Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37237 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16285-2020 proposto da:

D.P.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

CENTRO GRAFICO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TRAISCI NICOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 127/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 24/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.

PREMESSO Che:

1. D.P.G. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo che l’aveva condannato a pagare Euro 7.259,21, quale corrispettivo della stampa di materiale elettorale, assumendo carenza probatoria quanto all’esistenza del rapporto contrattuale, all’esecuzione della prestazione e alla consegna del materiale.

Il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto sulla base delle deposizioni testimoniali, ritenendo le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dalla parte opposta maggiormente credibili, perché supportate da riscontri documentali, rispetto alle dichiarazioni dei testimoni dell’opponente.

2. La pronuncia veniva impugnata da D.P.G. e la Corte d’appello di Bari, con sentenza 24 gennaio 2020, n. 127, respingeva il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

3. Avverso la pronuncia D.P.G. ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso la società Centro Grafico Francescano s.r.l. (già Centro Grafico s.r.l.).

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi, che rispettivamente lamentano:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al presunto assolvimento dell’onere della prova a carico dell’attore in senso sostanziale;

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 116 c.p.c., in relazione alla errata valutazione delle prove offerte;

c) violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e D.M. n. 55 del 2014, art. 4, commi 1 e 5, in relazione alla omessa motivazione della decisione in relazione al capo sulle spese di lite;

d) “omesso esame su fatti decisivi della controversia” relativamente “alla mancata formalizzazione per iscritto della commissione”.

I quattro motivi sono inammissibili.

Il primo, il secondo e il quarto motivo contestano la valutazione degli elementi probatori posta in essere dai giudici di merito, valutazione che spetta al giudice di merito e che, ove motivata come nel caso è esame, è incensurabile da parte di questa Corte di legittimità.

Circa il terzo motivo, il ricorrente genericamente lamenta che la sentenza d’appello nulla abbia detto “sull’eccepita violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4”, non avendo il primo giudice distinto in fasi la liquidazione delle spese, senza specificare se la doglianza fosse stata oggetto di uno specifico motivo d’appello (e in tale caso la doglianza avrebbe dovuto invocare l’art. 60 c.p.c., comma 1, n. 4 e il motivo avrebbe dovuto essere trascritto).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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