LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 24284 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
VerdEuropa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.to Maurizio Benincasa, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale di Villa Massimo 33;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 1403/39/2014, depositata il 7 marzo 2014, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
Che:
– con sentenza n. 1403/39/2014, depositata il 7 marzo 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di VerdEuropa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 540/01/2010 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2004, costi indebitamente dedotti, ai fini Ires e Irap, e detratti ai fini Iva, in relazione a fatture emesse da “Soc. Coop. Eura 2000 s.r.l.” ritenute prive degli elementi essenziali previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, in quanto mancanti della specificazione della qualità, quantità e luogo delle prestazioni di servizi rese;
– la CTR, in punto di diritto, ha osservato che l’appello era infondato in quanto, i primi giudici, nella sentenza impugnata, avevano indicato il percorso logico-giuridico sotteso alla decisione e, in secondo luogo, in quanto il rapporto intercorso tra la contribuente e la società fornitrice di servizi era riconducibile a un contratto di appalto e non di somministrazione di manodopera per cui l’appaltatore aveva correttamente fatturato solamente il servizio reso (ovvero il facchinaggio, l’accantonamento, l’incestamento dei prodotti commercializzati dall’appaltante etc.), non essendo necessario esplicitare in fattura i mezzi e l’organizzazione forniti per il compimento del servizio (ore e numero dei dipendenti impiegati) la cui gestione rimaneva, ai sensi dell’art. 1655 c.c., a rischio dell’appaltatore;
– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, la società contribuente;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
Che:
– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la CTR, condiviso la decisione del giudice di prime cure senza esplicitare alcun convincimento, dando luogo a una motivazione apparente;
– il motivo è infondato;
– premesso che come chiarito da questa Corte, “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; n. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020), nella specie, dalla sentenza impugnata, si evince chiaramente la ratio decidendi, avendo la CTR sostanzialmente ritenuto che la prova della deducibilità dei costi imputati dalla società contribuente potesse essere integrata dal contratto di prestazione di servizi al quale si riferivano le fatture, stipulato dalla contribuente con la società di facchinaggio; circostanza, quest’ultima, idonea ad impedire che il prestatore di servizio dovesse esplicitare in fattura alcunché oltre il servizio reso (cioè il facchinaggio, accantonamento, incestamento dei prodotti commercializzati dall’appaltante);
– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento ancorché le fatture in questione emesse “per servizio di accantonamento e incestamento di prodotti ortofrutticoli” fossero prive degli elementi essenziali di cui all’art. 21 cit. (circa l’indicazione della qualità, quantità e luogo delle prestazioni) non potendo tale carenza essere, peraltro, colmata attraverso il riferimento al contratto di appalto stipulato con la società fatturante, non recando quest’ultimo- come eccepito dall’Agenzia negli atti difensivi dei gradi di merito – l’indicazione né della data certa, né del compenso, delle modalità e quantità delle prestazioni pattuite; in particolare, ad avviso dell’Ufficio, l’omessa indicazione nelle fatture dei dati prescritti dall’art. 21 cit., aveva integrato il requisito delle “gravi irregolarità” legittimanti, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, il ricorso all’accertamento induttivo del reddito imponibile;
– il secondo motivo è fondato;
– priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, palesandosi quest’ultimo autosufficiente in quanto sviluppa una sintesi chiara dell’intera vicenda processuale e mette in luce le ragioni a sostegno dello stesso, con espressa menzione degli atti processuali su cui si fonda;
– la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell’impresa purché sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, sicché l’omessa indicazione nelle fatture dei dati prescritti dal cit. art. 21 integra un comportamento del contribuente soggetto a sanzione – Cass. n. 21980/2015 che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, legittima il ricorso all’accertamento induttivo del reddito imponibile (Cass. n. 21446/2014; Cass. n. 5748/2010; Cass. 9108/2012, Cass. n. 24426/2013) dovendosi peraltro aggiungere che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, rientra nel potere dell’Amministrazione finanziaria, nell’ambito della previsione di legge, di scegliere il metodo di accertamento da utilizzare nel caso concreto e, pertanto, parte contribuente, in assenza di peculiarità pregiudizievoli, non ha titolo a dolersi della scelta operata” (cfr. Cass., nn. 8333/2012 e 19258/2005);
– inoltre, premesso che questa Corte ha stabilito che, in tema di imposte sui redditi, l’irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo; per conseguenza l’Amministrazione finanziaria può contestare l’effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21446, e da ultimo, Cass. 211 del 2018). In tema di Iva, la Corte di giustizia (con sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – Investimentos Imobiliàrìos e Turisticos SA c. Autoridade Tribudria e Aduaneira), seguita dalla giurisprudenza interna (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23384), nell’esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell’imposta, ha considerato che la normativa unionale prescrive l’obbligatorietà dell’indicazione dell’entità e della natura dei servizi forniti (Dir. n. 112 del 2006, art. 226, punto 6, di contenuto analogo all’omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l’assolvimento dell’imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell’IVA. Senz’altro, ha aggiunto la Corte, l’amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d’altronde, dalla Dir. del 112 del 2006, art. 219, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell’Iva l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta (Cass., sez. 5, n. 30350 del 23/11/2018, Cass. n. 12065/2016, tra le stesse parti); la Corte di giustizia ha altresì ribadito, da ultimo, nella sentenza del 9 settembre 2021, causa C-294/20, GE Auto Service Leasing GmbH c. Tribunal Economico Administrativo Central “che le disposizioni della sesta direttiva IVA non ostano a una normativa nazionale in base alla quale il diritto alla detrazione dell’IVA può essere negato ai soggetti passivi in possesso di fatture incomplete, persino qualora tali fatture siano integrate dalla produzione di elementi destinati a provare la reale esistenza, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo che l’amministrazione tributaria ha adottato una decisione di diniego del diritto a detrazione (sentenza dell’8 maggio 2013, Petroma Transports e altri, C-271/12, EU:C:2013:297, punti da 34 a 36). Ciò premesso, queste stesse disposizioni non vietano nemmeno agli Stati membri di accettare la rettifica di una fattura incompleta dopo che l’amministrazione tributaria ha adottato una siffatta decisione di diniego (sentenza del 14 febbraio 2019, Nestrade, C-562/17, EU:C:2019:115, punto 33)” (punto 57);
– si è pure chiarito che i costi, per essere ammessi in deduzione quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i requisiti di effettività, inerenza, certezza, determinatezza (o determinabilità) e competenza (Cass. n. 10167 del 2012; nn. 3258, 12503 e 24429 del 2013; nn. 1565, 13806 e 21184 del 2014; nn. 426, 1011 e 7214 del 2015; Cass. n. 13252/2015). Spetta altresì al contribuente l’onere di provare detti requisiti. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa-cfr.Cass.n. 2 11 84 del 08/10/2014;
– nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, in quanto, a fronte della contestazione dell’Ufficio della non effettività delle operazioni sottese alle fatture non redatte in conformità ai requisiti prescritti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 (per genericità della dicitura di “servizio di accantonamento e incestamento di prodotti ortofrutticoli” in esse contenuta)- ha ritenuto i relativi costi deducibili ai fini delle imposte dirette e detraibili ai fini Iva, essendo il rapporto intercorso tra la contribuente e la fornitrice dei servizi riconducibile ad un contratto di appalto e dovendo l’appaltatore fatturare solo il servizio reso (facchinaggio, accantonamento, incestamento dei prodotti commercializzati dall’appaltante) senza esplicitare in fattura i mezzi e l’organizzazione forniti per il compimento del servizio medesimo; con ciò, la CTR si è limitata a ponderare la regolarità del contratto di appalto, cui si riferivano le fatture, senza verificare la concreta idoneità dello stesso ad integrare il contenuto delle fatture, con riguardo – come eccepito dall’Ufficio negli atti difensivi dei gradi di merito- alla specificazione dei corrispettivi, qualità e quantità dei servizi formanti oggetto delle operazioni, in ossequio alla prescrizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21;
– in conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo; con cassazione della sentenza impugnata – in relazione al motivo accolto – e rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvia alla CTR dei Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
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