LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16088/2015 R.G. proposto da:
R.G., rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Maglione, elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Bencivenga n. 31, presso il Dott. Carmine Arganese;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
e:
Ministero Finanze, in persona del ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 214/33/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 25 novembre 2014, depositata in data 13 gennaio 2015 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
che:
R.G. ricorre con un unico motivo avverso l’Agenzia delle entrate ed il Ministero delle finanze per la cassazione della sentenza n. 214/33/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 25 novembre 2014, depositata in data 13 gennaio 2015 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento relativo a maggiore Irpef per l’anno di imposta 2009;
a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
il ricorso veniva fissato per la Camera di consiglio del 29 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u. c., e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo, il ricorrente denunzia la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 160, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 63, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo il ricorrente, la semplice presunzione in ordine all’effettivo pagamento delle fatture emesse per le prestazioni svolte, non suffragata da altri elementi, gravi, precisi e concordanti, anzi smentita dalla prova contraria fornita dal contribuente, non consente la tassazione delle prestazioni indicate in fattura in assenza dell’effettiva corresponsione dei compensi a favore del professionista; preliminarmente, deve rilevarsi la carenza di legittimazione passiva del Ministero delle finanze, in quanto, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, essa è l’unica legittimata a stare in giudizio, anche per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11;
passando all’esame del ricorso, esso è inammissibile ed infondato e va rigettato;
questa Corte ha avuto modo di precisare che “in materia d’imposte sui redditi, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 50 (attuale art. 54), comma 1. Ne consegue che l’importo delle fatture emesse dal professionista nell’anno d’imposta oggetto di accertamento da parte dell’Ufficio, ove sia comprovato da contribuente che l’incasso è avvenuto in epoca ad esso successiva, non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo del professionista ai fini IRPEF per l’anno oggetto di accertamento” (Cass. n. 17306 del 2014);
con la sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il ricorrente, avendo definito l’avviso di accertamento nullo, illegittimo e inefficace, perché basato su presupposti di fatto e giuridici inesistenti, non avesse addotto alcun valido argomento;
in particolare, la C.t.r. ha rilevato che il contribuente sosteneva di non aver incassato i compensi indicati nelle fatture e che gli stessi andavano tassati e dichiarati non alla data di emissione delle fatture o della relativa registrazione, ma nell’esercizio in cui si verificava l’incasso;
secondo la C.t.r., contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, dagli atti risultava che i dati riguardanti i compensi non dichiarati erano stati ricavati sulla base della documentazione pervenuta dai sostituti d’imposta che avevano erogato compensi nell’anno in contestazione, così come rilevato e riscontrato al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria sulla base dei modelli 770 degli stessi erogatori;
inoltre, la C.t.r. evidenziava che, dall’analisi del processo verbale di constatazione della Compagnia della Guardia di Finanza di *****, risultava che, al fine di accertare l’esatto ammontare dei compensi, la predetta polizia giudiziaria aveva inviato appositi questionari D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 32 e 33, ai sostituti di imposta e sulla base delle risposte e relativa documentazione aveva quantificato l’ammontare dei compensi non dichiarati nel periodo di contestazione;
pertanto, secondo i giudici di appello, una volta riscontrato che i sostituti d’imposta avevano erogato l’compensi, in base al principio generale previsto dall’art. 2697 c.c., era onere del ricorrente fornire elementi utili a contestare quanto accertato dall’ufficio;
la C.t.r., dunque, ha ritenuto, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, se non per l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, che l’accertamento trovasse il proprio fondamento nell’emissione delle fatture, cui corrispondeva la documentazione pervenuta dai sostituti d’imposta, dalla quale si poteva evincere l’erogazione dei compensi nell’anno in contestazione;
i giudici di appello ritenevano, quindi, che, a fronte del quadro indiziario fornito dall’amministrazione finanziaria, il contribuente non avesse adempiuto all’onere su di lui incombente di dare dimostrazione del mancato pagamento;
né il ricorrente chiarisce in alcun modo se e quale fosse l’eventuale prova contraria da lui addotta;
pertanto, la sentenza impugnata non incorre nella denunziata violazione di legge ed il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;
nulla deve disporsi in ordine alle spese nei confronti del ministero delle finanze, che non si è costituito.
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021