Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37240 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 28776 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

M.G. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Rossetto Emiliano (C.F*****);

– ricorrente –

nei confronti di P.A. (C.F.: *****), P.C. (C.F.: *****), PU.Cl. (C.F.: *****), P.T. (C.F.: *****), CANTINE COLLI DI CATONE S.r.l. (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, A.M. rappresentati e difesi dagli avvocati Ciaffarri Maurizio (C.F.: *****) e Senatra Claudio (C.F.: *****);

– controricorrenti –

e PA.Mi. (C.F.: *****);

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2147/2019, pubblicata in data 28 marzo 2019 (e notificata in data 21 giugno 2019);

udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

Cantine Colli di Catone S.r.l., nonché P.A., P.C., Pu.Cl. e P.T., hanno proposto opposizione ad un precetto di pagamento, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nei confronti di Pa.Mi.. Nel giudizio è intervenuto M.G., chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli attori. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Velletri.

La Corte di Appello, su appello del Mari, ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il M., sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso Cantine Colli di Catone S.r.l., nonché P.A., P.C., Pu.Cl. e P.T..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile, sotto diversi profili.

1.1 Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione som m.a dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommari a delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Il ricorrente non chiarisce adeguatamente la natura del credito oggetto dell’intimazione, il titolo esecutivo a fondamento della stessa e neanche indica gli specifici motivi dell’opposizione proposta avverso il precetto, le difese del creditore intimante e quelle del terzo intervenuto nel giudizio. Neanche l’esame del contenuto dei singoli motivi del ricorso consente peraltro di sanare in modo adeguato tali lacune espositive.

Non è in sostanza offerta alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale.

1.2 Ciò che è possibile evincere dal ricorso (nonostante le indicate lacune espositive) e’, peraltro, che l’oggetto della controversia è una opposizione esecutiva (risulta proposta opposizione avverso un atto di precetto di pagamento, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.).

Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile anche in quanto tardivo.

Lo stesso ricorrente dichiara infatti che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 21 giugno 2019.

Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi degli artt. 325 c.p.c., comma 2, e art. 326 c.p.c..

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi – come già visto, e per quanto è possibile evincere dalla lacunosa esposizione di fatti contenuta nel ricorso di giudizio in materia di esecuzione forzata (l’esclusione vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accertamento dell’obbligo del terzo; ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).

Detto termine scadeva dunque in data 20 agosto 2019.

La notifica del ricorso risulta effettuata a mezzo P.E.C. solo in data 20 settembre 2019.

Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. L’inammissibilità del ricorso rende superflua l’esposizione dei motivi posti alla base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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