Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37226 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22698-2020 proposto da:

M.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GAETANO LA LOGGIA, 33, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO SALVUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO AMEDEO LA FRANCESCHINA;

– ricorrente –

contro

G.C., titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MARZI;

– controricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA CASCINA CABURNA S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati UGO BERTELLO, ISABELLA BERTELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

– M.P.P. citò in giudizio innanzi al Tribunale di Ivrea l’Azienda Agricola Cascina Caburna s.as. e G.C. per chiedere il rilascio di un terreno di sua proprietà;

– i convenuti si costituirono per resistere alla domanda e la Cascina Caburna s.s. chiese, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto della proprietà del terreno per usucapione;

– la Corte d’appello di Torino confermò la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda principale ed accolto la riconvenzionale;

– secondo la corte di merito, la Cascina Caburna sas aveva dimostrato di avere il possesso del terreno sin dal 1989-90, quando aveva provveduto alla sua coltivazione a pioppeto sino all’argine del fiume e successivamente ne aveva disposto, dandolo in locazione a G.C.;

– ulteriori elementi di prova erano costituiti dall’esito della CTU e dai rilievi aerofotogrammetrici, attestanti l’esistenza di una coltivazione di pioppi sul terreno oggetto di causa;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.P.P. sulla base di tre motivi;

– hanno resistito con distinti controricorsi Cascina Caburna s.s. e G.C.;

– in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO

che:

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito fondato la decisione sulla deposizione del teste G.G.A., che sarebbe incapace di testimoniare in quanto figlio del convenuto, coadiuvante dell’azienda del padre e, pertanto, titolare di un interesse all’esito della lite;

– il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1;

– l’incapacità a deporre, prevista dall’art. 246 c.p.c., si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui (Cassazione civile sez. II, 05/01/2018, n. 167; Cass. Civ., sez. 02, del 08/06/2012, n. 9353);

– è stato altresì affermato da questa Corte che la valutazione della sussistenza o meno dell’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è rimessa – così come quella inerente all’attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (cfr. tra le varie, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1188 del 19/01/2007; Cass., Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1101 del 20/01/2006; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15526 del 07/12/2000; Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010 in motivazione);

– quanto al rapporto di parentela, va rilevato che l’insussistenza, per effetto della decisione della Corte Cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall’art. 247 c.p.c., non consente al giudice di merito un’aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l’esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata – ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cassazione civile sez. VI, 04/01/2019, n. 98);

– nel caso di specie, la corte di merito ha escluso che la posizione di coadiutore dell’azienda del padre ed il rapporto di familiarità potesse legittimare la partecipazione in giudizio del teste ed ha valutato la sua attendibilità unitamente alle altre fonti di prova, e segnatamente, alle risultanze della CTU ed i rilievi aerofotogrammetrici, attestanti l’esistenza di una coltivazione di pioppi sul terreno oggetto di causa;

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito errato nell’individuazione del dies a quo per il decorso del termine dell’usucapione, sulla base dell’errata valutazioni delle dichiarazioni rese dai testi;

– con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito omesso di esaminare alcuni documenti idonei a provare il possesso del ricorrente sin dal 1984 e l’atto interruttivo del possesso con l’esproprio del terreno ad opera dell’AIPO; tali vizi nel percorso argomentativo renderebbero contraddittoria ed apparente la motivazione della Corte d’appello;

– i motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente sono inammissibili;

– in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad esplicitare le ragioni della decisione (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n. 8053);

– il vizio di nullità è configurabile quando la sentenza è inidonea a raggiungere lo scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere, il che avviene quando le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum;

– nella specie, la motivazione della sentenza impugnata consente di seguire l’iter logico giuridico della decisione, basato sulla valutazione di diverse fonti di prove (testimoniali, documentali e CTU), dalle quali, secondo l’insindacabile giudizio della corte di merito, emergeva il possesso del terreno da parte della azienda Agricola cascina Caburna, che lo aveva coltivato a pioppi e ne aveva disposto concedendolo in locazione a terzi;

– l’omesso esame dei documenti è stato erroneamente veicolato come violazione dell’art. 112 c.p.c., che invece prevede l’omessa pronuncia sulla domanda o su un’eccezione proposta dalle parti;

– l’omesso esame di documenti, censurabile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., è invece preclusa dalla formulazione dell’art. 348 c.p.c., ratione temporis applicabile;

– le censure svolte, sotto l’apparente vizio della violazione di legge, sollecitano una rivalutazione delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore di ciascun contro ricorrente, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi in favore della Azienda Agricola Casina Caburna s.as. ed in Euro 3000,00 in favore di G.C., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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