LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23471/2015 R.G. proposto da:
R.R., rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avv.ti Oreste Cantillo e Guglielmo Cantillo, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dei ridetti difensori alla via Lungotevere dei Mellini, n. 17;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno n. 1937/12/15 depositata il 25/02/2015 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/09/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di appello ha rigettato l’impugnazione del contribuente e confermata quindi la pronuncia della CTP che aveva sancito la legittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IRPEF, IVA ed IRAP per i periodi d’imposta 2006 e 2007;
– avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il signor R.R. con atto affidato a quattro motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciandone la nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR ritenuto inammissibile il motivo di appello mentre il R. aveva, con tal mezzo, censurato la sentenza della CTP nella parte in cui addebitava al contribuente di non aver impugnato la cartella per vizi propri senza aver compreso che il vizio proprio della cartella era rappresentato, appunto, dalla invalida notificazione dell’atto presupposto;
– la CTR quindi, statuendo in ordine alla motivazione della sentenza appellata, avrebbe violato l’art. 112, pronunciandosi ultra patita;
– il motivo è inammissibile per due ragioni;
– in primo luogo, lo stesso è privo di autosufficienza: parte ricorrente non trascrive in ricorso per cassazione né produce in questo giudizio di Legittimità né indica alcuna sede processuale o atto del giudizio di fronte alla CTP e alla CTR nel quale la questione ora prospettata sia stata effettivamente in quei termini posta ai giudici del merito;
– in secondo luogo, il mezzo di impugnazione in esame comunque va dichiarato inammissibile in quanto non scalfisce la ratio decidendi posta dalla CTR alla base del suo decidere;
– il giudice dell’appello ha infatti accertato nel merito e in fatto che “la notificazione degli avvisi di accertamento è stata eseguita nel domicilio fiscale del contribuente che coincideva con la residenza anagrafica, come risultante dal certificato storico di residenza acquisito in giudizio…” e che “da tale certificato si ricava che dal 18/10/2005 il R. risiede in ***** proprio alla ***** che corrisponde all’indirizzo e alla destinazione dei due plichi raccomandati spediti dall’Ufficio per la notificazione dei due atti presupposti (avvisi di accertamento)” (pag. 3 secondo capoverso della sentenza gravata);
– la CTR, quindi, diversamente da quanto dedotto con il motivo, ha esattamente percepito e puntualmente esaminato la questione posta dal contribuente il quale ha sostenuto D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, comma 3, la illegittimità della cartella in quanto difettosa la notifica degli atti presupposti; il giudice dell’appello ha poi risolta tal eccezione correttamente – investigando adeguatamente la procedura e l’esito di dette notifiche: trovandole regolarmente perfezionatesi, ha di conseguenza del tutto giustamente rigettato l’impugnazione proposta;
– il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente interpretato la disposizione in oggetto che consente l’impugnazione dell’atto successivo ove l’atto precedente non sia stato notificato;
– anche tal motivo risulta privo di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata; essa ha dapprima accertato, invece, come sopra già illustrato, la regolare notificazione degli avvisi di accertamento e da tal circostanza ha fatto discendere la legittimità della cartella, che poteva a quel punto effettivamente impugnarsi (il che non è stato) solo per vizi propri;
– pertanto, anche il mezzo in parola va dichiarato inammissibile;
– il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. D), e dell’art. 141 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il giudice dell’appello ritenuto illegittima la notificazione degli avvisi di accertamento, che andavano notificati al domicilio fiscale eletto dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2006, in ***** in *****;
– il motivo è inammissibile;
– esso sollecita direttamente la Corte all’esame del meritus causae, operazione già ampiamente compiuta nei precedenti gradi di giudizio e in ogni caso non consentita in questa sede di Legittimità;
– il quarto motivo, proposto in via di subordine rispetto al precedente, denuncia il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di prendere in esame l’eccezione posta con riferimento al mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, sotto il profilo della violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., riguardo gli adempimenti prescritti in tema di notifica a destinatario temporaneamente irreperibile;
– anche questo motivo è inammissibile;
– la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5185 del 28/02/2017) che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo; ciò in quanto la parte che proponga una ricostruzione della procedura notificatoria e dei suoi elementi identificativi parzialmente difforme da quanto delibato dal giudice d’appello, avrebbe dovuto, provvedere alla trascrizione della relata di notifica, la cui carenza priva il ricorso di autosufficienza e specificità. Invero, come è già stato affermato da questa Corte, in caso di denunzia della violazione di una norma processuale, è necessaria l’indicazione degli elementi a condizionanti l’operatività di tale violazione. A tal fine, non è sufficiente per attivare il potere – dovere del giudice di esame degli atti, un generico richiamo alla mancanza di una frazione del procedimento in parola, bensì è necessaria, per il principio di autosufficienza del ricorso, la trascrizione integrale della relata in modo da consentire al giudice un previo esame della rilevanza del vizio denunziato (che non può essere rimessa ad una soggettiva interpretazione della parte che denunzi il vizio, senza l’indicazione obiettiva della risultanza processuale: vedasi Cass. n. 2005/17424; Cass. n. 5185/2017);
– conclusivamente, il ricorso va integralmente rigettato;
– la soccombenza regola le spese.
PQM
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021