Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37217 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R. M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24820/2015 R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Pane ed elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda 1/A, presso lo studio dell’Avv. Roberto Diddoro per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Pisani, elettivamente domiciliata in Roma, via Catone, 15, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Mazzucchielo per procura speciale a margine del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2738/48/15, depositata il 20.3.2015.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 16.9.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 2738/48/15, depositata il 20.3.2015, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. nei confronti di C.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della contribuente su un avviso di iscrizione ipotecaria sul presupposto dell’assenza di prova della notifica delle cartelle di pagamento il cui debito iscritto a ruolo era a base della ipoteca.

La CTR affermava che la produzione documentale tardiva e in quanto tale dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure non poteva essere riprodotta in appello.

Avverso la sentenza di appello il concessionario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

C.G. resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto inammissibile la produzione documentale in appello.

La censura è fondata.

Alla stregua dell’uniforme orientamento di questa Corte avvalorato dal dato normativo testuale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 – in ordine alla specialità del rito tributario, che non consente un automatico rinvio formale all’art. 345 c.p.c., ed alle condizioni, ivi previste, di ammissibilità di nuove prove documentali in grado di appello (Cass. n. 20109 del 2012; Cass. n. 18907 del 2011; Cass. n. 1915 del 2007), “nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2: tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui al detto decreto, art. 57” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018; Cass. sent. n. 27774 del 2017).

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel comma 1, sottopone invece a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova (Cass. n. 22776/2015; vedi anche la sentenza n. 0199 del 2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2) (Cass. n. 22776 del 2015; Cass. n. 3661 del 2015; Cass. n. 23616 del 2011).

Erroneamente la CTR non ha valutato i documenti riprodotti in grado di appello, volti a dimostrare l’intervenuta notificazione delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione di ipoteca, la cui produzione era stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva nel corso del primo grado.

La trattazione del secondo motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve ritenersi assorbita.

II ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Campania che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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