Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37251 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 32569 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: *****) rappresentato e difeso rappresentati dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:

*****);

– ricorrente –

nei confronti di:

L.G. (C.F.: *****);

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3360/2019, pubblicata in data 20 maggio 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

Il medico L.G., deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalla Dir. CEE n. 75/362, Dir. n. 75/363 e Dir. n. 82/76, per la frequenza di un corso di specializzazione universitaria (specializzazione in Scienza dell’Alimentazione – indirizzo dietologico e dietoterapico), ha agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, dichiarando inammissibile l’appello dell’amministrazione soccombente.

Ricorre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione art. 345 c.p.c.; Dir. CEE n. 82/76, Dir. CEE n. 75/362, Dir. CEE n. 75/363; art. 2043 c.c.; L. n. 370 del 1999, art. 11; art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Il ricorso è manifestamente fondato.

La decisione impugnata, avendo ritenuto oggetto di un eccezione in senso proprio (come tale non proponibile per la prima volta in sede di gravame) la contestazione della inclusione del corso di specializzazione frequentato dall’attore negli elenchi allegati alle direttive Europee che hanno previsto l’obbligo di adeguata remunerazione degli specializzandi, certamente non è conforme in diritto all’indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità) secondo il quale, in relazione al diritto all’indennità per la mancata percezione dell’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l’inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle Direttive Europee che hanno imposto la predetta remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due stati membri, è un fattò costitutivo della domanda e quindi va allegato e dimostrato dal medico attore e, di conseguenza, non costituisce oggetto di una eccezione, né in senso stretto né in senso lato, ma di una mera difesa (cfr., di recente, in proposito: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14/12/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019, Rv. 654780 – 01, in motivazione).

E’ opportuno precisare, in proposito, che si tratta, d’altronde, di una questione che può comportare anche accertamenti di fatto, quanto meno con riguardo all’eventuale equipollenza tra il corso frequentato dal medico attore e quelli che si assumono analoghi, previsti in almeno altri due stati membri.

In relazione a siffatta questione opera quindi pienamente, per tali aspetti di fatto, il principio di non contestazione (sull’applicabilità del principio di non contestazione nelle controversie relative alla materia qui in esame, cfr. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20870 del 11/09/2013, Rv. 627761 – 01). Nella specie, quindi, la decisione impugnata va cassata affinché, in sede di rinvio, la corte di appello verifichi, in primo luogo, se effettivamente il corso di specializzazione frequentato dal medico attore risulti incluso negli elenchi allegati alle Direttive Europee che hanno imposto l’adeguata remunerazione e, in mancanza, accerti se lo stesso possa ritenersi comunque equipollente a corsi previsti in almeno due stati membri, valutando altresì, in proposito, se tale eventuale equipollenza era stata oggetto di idonea allegazione ad opera della parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio e se, nel caso, vi era stata tempestiva contestazione della suddetta allegazione da parte dell’amministrazione convenuta, nella sua comparsa di risposta, ovvero se i fatti allegati dal medico attore dovevano ritenersi esclusi dal thema probandum, in quanto non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell’amministrazione convenuta, all’atto della sua costituzione in giudizio e/o comunque prima del maturarsi delle preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado.

2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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