Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37218 del 29/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8201/2015 R.G. proposto da:

Nuovi Cantieri Apuania s.p.a., con l’avv. Alessandro Pasquini ne domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, alla via Fedele Lampertico, n. 12 (studio avv. Nicoletta D’Agostino);

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1522/08/2014, depositata il 28 luglio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

La società contribuente era oggetto di una verifica fiscale che esitava nella notifica, in data 18.12.2008, di un p.v.c., cui faceva seguito la notifica di un avviso di accertamento in data 04 febbraio 2011 in relazione all’anno d’imposta 2005.

Accolte solo in parte le istanze di annullamento in autotutela, la contribuente adiva la Commissione tributaria provinciale impugnando l’atto impositivo, contestato sia sotto il profilo procedimentale sia nel merito. In particolare, lamentava l’invalidità della notifica, perché perfezionata solo presso la residenza del legale rappresentante anziché presso la sede legale della società e per assenza della comunicazione di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, per non essere stato il plico ritirato direttamente dal legale rappresentante.

La CTP respingeva le censure svolte in via preliminare ma accoglieva parzialmente il gravame riducendo la pretesa erariale.

Insorgeva con ricorso in appello la società contribuente che rinnovava le doglianze relative alla non validità della notifica dell’avviso di accertamento, cui resisteva l’Amministrazione finanziaria che svolgeva appello incidentale per la parte di sua soccombenza. Nel corso del giudizio di riforma la resistente si peritava altresì di depositare copia degli avvisi di ricevimento non prodotti nel corso del primo grado di giudizio.

La Commissione tributaria regionale, ritenuta valida la notifica, accoglieva parzialmente il gravame nel merito.

Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente, che si affida ad un unico motivo di ricorso cui replica l’Avvocatura dello Stato con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

1. Con l’unica censura la parte ricorrente svolge un motivo promiscuo per violazione di legge in relazione all’art. 139 c.p.c. e ss., artt. 140 e 145 c.p.c. ed al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, omessa, errata e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia prospettato dalla ricorrente nel corso dei giudizi e riguardante l’iter notificatorio dell’accertamento al solo domicilio del legale rappresentante in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, omettendo di riscontrare come richiesto – nel caso di notificazioni a mezzo posta – l’ulteriore adempimento dell’invio della raccomandata informativa L. n. 890 del 1982, ex art. 7, comma 6, che non risulta provata dall’ufficio in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5.

In sostanza, e senza riportare nel ricorso né la sentenza, né le censure svolte nel corso dei due gradi di giudizio e nemmeno la relata di notifica, critica la decisione gravata per non aver la CTR accolto le doglianze aventi ad oggetto la “nullità/inesistenza” della notifica dell’accertamento nonché l’omesso adempimento della comunicazione di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6. L’ufficio non avrebbe invero fornito la prova della notifica effettuata presso la sede legale della società, corrente in Milano, limitandosi a produrre copia della cartolina di ricevimento inviata a Taranto, quale residenza del legale rappresentante.

Afferma che la decisione della CTR sarebbe erronea anche per aver ritenuto perfezionata la notifica sul presupposto che il plico spedito a Taranto fosse stato ritirato dal diretto interessato. Precisa invero che il plico non era stato ritirato del legale rappresentante, come invece accertato dalla CTR, sicché era necessario trasmettere anche la comunicazione di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6. Soggiunge che, in ogni caso, la notifica di un avviso di accertamento deve essere eseguita a termini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, rimanendo pertanto esclusa la notifica diretta ex art. 145 c.p.c., ammessa solo ove non sia possibile la notifica presso la sede sociale e solo ove il legale rappresentante, puntualmente identificato, risieda nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale. Conclude censurando la decisione della CTR anche per aver ammesso la tardiva produzione (avvenuta solo in appello) delle copie degli avvisi di ricevimento in luogo degli originali.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

1.1. Deve essere condivisa la prima eccezione di inammissibilità svolta dal patrono erariale per difetto di autosufficienza, cui si acclude anche quello di specificità. Ed infatti “Occorre premettere che la parte che proponga una ricostruzione della procedura notificatoria e dei suoi elementi identificativi parzialmente difforme da quanto delibato dal giudice d’appello, avrebbe richiesto, ad avviso della Corte, la trascrizione della relata di notifica, la cui carenza priva il ricorso di autosufficienza e specificità. Invero, come è già stato affermato da questa Corte, in caso di denunzia della violazione di una norma processuale, è necessaria l’indicazione degli elementi condizionanti l’operatività di tale violazione, ma, a tal fine, allorché si indichi che dalla relata non risulti la qualità del destinatario, non è sufficiente per attivare il potere-dovere del giudice di esame degli atti, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla mancanza dell’attestazione predetta, bensì, per il principio di autosufficienza del ricorso, la trascrizione integrale della relata – con l’indicazione della data della stessa -, in modo da consentire al giudice un previo esame della rilevanza del vizio denunziato (che non può essere rimessa ad una soggettiva interpretazione della parte che denunzi il vizio, senza l’indicazione obiettiva della risultanza processuale: v. Cass. n. 17424 del 2005; Cass. n. 5185 del 2017)” (Cfr. Cass., V, n. 8300 del 2018).

1.2 Coglie nel segno anche l’ulteriore eccezione svolta dal patrono erariale in ordine all’inammissibilità della censura per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..

In disparte la circostanza che il ricorrente non si cura di specificare se la notifica debba essere scrutinata sotto il profilo della nullità e/o della inesistenza, e che quest’ultima non pare nemmeno ipotizzabile ai sensi della decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 14916 del 2016, giova ricordare che “Quanto alla sanatoria dei vizi di notifica per il principio del raggiungimento dello scopo, va rilevato che il contribuente ha provveduto ad impugnare ritualmente la cartella di pagamento, con la conseguenza che non vi è dubbio che l’atto sia stato notificato al destinatario. Ai sensi dell’art. 156 c.p.c., “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. La nullità di un atto si configura quando lo stesso presenta invalidità gravi che ne potrebbero inficiare l’efficacia, pur conservando, in ogni caso, limitati effetti giuridici. Per inesistenza, ipotesi residuale di derivazione giurisprudenziale e dottrinale, si intende, invece, quando un atto è inidoneo a produrre qualsiasi effetto giuridico ed è insuscettibile di sanatoria. A seguito del chiarimento offerto dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza Sezioni Unite n. 14916 del 20.7.2016, la categoria dell’inesistenza deve essere ridotta a casi marginali. Secondo le Sezioni Unite l’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi qualificabili come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da potere ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi “ex lege” eseguita) restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da poter reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Su tali presupposti la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., in tutti i casi in cui la notificazione dell’atto, anche di natura sostanziale, abbia presentato vizi non integranti la categoria dell’inesistenza. Si segnalano recenti pronunce che hanno fatto applicazione del principio. Ad esempio, con sentenza n. 5556 del 26.2.2019, la Corte ha affermato che: “In tema di ingiunzione fiscale la mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa, prevista per il perfezionamento della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non influisce sulla validità dell’atto notificato, ma determina soltanto la nullità della notificazione, che è sanata dalla proposizione dell’opposizione all’ingiunzione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell’atto di cui all’art. 156 c.p.c., comma 37, che opera anche per la notifica degli atti non processuali”. In motivazione i giudici di legittimità precisano che pur essendo vero che la notifica ex art. 140 c.p.c., si perfeziona con il ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale, sicché in difetto di tale prova la notifica è da considerarsi nulla, è indubbio che la nullità non possa estendersi all’atto stesso, incidendo il procedimento di notificazione soltanto sulla fase integrativa dell’efficacia, ma non mai automaticamente sulla validità dell’atto (v. Cass. 21071 del 2018).

Questa Corte ha concluso per l’applicazione del principio dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 3, pur trattandosi di un atto non processuale: in quanto la nullità della notifica dell’ingiunzione fiscale non può per ciò solo inficiare la pretesa impositiva, salve decadenze in cui sia eventualmente incorso l’Ufficio” (Cfr. Cass., V, n. 22756/2021).

1.3 La censura è altresì inammissibile per essere stata formulata mediate la promiscua e contemporanea deduzione di violazione di innumerevoli disposizioni di legge, sostanziale e processuale, che non consentono una adeguata identificazione del devolutum. Invero il ricorso per cassazione, in quanto ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera chiara ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione. Il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002). L’osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l’adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19100 del 2006, conf. Cass. n. 9228 del 2016) ed è dunque inammissibile un motivo che non consenta di individuare in che modo e come le numerose norme richiamate nella rubrica sarebbero state violate nella sentenza impugnata, quali sarebbero i principi di diritto asseritamente trasgrediti nonché i punti della motivazione specificamente viziati (Cass. n. 17178 del 2014 e giurisprudenza ivi richiamata).

In particolare, poi, anche le Sezioni Unite, al cospetto di un motivo che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., hanno avuto modo di ribadire la propria giurisprudenza che stigmatizza tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando “la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v. Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019). Infatti, tale modalità di formulazione risulta irrispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione nei casi in cui, nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v. Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008).” (Cfr. Cass., sez. Lav., n. 26031 del 2019).

Ne’ la declaratoria di inammissibilità può essere inibita dalla dedotta mancanza della comunicazione di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6. Il ricorrente ha invero contestato l’assunto della CTR, secondo cui il plico sarebbe stato ritirato dal legale rappresentante, all’uopo affermando che il ritiro sarebbe stato effettuato da un terzo.

A margine il fatto che il ricorrente non indica chi sarebbe il soggetto terzo che avrebbe provveduto al materiale ritiro del plico per poi consegnarlo al legale rappresentante, resta fermo chela parte ricorrente non ha trascritto la relata di notifica onde consentire a questa Corte di accertare l’identità del soggetto che ha effettuato il ritiro del plico, così inficiando l’inammissibilità del gravame anche sotto questo ulteriore profilo.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro seimila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472