Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37200 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 27573 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

Falco s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Elio De Toffol e dall’Avv.to Benedetta Lubrano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, Via Flaminia n. 79;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1562/32/15, depositata in data 17 aprile 2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29 settembre 2021cia1 Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 1562/32/15, depositata in data 17 aprile 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore nei confronti di Falco s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 337/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Pavia che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale l’Ufficio aveva ripreso a tassazione l’Iva indebitamente detratta, oltre interessi e sanzioni, per l’anno 2007, in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti di acquisto di merce da Eurometal s.p.a. tramite la società c.d. cartiera fittiziamente fatturante Steelpack s.r.l.;

– in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) in base a riscontrate anomalie (quali l’emissione di fatture da Steelpack s.r.l. con numero identificativo differente rispetto a quello delle fatture emesse da Eurometal s.p.a. e alterazione manuale delle ricevute bancarie probante il pagamento direttamente alla società Eurometal) e all’emerso carattere di cartiera della società intermediaria Steelpack, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’iva indebitamente detratta in quanto afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo, pertanto, la consapevolezza della contribuente di partecipare alla falsa triangolazione; 2) la società aveva prodotto a contrario documenti di trasporto emessi da Eurometal dai quali risultava la consegna del materiale (banda stagnata) direttamente allo stabilimento Falco, con indicazione di Eurometal, quale cedente, e di Steelpack, quale cessionaria, nonché le quattro fatture (n. *****; *****; 32/07; *****) emesse da Steelpack con due lettere di cessione crediti a Eurometal – non ricomprensive delle fatture n. ***** e n. ***** – a giustificazione dei pagamenti – peraltro documentalmente non comprovati

– fatti dalla contribuente a quest’ultima; né potevano assumere particolare valenza probatoria le lettere di offerta/proposta di materiale indirizzate alla società contribuente da Steelpack in quanto non supportate da corrispondenti ordinativi di acquisto da parte della prima; 3) a fronte di attendibili e precisi riscontri indiziari forniti dall’Amministrazione circa il carattere soggettivamente inesistente delle operazioni in questione, la contribuente non aveva assolto l’onere della prova a contrario con elementi sufficienti a dimostrare la effettiva esistenza delle operazioni medesime; in particolare, la non corrispondenza tra il cedente effettivo (Eurometal)e il presunto fornitore (Steelpack) che aveva emesso le fatture comportava per la società acquirente la indetraibilità dell’imposta;

– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resiste, con “atto di costituzione”, l’Agenzia delle entrate;

-la contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-Bis.1 c.p.c.;

– il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia in rubrica “exceptio ex art. 654 c.p.p., efficacia della sentenza penale di condanna o assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi- pregiudizialità esterna”, essendosi formato, successivamente alla sentenza della CTR impugnata, il giudicato esterno, quale era la sentenza penale del Tribunale di Pavia n. 999/2015, depositata il 25.9.2015, di assoluzione con formula piena (“perché il fatto non sussiste”) nei confronti del legale rappresentante della società contribuente imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per avere, avvalendosi di fatture emesse da Steelpack, ritenute soggettivamente inesistenti, indicato nella dichiarazione fiscale, per l’anno 2007, elementi passivi fittizi;

– il motivo è inammissibile;

– in primo luogo va osservato che “affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018; Sez. L -, Ordinanza n. 28515 del 29/11/2017); nella specie, la ricorrente non ha assolto all’onere, in punto di autosufficienza, di allegazione al ricorso della sentenza asseritamente passata in giudicato con il relativo attestato di cancelleria di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c.;

– peraltro, come chiarito da questa Corte “Il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno e’, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto di cui all’art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., unicamente al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti, non assumendo in tali casi alcuna valenza enunciativa della “regula iuris” alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto e potendo ravvisarsi la sua astratta rilevanza soltanto in relazione all’affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità; ne consegue, in tali ipotesi, l’inammissibilità della produzione della sentenza penale, siccome estranea all’ambito previsionale dell’art. 372 c.p.c. (Cass. sez. L, Sentenza n. 22376 del 26/09/2017);

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21, 25 e 54, degli artt. 2697 e 2729 c.c., della L. n. 212 del 2000, art. 7, della VI Dir. n. 77/388/CEE del Consiglio, art. 17, par. 2, della Dir. 2006/112/CE del Consiglio, art. 242, e dell’art. 267 TFUE, nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento in questione, senza verificare, in base a elementi oggettivi, la conoscenza o conoscibilità da parte della contribuente del supposto meccanismo fraudatorio, avendo, ad avviso della contribuente, quest’ultima acquistato effettivamente il materiale dalla fatturante Steelpack s.r.l. che, a sua volta, lo acquistava da Eurometal s.p.a. cedendo a quest’ultimo i crediti vantati nei confronti della contribuente;

– il motivo è fondato nei termini di seguito indicati;

– come si evince dalla sentenza impugnata, la contestazione dell’Ufficio si fondava sulla asserita indebita detrazione ai fini Iva, per il 2007, da parte della società contribuente in relazione a fatture emesse dalla società interposta, asseritamente cartiera (Steelpack s.r.l.) per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti di acquisto di materiali;

– sulla scia della giurisprudenza unionale, questa Corte ha chiarito che “In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Sez. 5, Cass. n. 9851 del 2018; n. 27566 del 30/10/2018; Sez. 6 – 5, n. 5873 del 28/02/2019);

– nella specie, il giudice a quo non si è attenuto ai suddetti principi, in quanto, a fronte della contestazione dell’Ufficio della inesistenza soggettiva delle operazioni di acquisto di materiali dalla società cedente asseritamente cartiera (Steelpack s.r.l.) – lungi dal valutare l’assolvimento da parte dell’Amministrazione dell’onere probatorio, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, oltre che in ordine all’oggettiva fittizietà del fornitore, anche in merito alla conoscibilità da parte della contribuente, secondo l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta – ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento limitandosi ad affermare che “nello specifico…la non corrispondenza tra cedente effettivo (Eurometal) e presunto fornitore (Steelpack) che ha emesso le fatture comportava) per la società acquirente in causa detta indetraibilità” (pag. 4 della sentenza impugnata);

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, per non avere la CTR considerato le avvenute cessioni di crediti da parte di Steelpack (a sua volta venditrice alla Falco s.p.a. e, pertanto, sua creditrice) nei confronti di Eurometal, quali circostanze tali da giustificare i pagamenti effettuati dalla contribuente nei confronti di quest’ultima;

– con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, comma 2, nn. 2 e 3, per non avere la CTR esposto nella sentenza “lo svolgimento del processo”;

– l’accoglimento del secondo motivo, rende inutile la trattazione del terzo e del quarto, con assorbimento dei medesimi;

– in conclusione va accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo, assorbiti i restanti; con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata – in relazione al motivo accolto – e rinvia, anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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