Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37225 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18624-2020 proposto da:

M. COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTELLO N. 30, presso LEGALCOMTELEMATICA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato DONATO ARMENIO;

– ricorrente –

contro

C.P.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 691/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCA.

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dalla domanda proposta da C. Pietro, innanzi al Tribunale di Bari, con la quale chiese accertarsi l’inadempimento della M. Costruzioni s.r.l. agli obblighi assunti con la scrittura privata del *****, con la quale, in proprio e quale legale procuratore della moglie F.S. aveva promesso di vendere alla società convenuta alcuni immobili;

– l’attore dedusse che con la citata scrittura privata, le parti avevano previsto la corresponsione di una caparra confirmatoria e di una penale in caso di inadempimento;

– si costituì la M. Costruzioni s.r.l. e dedusse che, avendo intenzione di acquistare la proprietà dell’intero fabbricato del C., per procedere alla demolizione e realizzare nuove costruzioni, dopo informali trattative, aveva inviato una proposta contrattuale, impropriamente interpretata dall’attore come preliminare di vendita; detta scrittura era stata redatta in forma incompleta, priva delle generalità del C., senza l’indicazione dei dati catastali degli immobili, alcuni dei quali appartenenti alla moglie dell’attore e ad un terzo; ricevuta la proposta, il C. aveva apportato modifiche ed aveva inviato un telegramma di accettazione comprensiva anche degli immobili che non erano di sua proprietà;

– la M. eccepì quindi che l’inadempimento era da ascrivere al C. e, in via riconvenzionale chiese che il predetto fosse condannato al pagamento della penale;

– il Tribunale di Bari rigettò la domanda principale e la domanda riconvenzionale, rilevando che le parti non avevano assunto alcuna obbligazione, sia perché il C. non poteva obbligarsi a vendere beni della moglie senza valida procura, sia perché egli aveva alterato la proposta originaria apportandovi sostanziali modifiche, sicché essa costituiva una controproposta;

– la Corte d’appello confermò la decisione di primo grado, rilevando sostanziali difformità tra la proposta della M. Costruzioni s.r.l. in relazione al prezzo ed all’oggetto del contratto;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la M. Costruzioni s.r.l. sulla base di due motivi; C. Pietro non ha svolto attività difensiva;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

– in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ed ha chiesto il rinvio dell’adunanza camerale a causa di disguidi, segnalati dal sistema informatico, nella ricezione di detta memoria.

RITENUTO

che:

– l’istanza di rinvio dell’adunanza camerale deve essere rigettato, avendo il collegio preso visione della memoria illustrativa depositata dal ricorrente, sicché nessun pregiudizio può derivare alla parte dall’immediata decisione della causa;

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c., comma 1, degli artt. 1337 e 1431 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito errato nell’interpretazione della volontà contrattuale del C. poiché avrebbe tenuto conto solo del suo interno volere, senza tenere conto della conoscibilità da parte del destinatario del divario tra il suo interno volere e la manifestazione di volontà, con violazione e dei principi di buona fede nelle trattative e nella conclusione del contratto;

– nella memoria illustrativa, il ricorrente si sofferma sul comportamento doloso del C. per aver manipolato la proposta pervenutagli;

– il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1;

– questa Corte ha costantemente affermato che, in materia di conclusione di contratti tra persone lontane, la modifica della proposta, implicando la realizzazione di un assetto di interessi sostanzialmente diverso da quello indicato dal proponente, si configura, ai sensi dell’art. 1326 c.c., comma 5, come nuova proposta, con conseguente necessità di accettazione dell’originario proponente (ex multis Cassazione civile sez. VI, 15/05/2019, n. 12899; Cassazione civile sez. II, 11/04/1987, n. 3609 in materia di modifica del termine per l’esecuzione indicato nella proposta);

– costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l’intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio;

– nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dall’art. 1362 e ss. c.c., per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata (Cassazione civile sez. II, 06/06/2017, n. 14006; Cassazione civile sez. I, 04/02/2009, n. 2720);

– con accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, la Corte di merito ha accertato che la risposta del C. non era conforme alla proposta della M. Costruzioni s.r.l. perché comprendeva beni di proprietà della moglie e di un terzo, tanto che questi modificava i dati catastali identificativi dei beni;

– una tale discrasia tra la proposta della società e quella manifestata dal C. escludeva la conformità tra proposta ed accettazione, necessaria per la conclusione del contratto;

– conseguentemente, in assenza di un vincolo contrattuale, non poteva configurarsi alcun obbligo a carico delle parti, né la M. Costruzioni s.r.l. aveva chiesto l’annullamento del contratto per dolo o errore;

– con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per motivazione apparente perché l’interpretazione della Corte di merito stravolgerebbe il significato letterale dell’espressione di accettazione della proposta del C. contenuta nel telegramma di risposta alla proposta formulata dalla M. s.r.l.;

– il motivo è inammissibile;

– l’obbligo di motivazione, previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad esplicitare le ragioni della decisione (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n. 8053);

– il vizio di nullità è configurabile quando la sentenza è inidonea a raggiungere lo scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere, il che avviene quando le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum;

– nel caso di specie, la motivazione consente di cogliere l’iter logico della decisione in quanto la Corte di merito ha esaurientemente argomentato in ordine alle ragioni per la quale vi era difformità tra la proposta della società ricorrente e l’accettazione, sicché, indipendentemente dall’espressione “accettazione” utilizzata dal C. nel telegramma di accettazione della proposta, essa andava qualificata come controproposta.

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

– non deve provvedersi sulle spese, non avendo il C. svolto attività difensiva;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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