Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37231 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27510-2020 proposto da:

C.S., R.P., rappresentati e difesi dall’avvocato LUPINACCI SALVATORE;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO ***** SRL, rappresentato e difeso dall’avvvocato GIANARDI MASSIMO GIOVANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 14/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Su domanda proposta dal Fallimento ***** s.r.l., il Tribunale della Spezia dichiarava la nullità di due atti di destinazione ex art. 2645 c.c., posti in essere, rispettivamente, dagli ex amministratori della società R.P. e C.S., entrambi debitori della stessa società in relazione ad atti che avevano comportato la dispersione del patrimonio sociale. Contro la sentenza proponevano appello R.P. e il coniuge di lui O.A., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore R.I., nonché i coniugi C.S. e M.V., unitamente ai figli C.F. e C.L.. Gli appellanti sostenevano che i due atti di destinazione erano legittimi, perché perseguivano interessi meritevoli di tutela, in quanto miravano a salvaguardare il diritto all’abitazione principale ed il diritto dei figli al mantenimento. Si lamentava ancora il mancato accertamento, da parte della Corte di merito, del presupposto del consilium fraudis, essenziale in considerazione del fatto che si trattava di atti di disposizioni anteriori al sorgere del credito.

La Corte d’appello rigettava ambedue i motivi di gravame. Essa riteneva che gli atti di destinazione non fossero giustificati da interessi meritevoli di tutela, trovando piuttosto la loro ragione d’essere nel proposito dei due amministratori di difendere il proprio patrimonio personale da pretese di terzi, in particolare la curatela. La Corte di merito poneva in luce che gli atti stessi furono realizzati poche settimane dopo che i due ex amministratori avevano depauperato la società da loro amministrata e prima della tardiva approvazione del bilancio, che avrebbe recato una perdita di esercizio. Si aggiungeva, da parte della Corte d’appello, che, in considerazione della natura gratuita dell’atto di destinazione, non occorreva la dimostrazione della consapevolezza del terzo del pregiudizio che gli atti arrecavano alle ragioni del creditore.

Per la cassazione della sentenza R.P. e C.S. propongono ricorso, affidato a due motivi. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurano la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso che i due atti di destinazione fossero volti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Nel caso di specie l’interesse perseguito era invece meritevole di tutela, essendo diretto a salvaguardare valori fondamentali quali il diritto all’abitazione principale e il diritto al sostentamento della prole. I ricorrenti evidenziano che l’atto di destinazione deve trovare applicazione anche in ambito familiare. Il fatto che gli atti potessero prestarsi in concreto a realizzare una frode in danno dei creditori non ne giustificava la nullità, ma al limite l’inefficacia.

Con il secondo motivo, proposto pur sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti sostengono che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che, trattandosi di atti anteriori al sorgere del credito, occorreva la dolosa preordinazione rispetto al fine di pregiudicare le ragioni dei creditori, ex art. 2901 c.c., n. 2.

Il Fallimento ***** S.r.l. ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Si rileva in primo luogo che l’errore materiale incorso nella proposta, dove sono indicati un numero di ruolo e parti diverse, è rimasto privo di conseguenze, posto che il contenuto della proposta riguarda comunque la presente causa. Del resto, i ricorrenti, senza sollevare obiezioni, hanno depositato tempestiva memoria, che contiene osservazioni univocamente riferite alla pertinente proposta.

Si rileva ancora in via preliminare che il ricorso per cassazione non è stato proposto nei confronti di tutti coloro che furono parti del giudizio d’appello ( O.A., M.V., C.F. e C.L.). Tuttavia, nel verificare i presupposti della necessità della integrazione del contraddittorio, deve tenersi conto del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui in forza del principio della ragionevole durata del processo, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. può ritenersi superflua ove il gravame, come nel caso in esame, appaia prima facie infondato, e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento (Cass., S.U., n. 21660/2013). In casi del genere, la concessione del termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Cass. n. 11287/2018).

Il primo motivo è inammissibile. Finalità della censura è quella di sostenere che gli atti di destinazione non erano nulli, ma al limite inefficaci, in quanto fatti in pregiudizio dei creditori. L’argomento è ripreso ancora con la memoria, nella quale si afferma testualmente che “il primo motivo non attiene soltanto alla meritevolezza ma anche alle azioni esperibili nel caso di non meritevolezza. La Corte di Appello di Genova qualifica i due atti di destinazione come atti in frode ai creditori e, erratamente, ne conferma la nullità. Confonde, infatti, la frode alla legge con la frode ai creditori. In tale seconda ipotesi, invece, il rimedio esperibile non è la nullità ma l’azione revocatoria che rende il contratto non nullo ma inefficace”.

Il ragionamento trascura che la Corte d’appello, benché abbia riconosciuto la nullità degli atti di destinazione, ha ritenuto fondata “anche l’azione revocatoria proposta dalla curatela”. Tale statuizione è oggetto del secondo motivo di ricorso, che è anch’esso inammissibile. Ad ogni modo si deve aggiungere che l’art. 2645-ter c.c. richiede che la limitazione della responsabilità patrimoniale, derivante dalla destinazione, sia giustificata da interessi meritevole di tutela. Secondo l’opinione prevalente il negozio di destinazione potrebbe essere impiegato anche in ambito familiare non in via alternativa rispetto al fondo patrimoniale, ma quando questo non sia utilizzabile, trattandosi di famiglie di fatto, alle quali è precluso, appunto, il ricorso al fondo patrimoniale. Tuttavia, nel caso in esame tale presupposto non ricorre, essendo fatto pacifico che gli amministratori fossero uniti in matrimonio. Consegue che i rilievi della Corte d’appello, laddove si pone in luce l’uso anomalo dello strumento, in quanto utilizzato da parte di chi aveva la possibilità di avvalersi del fondo patrimoniale per porre al riparo i beni da pretese dei creditori, non rilavano alcun errore nella ricognizione 1 della fattispecie astratta prevista dalla norma.

E’ inammissibile anche il secondo motivo. In tema di revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito ai fini dell’esercizio dell’azione si richiede che l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento della ragioni dei creditori (Cass. n. 18315/2015; n. 23205/2016). La Corte d’appello non ha minimamente negato la necessità della “dolosa preordinazione” in ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito. Essa ha piuttosto riconosciuto che, in considerazione della natura gratuita dell’atto, ai fini della revocatoria si richiedeva solo il requisito di cui all’art. 2901, n. 1, c.c., non occorrendo che anche il terzo fosse consapevole della dolosa preordinazione. Il complesso di affermazioni è corretto e in linea con la giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n. 3697/2020 sulla natura di atto a titolo gratuito dell’atto di destinazione; Cass. n. 12045/2010 sulla irrilevanza della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo ai fini della revocatoria degli atti a titolo gratuito; Cass. n. 29727/2019 sulla idoneità dell’atto di destinazione a pregiudicare la ragioni dei creditori).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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