Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37204 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16637/2015 R.G., proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avv.to Paola Coppola, con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Pieve di Cadore n. 30, villino 56/58, presso l’avv.to Vincenzo Ussani d’Eascobar, giusta mandato in margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 11184/14 della Commissione tributaria Regionale della Campania (di seguito, CTR), depositata in data 19/12/2014 e non notificata;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2021.

RITENUTO

che:

1. Con la sentenza in epigrafe, la CTR della Campania ha rigettato l’appello del contribuente, S.A., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 157/12/12, che aveva accolto in parte il ricorso del contribuente, avverso l’avviso di accertamento, per l’anno 2005, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato dal contribuente.

2. Avverso la sentenza della CTR di cui in epigrafe, S.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed ha presentato memoria.

3. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 36, comma 2, e dell’art. 118 disp. att. c.c., la nullità della sentenza impugnata per essere priva di un’autonoma ed effettiva motivazione che consenta di comprendere l’iter logico seguito dal giudicante, siccome incentrata su un mero rinvio alla sentenza di prime cure, senza alcuno sforzo argomentativo atto a giustificare la pretesa dell’Ufficio e contrastare le difese di egli contribuente.

1.2. Col secondo motivo di ricorso denuncia nuovamente la nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6; dell’art. 32 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 36, comma 2, dell’art. 24 Cost., e dell’art. 118 disp. att. c.c., deducendo la totale carenza di un coerente ed autonomo iter motivazionale che tenga conto delle allegazioni difensive delle parti, dei motivi di appello e degli elementi di prova portati a supporto.

1.3. Col terzo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, dei commi 4 e 5, e la violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., in quanto, nonostante le specifiche controprove offerte da egli contribuente per superare la presunzione posta a favore dell’Amministrazione finanziaria (v. eccezioni ed allegazioni riportate da pag. 11 a pag. 21 dl ricorso, con specifica localizzazione delle stesse nei giudizi di merito) i secondi giudici hanno ritenuto non fornita la prova contraria senza neppure esaminare le giustificazioni addotte così contravvenendo le regole di riparto dell’onere probatorio.

1.4. Col quarto motivo, di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., per avere il giudice d’appello omesso qualsiasi pronuncia sulle questioni pregiudiziali sollevate nei gradi di merito da egli contribuente.

2. I primi due motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti.

2.1. Giova premettere che i fatti che hanno originato il presente giudizio sono pacifici tra le parti. In particolare, dalla ricostruzione in fatto contenuta in ricorso – cui non ha opposto contestazioni all’Agenzia delle entrate – emerge che la verifica ed il conseguente avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente erano basati sulla disponibilità di autoveicolo di lusso (*****) acquistato per Euro 56.951,00, sulle spese relative all’utilizzo dello stesso, nonché sulla disponibilità di un’imbarcazione; in base a tali elementi l’Ufficio ha preceduto alla determinazione sintetica del reddito nella misura di Euro 76.066,69, a fronte del reddito dichiarato di Euro 14.872,00, liquidando una maggiore Irpef per Euro 24.604,00, oltre maggiori addizionali regionali (Euro 640,00) e comunali (Euro 355,00) e sanzioni; dal ricorso risulta pure che la Commissione tributaria provinciale accolse in parte il ricorso del contribuente limitatamente all’imbarcazione, ritenendo che rispetto ad essa il contribuente aveva provato che era stato venduta nel 1997 e, quindi, non poteva considerarsi un elemento presuntivo di determinazione del reddito, riducendo, così, il reddito presunto in Euro 50.000,00.

2.3. Nel ricorso sono indicati e localizzati i motivi di appello proposti dal contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale, riguardanti: 1) la nullità dell’avviso di accertamento per mancanza di delega al sottoscrittore da parte del dirigente al Capo area controlli, 2) la nullità della sentenza per non aver conferito rilevanza alla mancanza della piena proprietà delle autovetture indicate nell’accertamento, essendo, invece, detenute solo il leasing e non riscattate, 3) l’omessa motivazione della sentenza sulla prova contraria offerta dal contribuente nel ricorso circa l’uso promiscuo delle autovetture e la detenzione in leasing e circa i disinvestimenti scaturiti dalle vendite di detti beni, 4) l’omessa motivazione della sentenza circa la mancata instaurazione del contraddittorio prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento (v. ricorso pag. 13 e pag. 14 e localizzazione in appello di tali difese).

2.4. La sentenza impugnata, nella parte relativa all’esposizione dei fatti di causa, richiama le contestazioni sollevate dal contribuente in primo grado (carenza di delega per la sottoscrizione dell’avviso, contestazioni di merito riguardante l’errore di determinazione del reddito derivante dal fatto che i beni presi in considerazione erano in realtà in leasing ed utilizzate per lavoro), mentre, quanto ai motivi di appello, si limita ad indicare che “la parte chiedeva la declaratoria di nullità dell’impugnata decisione alla stregua delle richieste conclusionali ivi formulate”.

2.5. Su queste concise premesse narrative, la Commissione tributaria regionale ha così motivato la decisione di rigetto dell’appello del contribuente: “La decisione n. 157 pronunciata dalla sezione dodicesima della Commissione tributaria provinciale di Napoli viene pienamente condivisa da questo collegio che la fa propria. Le motivazioni ivi adotte e che quivi vengono riprese appaiono abbastanza esaustive della vicenda. Va anche precisato ed evidenziato come allo stato degli atti emerga che il contribuente non abbia offerto la prova decisiva e concreta del proprio assunto in ordine alle sollevate eccezioni avverso l’atto impugnato, fatta solo riserva per il possesso dell’imbarcazione che viene correttamente detratta dalla commissione di prima istanza. La commissione pertanto rigetta l’appello decidendo per la compensazione delle spese, sussistendone i giusti motivi di equità. PQM rigetta l’appello il compenso alle spese.”.

3. Ritiene il Collegio che la motivazione della gravata sentenza non è idonea a superare il tetto del cd. minimo costituzionale (cfr., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Sez. 6-5, 07/04/2017, n. 9105; Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248); essa rientra agevolmente nello stigma delle sentenze nulle, in quanto la CTR ha del tutto omesso di indicare gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, ha omesso del tutto di procedere alla disamina logica e giuridica degli elementi circostanziali posti a fondamento della pretesa erariale nonché di quelli contrari addotti dal contribuente rendendo, in tal modo, impossibile risalire ai passaggi logici e giuridici, in base ai quali ha ritenuto destituite di fondamento le doglianze dell’appellante e, quindi, effettuare il controllo di legittimità sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Ed invero, è principio consolidato che la motivazione di una sentenza si connota di mera apparenza, rendendo la sentenza è nulla, perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Sez. 6 – 5, 07/04/2017, n. 9105; Sez. L 14/02/2020, n. 3819; Sez. 5, 30/04/2020 n. 8428).

3.1. Che la sentenza impugnata contravvenga tali principi, è evidente dalla constatazione che in essa manca qualsiasi passaggio motivazionale sia sulle eccezioni riguardanti la legittimità formale dell’avviso di accertamento (delega alla sottoscrizione), sia sulle questioni sostanziali, eccepite in controprova dal contribuente, riguardanti la disponibilità dei redditi per effettuare gli incrementi patrimoniali e, quindi, la rilevanza (o l’irrilevanza) del possesso promiscuo o a titolo di locazione finanziaria dell’autovettura.

3.2. Non giova a tal fine il rinvio, per relationem, alle motivazioni della sentenza di prime cure, rinvio che, anzi, aumenta l’inconsistenza motivazionale, considerato che la CTR mentre afferma di condividere pienamente la decisione della Commissione tributaria provinciale, non spiega in base a quale ragionamento, logico e/o giuridico, ha inteso fare propria la prima decisione e, ciò nonostante, la proposizione di specifici motivi di appello avverso le diverse statuizioni di quella decisione. L’inconsistenza dell’adesione “per relationem” si disvela dalle stesse parole usate dalla Commissione regionale la quale nel dire che le motivazioni dei primi giudici “appaiono abbastanza esaustive della vicenda”, formula un giudizio sbrigativo, incompiuto e generico (“abbastanza”) che non rende possibile comprendere di quale “esausistività” si tratti rispetto al perimetro dato dai motivi di appello.

Ed infatti, costituisce ius receptum che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre anche nel caso in cui il giudice di appello pur manifestando la sua condivisione alla decisione di prime cure, abbia poi mancato di illustrare le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame (cfr. Sez. 1, 18/06/2018, n. 16057; Sez. L, 25/10/2018, n. 27112; Sez. 1, 19/06/2019, n. 16504); egualmente, la mera adesione acritica all’atto di accertamento impugnato, senza indicazione, né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente (cfr., Sez. 5, 14/10/2015, n. 20648; Sez. U., 16/01/2015, n. 642).

3.2. Nella specie, risulta altresì inconsistente il passaggio motivazionale sul mancato soddisfacimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente; le enunciazioni espresse non soddisfano l’obbligo motivazionale in quanto non sono minimamente argomentate le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si sarebbe dovuta basare la decisione, riguardanti la prova documentale contraria ammessa per il contribuente per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, essendo principio consolidato che tale prova non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio core redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (Cass., 26/11/2014, n. 25104; Cass., 20/03/2009, n. 6813).

4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso rimangono assorbiti dall’accoglimento delle prime due censure.

5. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia oltre che alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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