LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 45-2020 proposto da:
P.F., rappresentato difensore di Memeo Marco;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI TRANI, depositata il 27/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Trani, nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c. promosso dall’avv. P.F. nei confronti del Ministero della Giustizia (contumace nello stesso procedimento), ha accolto il ricorso del professionista, difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio in un procedimento penale, contro il decreto di liquidazione dei compensi, riconoscendogli la spettanza di un compenso maggiore rispetto a quello liquidato dal GIP.
Contro l’ordinanza di accoglimento l’avv. P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia la violazione degli artt. 91,92 e 132 c.p.c., perché il Tribunale, seppure abbia accolto il reclamo, non ha liquidato a suo favore le spese del procedimento a carico dei Ministero soccombente.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere accolto con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
La causa, chiamata all’adunanza camerale del 13 dicembre 2019, è stata rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione nei confronti dei Ministero della Giustizia.
Eseguito tale adempimento, la causa è stata nuovamente fissata dinanzi alla Sesta Sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore del medesimo tenore della precedente.
Il ricorso è fondato. Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 1 e 2) (Cass. n. 17247/2011; n. 7072/2018).
Tanto premesso in linea di principio è vero, come sostiene il ricorrente, che il Tribunale, nonostante l’accoglimento dell’opposizione, ha poi omesso di pronunciare sulle spese del procedimento.
E’ appena il caso di rilevare che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018; n. 6722/1988).
L’ordinanza deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Trani in persona di diverso magistrato, che liquiderà le spese del procedimento di opposizione, nonché quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza; rinvia la causa al Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021