LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27945-2020 proposto da:
M.M.L. quale amministratore di sostegno MO.RO., rappresentata e difesa dall’avvocato ZARA BRIGNANO SILVIA LINA;
– ricorrente –
contro
B.G., rappresentata e difesa dall’avvocato GEMMA MARIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 680/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 16/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Per quanto interessa in questa sede, il Tribunale di Savona ha rigettato la domanda di riduzione per lesione di legittima, proposta da Mo.Ro. in relazione alla successione del coniuge B.E., deceduto il 23 settembre 1998. L’attrice aveva impugnato la donazione del 27 ottobre 1988, con la quale il defunto aveva donato alla figlia B.G., nata da un precedente matrimonio, la nuda proprietà di una pluralità di beni immobili, trattenendo per sé l’usufrutto. Fra i beni donati era compresa la casa di comune residenza dei coniugi, sita in *****, sul quale, con il medesimo atto di donazione, si riconosceva in favore della Mo. il diritto di abitazione. Il contraddittorio era esteso nei confronti di Z. s.r.l., acquirente di uno degli immobili oggetto di donazione in forza di cessione intercorsa con la donataria (atto del 27 settembre 2007). Secondo il Tribunale non c’era lesione di legittima perché “il valore del diritto di usufrutto a suo tempo disposto in suo favore (di cui l’attrice ha usufruito sin da luglio 1988), prima ancora di contrarre matrimonio con il de cuius), risultava pari all’80% del bene di maggior valore ricompreso nel patrimonio del de cuius (…). In considerazione di ciò risultava che il coniuge aveva ricevuto in donazione un valore superiore rispetto a quello donato alla figlia”.
La Corte d’appello ha confermato la decisione. Essa ha ritenuto corretta la scelta del primo giudice di utilizzare, nella stima del diritto di abitazione, i criteri stabiliti per l’usufrutto. Inoltre, la Corte di merito ha ritenuto nuova la deduzione con la quale l’appellante aveva sostenuto che il diritto di abitazione, in ipotesi a suo tempo donato, si era estinto in concomitanza con l’apertura della successione, per trasformarsi nel diritto riconosciuto al coniuge dal comma 2 dell’art. 540 c.c.
Per la cassazione della sentenza Mo.Ro. propone ricorso affidato a tre motivi. Con il primo motivo sostiene che il consulente tecnico aveva quantificato il valore del diritto di abitazione in Euro 58.695,00, che non eguagliava la quota di riserva spettante all’attrice in riduzione, pari, secondo i valori di stima indicati dal medesimo consulente, a Euro 106.000,00. Si lamenta che la Corte d’appello, senza dare di ciò adeguata motivazione, aveva dissentito da tale conclusione dell’esperto, valutando il diritto di abitazione avuto riguardo all’età della beneficiaria al momento della donazione (primo e secondo motivo), mentre si doveva considerare il valore del diritto al momento di apertura della successione.
Si rappresenta inoltre che la decisione della Corte di merito si pone in radicale contrasto con l’art. 540, comma 2, c.c., che riconosce in favore del coniuge il diritto di abitazione sulla casa familiare. L’applicabilità della norma rendeva irrilevante la precedente donazione del medesimo diritto di abitazione, che si era trasformato nel diritto riconosciuto ex lege al coniuge superstite sull’alloggio. La Corte di appello male ha fatto a riconoscere la novità della deduzione, trattandosi in effetti di una semplice argomentazione difensiva proponibile anche nel grado.
B.G. ha resistito con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria. Anche la ricorrente ha depositato memoria, ma solo il 12 luglio 2021, a termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. ormai scaduto. Si ritiene tuttavia di dover considerare ugualmente la memoria, in rapporto agli inconvenienti incorsi in occasione del deposito telematico riferiti e documentati con l’ulteriore istanza della ricorrente di pari data.
Il primo motivo è infondato. Si legge nella sentenza impugnata che “da donazione nei confronti della Mo., contemplata nello stesso atto con cui sono stati donati alla figlia la nuda proprietà dei terreni e del fabbricato rurale ha ad oggetto “il diritto di abitazione (esclusivamente personale e gratuito e per l’intera durata della sua vita) (del medesimo fabbricato rurale già gravato di usufrutto), con facoltà di utilizzare le attigue aree ad uso privato (che le parti si riservano di meglio precisare e censire in maggiore quantità con il mappale 42 del foglio 31) (atto di donazione del 27.7.1988”.
La ricorrente, nella parte espositiva del ricorso, accenna di aver fatto presente alla Corte d’appello di non avere ricevuto alcuna donazione, “non avendo partecipato all’atto e non avendo quindi accettato”; di aver sottolineato inoltre che si trattava di beni rispetto ai quali il defunto aveva trattenuto per sé l’usufrutto.
Tali rilievi, tuttavia, non sono sfociati in alcuna specifica censura circa l’avvenuto riscontro, da parte dei giudici di merito, dell’esistenza di una donazione in favore della Mo., avente ad oggetto il diritto reale di abitazione sugli immobili donati in nuda proprietà alla figlia. Il motivo, in effetti, pone esclusivamente la questione della valutazione del medesimo diritto nella prospettiva dell’azione di riduzione esercitata dall’attuale ricorrente. Non è denunciata la violazione degli artt. 769 e 782 c.c., o di altre norme che disciplinano la donazione, bensì la violazione degli artt. 556 e 747 c.c., e cioè delle norme riguardanti la valutazione delle donazioni ai fini della riunione fittizia. In coerenza con la rubrica del motivo, nello sviluppo della censura, ciò che si rimprovera alla Corte d’appello è di essersi discostata dalla valutazione operata dal consulente tecnico, che aveva determinato il valore del diritto di abitazione nel minore importo di Euro 58.566,00.
Nella memoria si accenna poi al fatto che la donazione, a suo tempo fetta dal defunto in favore della figlia, costituiva donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto ad entrambi i coniugi con reciproco diritto di accrescimento. Si richiama il principio di Cass. n. 18211/2020. Tale deduzione, oggettivamente in contrasto con l’accertamento operato dalla Corte di merito, introduce una questione nuova, che non è stata proposta con il ricorso: “nel giudizio civile di legittimità, la memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c. non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte (Cass. n. 17893/2020). In verità, la questione non risulta essere stata proposta dinanzi alla Corte d’appello, che non accenna minimamente a tale diversa qualificazione della fattispecie: nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. n. 25319/2017; n. 20712/2018). Inoltre, il principio di diritto richiamato dalla ricorrente si riferisce al conferimento dovuto dal donatario della nuda proprietà di un immobile con riserva di usufrutto congiuntivo (in favore del donante e di un terzo) e con reciproco diritto di accrescimento. Nel caso di specie si discute del conferimento non già della nuda proprietà di un immobile, ma del diritto reale di abitazione, quale oggetto immediato e diretto della donazione fatta dal proprietario. In questo ambito la scelta della Corte di merito, di riunire alla massa l’intero valore capitale del diritto che fu oggetto di donazione, stimato secondo le regole valevoli per l’usufrutto e applicabili, per pacifica giurisprudenza, anche ai diritti affini (Cass. n. 14406/2018), è giuridicamente corretta, trattandosi di valore che ha diminuito il patrimonio del donante, arricchendo quello del donatario (cfr. in relazione alla donazione dell’usufrutto. Cass. 9 gennaio 1941, n. 62; Cass. 27 maggio 1942, n. 1453; Cass. 28 gennaio 1931).
Il secondo motivo è inammissibile. La corte ha positivamente statuito sulla questione, tant’e’ che il criterio seguito nella valutazione della donazione ha costituito oggetto di censura con il primo motivo.
Il terzo motivo è infondato. In rapporto al contenuto della decisione, che si esaurisce in rito con il rilievo che l’applicabilità dell’art. 540 c.c., comma 2, era stata inammissibilmente dedotta solo in grado d’appello, la sola censura pertinente è quella di avere ritenuto nuova la questione, trattandosi invece, secondo la ricorrente, di mera argomentazione, già proposta negli scritti difensivi finali del giudizio di primo grado.
In questo senso, però, la censura dà per acquisito che nella specie ci fossero i presupposti per la nascita del diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540 c.c., comma 2, nonostante il fatto pacifico che l’immobile non fosse di proprietà del defunto al tempo della morte, avendone egli disposto in favore della figlia e non ricorrendo perciò il presupposto normativo, richiesto dalla norma, della proprietà del defunto o comune. Secondo l’opinione prevalente nel caso in cui il de cuius abbia donato al figlio, magari riservandosi l’usufrutto, l’abitazione coniugale, mentre la legittima ordinaria potrà essere reintegrata con l’azione di riduzione, i diritti di abitazione e di uso non potranno essere richiesti, in quanto è venuto meno uno dei presupposti per la loro insorgenza. D’altra parte, ammesso e non concesso che il coniuge possa invocare l’applicazione dell’art. 540 c.c., comma 2, contro il terzo al quale la casa familiare sia stata donata dal defunto (soluzione tutt’altro che pacifica), resterebbe fermo che i diritti di abitazione e di uso non si costituirebbero automaticamente, secondo il modo normale di operare della norma (Cass. n. 15667/2019), ma si dovrebbero far valere in ipotesi con l’azione di riduzione contro il donatario. Ora al riguardo la Corte di merito ha esplicitamente affermato che l’azione di riduzione era stata proposta esclusivamente “rispetto al valore delle donazioni ricevute dalla Me., senza alcun riferimento al diverso diritto di abitazione ex art. 540 c.c.”. Tale statuizione – idonea ad atteggiarsi quale autonoma ratio decidendi, suscettibile di giustificare la decisione negativa anche a voler ritenere che il coniuge superstite potrebbe far valere i diritti sulla casa familiare anche contro il terzo donatario della nuda proprietà – non ha costituito oggetto di specifica impugnazione. Si sa che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 11493/2018).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1-quater, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
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