialmente il mancato riconoscimento della limitata responsabilità del socio accomandante e l’impossibilità di escutere il socio di una sas se non dopo la preventiva escussione del patrimonio della società” (pag. 3 primo capoverso della sentenza della CTR);

– il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2312,2313,2324 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR argomentato in tema di natura di titolo esecutivo della cartella di pagamento impugnata, omettendo di tener conto della limitazione di responsabilità del socio accomandante per le obbligazioni societarie, responsabilità che trova limite in via generale nell’ammontare della quota conferita;

– anche questo motivo è infondato; come recentemente le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito in modo definitivo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28709 del 16/12/2020) in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società (come nel presente caso in cui si controverte in tema di maggiori IVA ed IRAP da essa dovute) e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l’altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti “aliunde” dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l’amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l’applicazione della regola suppletiva posta dall’art. 2697 c.c., comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l’onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario;

– pertanto, non può sostenersi che l’escussione del patrimonio sociale debba comunque precedere la notificazione della cartella al socio, la quale, altrimenti, sarebbe nulla ab origine. La violazione del beneficium excussionis non configura difatti un vizio proprio della cartella, perché la relativa deduzione è eccezione che va a integrare autonoma causa petendi d’impugnazione appartenente al perimetro dell’opposizione all’esecuzione; detta cartella quindi è stata legittimamente notificata poiché l’ente creditore agisce per mezzo dell’agente della riscossione, azionando un titolo, ossia il ruolo, che si è formato nei confronti del proprio debitore d’imposta, ossia dell’obbligato in via principale, ma è pur sempre quel titolo che diviene riferibile ai coobbligati in via sussidiaria, anche se in base a presupposti distinti;

– da quel titolo, che concerne il tributo, dipende la cartella notificata al coobbligato socio della società: il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, stabilisce difatti che “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza”, entro i termini ivi previsti;

– nel presente caso, inoltre, è pacifica la circostanza relativa alla avvenuta cancellazione da registro imprese della società Prima di P.T. & c. s.a.s. in data *****, di gran lunga antecedente alla notifica della cartella avvenuta in data ***** come si ammette in ricorso e si conferma in controricorso;

– la CTR ha sul punto, quindi, correttamente pronunciato statuendo come “l’operatività del beneficio della preventiva escussione è limitato alla fase esecutiva” e sottolineando come “con la notifica della cartella l’esecuzione non era affatto iniziata”;

– conclusivamente, il ricorso va integralmente rigettato;

– stante la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in argomento, le spese del giudizio di Legittimità sono compensate.

PQM

rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di Legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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